Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26654 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. un., 30/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25536-2020 proposto da:

TUI SVERIGE AB, TUI UK LIMITED, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

DI VILLA MASSIMO 57, presso lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO A

BAKER MCKENZIE, rappresentate e difese dagli avvocati GAETANO IORIO

FIORELLI e LUCA PESCATORE;

– ricorrenti –

contro

GIORICO HOTELS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA D’ARA COELI 1,

presso lo STUDIO LEGALE OSBORNE CLARKE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICO BANTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

414/2020 del TRIBUNALE di MILANO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere RUBINO LINA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni

Unite, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, quanto alla

domanda di estinzione di ipoteca, fermo restando il difetto di

giurisdizione del giudice italiano sulle connesse domande di natura

contrattuale; dichiari la giurisdizione del giudice italiano in

ordine alla domanda di estinzione dell’ipoteca.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – TUI UK Limited e TUI SVERIGE AB, società aventi sede rispettivamente in Inghilterra e in Svezia, hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., notificato il 12 ottobre 2020, contro Giorico Hotels s.r.l., illustrato da memoria depositata con modalità telematica, con riferimento al giudizio pendente fra le ricorrenti, convenute, e la società Giorico, attrice, davanti al Tribunale di Milano (R.G. 414/2020).

2. – Resiste la Giorico Hotels s.r.l. (d’ora innanzi, Giorico) con controricorso illustrato da memoria.

3. – Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., con le quali chiede che le S.U. rigettino il ricorso quanto alla domanda di estinzione di ipoteca, dichiarando in relazione ad essa la giurisdizione del giudice italiano; dichiarino invece il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le connesse domande di natura contrattuale.

4. – Questa la vicenda sottostante: le società ricorrenti appartenenti ad un gruppo multinazionale (TUI) che opera nel mercato turistico – stipulavano con Giorico Hotels, a cavallo fra il 2018 e il 2019, un accordo (Long Terms Agreement, da ora innanzi LTA) che prevedeva il finanziamento da parte delle prime di lavori di ristrutturazione da effettuarsi in un hotel in Sardegna di proprietà della seconda, per portarlo agli standards richiesti dal brand TUI Sensimar, e meccanismi di collaborazione volti a garantire a Giorico la promozione e il riempimento dell’albergo durante la stagione estiva (cooperational contract e seasonal contracts), nella prospettiva di

accrescerne il fatturato, previa concessione di ipoteca volontaria a

garanzia della restituzione del finanziamento.

A seguito di dissapori tra le parti, le società del gruppo TUI dichiaravano unilateralmente sciolto il LTA e con esso i seasonal contracts, nel marzo 2019.

5. – Giorico citava le ricorrenti società innanzi al Tribunale di Milano chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione dell’ipoteca concessa a garanzia della restituzione delle somme erogate, previo accertamento dell’inadempimento delle convenute rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

6. – Le due società nel costituirsi chiedevano, in via preliminare, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano sulla base della sezione V.2 del Long Terms Agreement e dell’art. 15 dei Seasonal Contracts, che espressamente prevedevano la giurisdizione esclusiva dei Tribunali inglesi e del Galles. In via subordinata esse chiedevano dichiararsi la risoluzione del LTA per il grave inadempimento di GIORICO e per l’effetto, in via riconvenzionale, di condannare quest’ultima al pagamento di un milione di Euro oltre interessi a titolo di restituzione della prima rata del finanziamento.

7. – Le società del gruppo TUI introducevano quindi il presente regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale TUI UK LIMITED e TUI SVERIGE AB chiedono di dichiarare – ai sensi dell’art. 25 Reg. UE 1215/2012 – il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e dei Giudici italiani in generale, in riferimento al procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, nonché di affermare la competenza delle Corti di Inghilterra e del Galles, sostenendo che:

GIORICO, nell’atto di citazione presso il Tribunale di Milano ha richiesto di dichiarare l’estinzione dell’ipoteca “previo accertamento dell’inadempimento delle convenute agli impegni assunti nell’ambito del Group LTA del 14 gennaio 2019 e dei Seasonal Contracts del 28 gennaio 2019”;

l’eventuale estinzione dell’ipoteca è subordinata all’accertamento dei pretesi inadempimenti contrattuali di TUI; in merito ad essi, e ai danni da essi derivanti, il Tribunale di Milano, in base all’accordo, non può pronunciarsi perché le parti hanno inserito nel contratto (LTA) disciplinante il loro complesso accordo commerciale, una clausola di scelta del foro, o clausola di proroga della giurisdizione, ex art. 25 Reg. 1215 del 2012, secondo la quale “Ciascuna parte definitivamente concorda che la Corte di Inghilterra e Galles avrà giurisdizione esclusiva in relazione a ogni controversia o pretesa nascente o relativa alle negoziazioni tra l’Albergatore (Giorico) e TUI o questo contratto (incluso il suo oggetto, esistenza, negoziazione, validità, risoluzione o efficacia, controversie o domande extracontrattuali), con l’eccezione dei diritti di proprietà intellettuale e le garanzie di TUI, che possono essere messe in esecuzione nel paese di destinazione e dagli ufficiali giudiziari locali”;

– la citazione presso il Tribunale di Milano configurerebbe dunque, ad avviso delle società ricorrenti, un espediente giudiziario per svincolarsi dalla convenuta giurisdizione presso altro paese agendo in prevenzione davanti al giudice italiano e facendo affidamento sulla probabile lentezza della decisione italiana;

– in base all’art. 25 del Reg. 1215/2012 UE, qualora le parti indipendentemente dal loro domicilio – abbiano convenuto la competenza di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a queste autorità, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di quello Stato membro;

affermano inoltre che la clausola che individua la giurisdizione sia perfettamente chiara e valida.

8. – La società Giorico, con controricorso notificato 19 novembre 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalle società TUI e affermato che la controversia pendente presso il Tribunale di Milano, di cui all’atto di citazione depositato, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano in virtù della regola di esclusiva fissata dall’art. 24, comma 1, del Reg. 1215/2012 UE (che radica la giurisdizione, in caso di cause immobiliari, nel forum rei sitae) in combinato disposto con l’art. 8, comma 4, dello stesso regolamento, articoli che determinano una competenza esclusiva non superabile tramite l’accordo delle parti (e nello specifico tramite la deroga prevista alla sezione V.2 del LTA). A sostegno di ciò, sottolinea che anche l’atto di ipoteca stipulato fra le parti include una clausola di scelta, e prevede espressamente la competenza del foro di Milano.

Aggiunge GIORICO che anche qualora si volesse affermare che la competenza relativa all’inadempimento dell’accordo (LTA) sia delle Corti inglesi, il Tribunale di Milano – invece senz’altro competente in tema di ipoteca – dovrebbe in ogni caso poter decidere, sia pure in via incidentale, dell’inadempimento sottostante all’ipoteca.

9 – Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, ricorda che l’art. 24, comma 1, n. 1) Reg. 1215/2012 UE dispone che, in caso di azioni in materia di diritti reali immobiliari, debba tenersi conto del forum rei sitae, indipendentemente dal foro delle parti e come l’art. 25 comma 3 sancisca l’invalidità degli accordi di scelta del foro che siano in contrasto con tale competenza esclusiva. Secondo il PG, la domanda incidentale/preliminare proposta da Giorico e volta a riconoscere l’inadempimento delle società TUI non può essere decisa dal giudice italiano, perché la scelta del foro deve prevalere sui criteri speciali di competenza di cui all’art. 8 del Reg. cit. (articolo che permetterebbe di radicare la competenza presso lo stesso forum rei sitae, per connessione), ma solo in mancanza di clausola di deroga che esplicitamente la radica altrove.

10. – I contratti oggetto del giudizio, nonché la concessione di ipoteca volontaria hanno come parti un contraente italiano (Giorico Hotels s.r.l.), attrice nella causa introdotta in Italia, e due contraenti appartenenti ad altro paese Europeo (TUI UK Limited, con sede nel Regno Unito, e TUI Sverige AB, con sede in Svezia), convenuti. La controversia in relazione alla quale è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione possiede quindi innanzitutto quell’elemento di internazionalità che rende ammissibile il proposto regolamento, volto ad individuare se il giudice italiano adito abbia in effetti giurisdizione e su quale delle domande proposte dalle parti. Non è certamente consentito alla Corte di cassazione italiana statuire su quale sia il giudice straniero munito di giurisdizione (tanto non potendo rientrare nelle sue istituzionali attribuzioni, cui l’ordinamento dei giudici stranieri resta ovviamente del tutto estraneo), ma solo se quello italiano ne sia provvisto oppur no (Cass. Sez. U. ord. 28675 del 2020, Cass. Sez. U. ord. n. 7621 del 2019).

11. – La decisione sulla questione di giurisdizione deve essere preceduta dall’illustrazione del quadro normativo di riferimento.

Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione sulla controversia in esame occorre in primo luogo individuare i criteri normativi di collegamento, nel caso in esame dettati dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e individuare come si relazionano l’uno con l’altro.

Va preso innanzitutto in considerazione l’art. 4 del Reg. n. 1215 del 2012, che prevede:

Articolo 4 1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

Vi è poi l’art. 25 del Reg. 1215/2012, rubricato Proroga della competenza, che al comma 1 dispone:

“1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti…

Viene poi in considerazione l’art. 24 del medesimo regolamento, rubricato Competenze esclusive, che al comma 1, n. 1 prevede:

“Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato”.

Va poi individuato come si relazionano queste norme, e l’ultima di esse in particolare, con la previsione contenuta nell’art. 8, n. 4, del medesimo regolamento, secondo la quale:

“Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:…

4) in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato”.

12. – Quanto alla gerarchia secondo la quale devono essere ordinati i criteri di collegamento previsti dal Reg. 1215/2012 UE, il criterio generale di base in esso contenuto è indicato nell’art. 4, ed è quello del domicilio del convenuto, secondo il quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale stato membro.

Il regolamento poi detta alcune ipotesi di competenza esclusiva, non derogabili dalle parti, destinate a prevalere quanto alla individuazione del foro sulla regola generale, ed anche sulla scelta delle parti, se la causa rientra nell’oggetto dell’esclusiva. Tra i criteri di esclusiva rientra quello contenuto nell’art. 24, comma 1, n. 1, sopra riportato, che radica nel forum rei sitae le cause in materia di diritti reali immobiliari, a prescindere dal domicilio delle parti e, come si dirà da eventuali loro scelte convenzionali contrastanti.

E’ poi prevista dall’art. 25, la possibilità di prevedere clausole di scelta convenzionale del foro, o di proroga della giurisdizione (nel nostro caso è tale la clausola contenuta nel long term agreement, che indica i giudici di Inghilterra e Galles). Come indicato nella sentenza della Corte di giustizia in causa C-630/2017, “l’art. 25 del regolamenton. 1215/2012, … riconosce, a determinate condizioni, la legittimità di un accordo attributivo di competenza concluso tra le parti al fine di stabilire il giudice competente di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico”.

12.1. – Il rapporto tra le clausole di esclusiva e le clausole di scelta convenzionale del foro è nel senso della prevalenza della clausola di esclusiva, qualora la controversia ricada nel suo ambito di applicazione, perché esse sono preposte a tutela di interessi tutelati come prevalenti, per diversi ordini di ragione (es. tutela del contraente debole, uniformemente condivisa prevalenza del forum rei sitae nelle cause coinvolgenti diritti reali immobiliari). Rimane fermo che alle clausole di competenza esclusiva, nella interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità, confermata dalla Corte di giustizia, deve essere data interpretazione restrittiva, perché costituiscono eccezioni sia alla regola generale del domicilio del convenuto, sia alla facoltà di scelta riconosciuta alle parti ed alterano la prevedibilità del foro (da Corte di giustizia C-630/2017,proprio in riferimento all’art. 24: “98. La Corte ha anche statuito che le disposizioni dell’art. 24, punto 1, comma 1, del regolamento n. 1215/2012 non devono essere interpretate in senso più ampio di quanto richieda la loro finalità. Infatti, tali disposizioni hanno l’effetto di privare le parti della scelta – che altrimenti spetterebbe loro – del foro competente e, in taluni casi, di portarle dinanzi a un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C417/15, EU:C:2016:881, punto 28)”.

12.3. – Quanto infine ai criteri di giurisdizione derivata, che consentono di spostare la giurisdizione in ragione della connessione tra due cause o tra due domande (come quelli previsti dall’art. 8 del regolamento, che prevede: Articolo 8 Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale; 4) in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato), essi sono destinati ad operare, consentendo lo spostamento, soltanto ove non si rientri nell’ambito di operatività di uno dei criteri di esclusiva, in quanto in questo caso il criterio di esclusiva prevale.

13. -Indicate le regole da applicare per l’individuazione del giudice avente giurisdizione in caso di controversia internazionale ed il rapporto tra le stesse, occorre poi esaminare il petitum sostanziale della controversia. E’ prodotto in atti l’atto di citazione notificato da Giorico alle società TUI al fine di convenirle in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano: dalla lettura dell’atto e delle sue conclusioni si evince che esso ha ad oggetto non soltanto la cancellazione dell’ipoteca, come afferma la società italiana, controricorrente, ma la ricostruzione del rapporto contrattuale tra le parti, l’accertamento dell’abuso da parte di TUI nell’invocazione della risoluzione, l’accertamento del grave inadempimento di TUI e per contro dell’insussistenza dell’inadempimento addebitato a Giorico, la quantificazione dei danni da inadempimento subiti da Giorico, l’estinzione per compensazione del credito di TUI (che ha versato la prima rata del pattuito finanziamento), “accertare e dichiarare l’estinzione e comunque l’inesistenza di qualsivoglia credito garantito dall’ipoteca volontaria concessa a garanzia della restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento dalle convenute”, e per l’effetto, ordinare la cancellazione dell’ipoteca volontaria dal registro immobiliare.

La articolata azione proposta da Giorico si compone quindi di una domanda di accertamento di un inadempimento contrattuale, e di risarcimento danni contrattuali, e di una domanda di cancellazione dell’ipoteca.

La cancellazione dell’iscrizione di ipoteca volontaria potrà avvenire solo previo accertamento di un inadempimento contrattuale e la liquidazione dei danni contrattuali ad esso conseguenti, allo scopo di procedere alla compensazione con l’obbligo restitutorio di GIORICO, all’esito del quale si potrà procedere, ove la domanda fosse accolta, alla cancellazione dell’ipoteca, come conseguenza che potrebbe derivare dal venir meno del rapporto contrattuale, dall’accertamento dell’inadempimento della controparte, da una liquidazione di danni in favore di Giorico e infine da una compensazione giudiziale di questo titolo risarcitorio, ancora da crearsi, con la attuale obbligazione restitutoria della società italiana. Ne’ può ritenersi che il giudice possa limitarsi a delibare incidentalmente l’inadempimento di TUI, come richiesto da Giorico per poter disporre la cancellazione dell’ipoteca, perché essa presuppone un accertamento passato in giudicato (Cass. n. 1992 del 2018; Cass. n. 26104 del 2018).

14. – Avendo le parti pacificamente inserito nel long term agreement, una clausola da qualificarsi, ex art. 25 Reg. UE n. 1215 del 2012, di proroga della competenza, ovvero avendo scelto convenzionalmente che la giurisdizione sulle cause derivanti dal contratto debba essere devoluta ai giudici dell’Inghilterra e del Galles, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della causa contrattuale introdotta da Giorico e pendente tra le parti, laddove sussiste la giurisdizione italiana quanto alla causa di cancellazione dell’ipoteca. Tale conclusione è rafforzata da numerose pronunce della Corte di giustizia in tal senso: la sentenza della Corte di Giustizia in data 14 febbraio 2019, in causa C-630/2017, ai punti 102 e 103 così recita:

“102 Per quanto invece riguarda la domanda di cancellazione dal registro immobiliare dell’iscrizione di un’ipoteca, va osservato che l’ipoteca, una volta debitamente costituita secondo le regole formali e sostanziali stabilite dalla normativa nazionale in materia, è un diritto reale che produce effetti erga omnes.

103 Una domanda del genere, diretta alla salvaguardia delle prerogative derivanti da un diritto reale, rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile, in forza dell’art. 24, punto 1, comma 1, del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C-417/15, EU:C:2016:881, punto 41)”.

15. – Ne’ può ritenersi che il forum rei sitae, previsto dall’art. 24, comma 1, n. 1 come foro di competenza esclusiva per le cause in materia di diritti reali immobiliari, possa attrarre la causa contrattuale connessa, ex art. 8 comma 4, perché, come chiarito in precedenza, in presenza di una clausola di scelta del foro, essa prevale sulla regola di connessione. Non valgono quindi, per la diversità degli elementi che compongono la fattispecie, le considerazioni svolte, di seguito a quelle sopra riportate, al punto 104 della menzionata sentenza della Corte di Giustizia in causa C- 630 del 2017:

“104 A tale riguardo, si deve aggiungere che, tenuto conto di detta competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato per la domanda di cancellazione dal registro immobiliare dell’iscrizione di un’ipoteca, tale giudice ha anche una competenza giurisdizionale non esclusiva fondata sulla connessione, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere delle domande di dichiarazione di nullità del contratto di credito e dell’atto notarile relativo alla costituzione di tale ipoteca, nei limiti in cui tali domande siano proposte contro il medesimo convenuto e possano, come risulta dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte, essere riunite”.

16. – Neppure può ritenersi che il giudice italiano possa conoscere delle domande contrattuali in via meramente incidentale, atteso che. ai sensi dell’art. 2884 c.c., l’iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo (Cass. n. 26104 del 2018).

La disciplina processuale italiana prevede del resto lo strumento per sospendere il processo in corso fino alla decisione da parte di altro giudice, con efficacia di giudicato, su una questione pregiudiziale.

17. – Ne’ incide, infine, sulla individuazione del giudice avente giurisdizione la clausola, contenuta nell’art. 13 dell’atto di dazione di ipoteca volontaria, denominato “Art. 13. Legge applicabile e foro competente”, che così recita:

13.1. Il presente atto e l’ipoteca costituita in forza dello stesso sono regolati dal diritto italiano.

13.2. Fatti salvi i casi di incompetenza inderogabile stabiliti dal c.p.c. (deroghe alle norme in materia di competenza), il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta tra le parti in merito al presente atto ed all’ipoteca costituita in forza dello stesso”.

Conformemente a quanto osservato dal Procuratore generale, deve ritenersi che tale clausola si riferisca alla competenza, e non alla giurisdizione. In ogni caso questa clausola riguarda solo l’atto di concessione di ipoteca volontaria, quindi non potrebbe comunque incidere sulla determinazione della giurisdizione nella causa contrattuale.

Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice italiano quanto alla sola domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, e gli è rimessa anche la decisione sulle spese del presente regolamento, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande contrattuali.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda relativa alla cancellazione dell’ipoteca e gli rimette la decisione sulle spese del presente regolamento preventivo di giurisdizione; dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande contrattuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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