Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26654 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14421-2018 proposto da:

D.C.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO VERRECCHIA,

rappresentata e difeso dall’avvocato RAFFAELE MANFELLOTTO;

– ricorrente –

contro

S.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATERA,

23/A, presso lo studio dell’avvocato FABIO GERMANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO PIANESE;

– controricorrente –

contro

D.C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6809/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione proposta da D.C.M.R. avverso la decisione di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda di rivendicazione dell’appellante, avendo dichiarato l’acquisto per usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c., in favore degli appellati, S.A.A. e D.C.E.;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello D.C.M.R. ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che gli intimati resistono con controricorso;

ritenuto che la ricorrente, con le due censure, fra loro interdipendenti, lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1159 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, prospettando che non sussistevano i requisiti contemplati dall’art. 1159 bis c.c., non essendo rimasta acclarata la destinazione agricola della striscia di terreno di ca. 68, la quale costituiva mero accessorio di fabbricato urbano, priva di autonoma attitudine produttiva;

considerato che la critica censuratoria è, nel suo complesso, manifestamente infondata, tenuto conto di quanto segue:

a) la sentenza ha accertato che l’area di mq 0,72 era occupata da un manufatto utilizzato dagli odierni resistenti per il ricovero di attrezzi agricoli; che la particella, della quale fa parte la predetta area, risultava, sia pure in parte, avere classificazione agricola; che l’appezzamento trovavasi in località montana; che il manufatto predetto presentava connotazioni rurali “attesa la presenza di appezzamenti di terreno coltivati di modeste dimensioni adiacenti alle abitazioni, situazione tipica dei piccoli centri montani”;

b) per contro, il ricorso mira ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (cent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA