Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26653 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9441-2018 proposto da:

PROGETTO BREBEMI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata

e difesa dall’avvocato SALVADORI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3923/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO;

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Con sentenza n. 3923/17, depositata il 02.10.2017, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, ha respinto l’appello proposto dalla Società di progetto Brebemi S.p.a. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 425/2015, depositata il 10.6.2015, relativa all’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per imposta di registro. Detto avviso deriva dall’atto stipulato tra la Società e più soggetti proprietari di terreni oggetto di espropriazione per pubblica utilità (per la costruzione di un’autostrada di cui la Società era ente espropriante) il 14.04.2014, registrato in data 05.06.2014, serie (OMISSIS), numero (OMISSIS), era stata liquidata l’imposta di registro a seguito di cessione di terreni (ritenuti dall’Ufficio) non edificabili, per cui l’Ufficio procedeva al recupero della differenza d’imposta, applicando l’aliquota nella misura pari al 12 %, anzichè al 9 %, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, tariffa, parte prima, allegata, relativo agli atti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, con conseguente recupero di maggiore imposta (suppletiva) pari ad Euro 18.990,00 (imposta accertata pari ad Euro 75.958,20 – imposta riscossa pari ad Euro 56.968,65) sul valore dichiarato di Euro 632.985,00. La società, in qualità di ente espropriante nell’ambito della realizzazione dell’autostrada BRE.BE.MI., aveva presentato per la registrazione il decreto di espropriazione n. 2014/3V000002 del 05.05.2014; in sede di registrazione dell’atto era stata applicata l’aliquota nella misura del 9% sulla base imponibile pari all’indennità di esproprio (valore summenzionato). Con un successivo controllo veniva rilevato dall’Agenzia delle Entrate che l’indennità stessa e le somme, a titolo di risarcimento del danno, erano state corrisposte a soggetti diversi da coltivatori diretti – IAP (imprenditori agricoli professionali) e, non avendo la controparte provveduto a distinguere le varie porzioni di terreno compravenduto ricadenti nelle diverse aree censite nei C.D.U. (Catasto di Destinazione Urbanistica), VUfficio aveva ritenuto applicabile l’aliquota del 12 %, prevista per i trasferimenti di terreni agricoli, come risultanti dal C.D.U., D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 23, comma 1.

La Società presentava istanza di reclamo/mediazione, che veniva respinta dall’Ufficio, per cui inoltrava il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Nell’impugnazione la Società chiedeva il riconoscimento della legittimità del proprio operato, con conseguente annullamento dell’atto impositivo, in quanto la nuova formulazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima, art. 1, allegata faceva ritenere applicabile la minore aliquota del 9 %, infatti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 165, comma 7, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera avrebbe comportato l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati con la variazione della classificazione dei terreni di cui ai mappali riferibili all’esproprio, come da C.D.U. L’Ufficio si costituiva in giudizio, ribadendo le proprie tesi in diritto e nel merito, affermando che sia la nuova formulazione normativa D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, Tariffa allegata, che la rinnovata previsione di un’aliquota più alta per i trasferimenti, aventi ad oggetto terreni agricoli a favore di soggetti non agricoltori/IAP, provavano la legittimità dell’atto. Sosteneva, inoltre, che il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 165, comma 7, aveva una valenza esclusivamente urbanistica e non specificatamente tributaria.

La Commissione Tributaria Provinciale, nel respingere il ricorso, specificava che solo alcuni mappali dei terreni espropriati apparivano qualificati quale “sistema infrastrutturale”, mentre la maggioranza erano rimasti classificati in “sistema del verde – ambiti agricoli”, quindi, in assenza dell’indicazione della parte di indennità riferibile alle diverse tipologie di terreno, considerava legittimo l’operato dell’Ufficio che, in applicazione dell’art. 23 TUR, comma 1, aveva disposto la tassazione con l’aliquota più alta ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 609, (legge di stabilità 2014) del 12% per “trasferimento di terreni agricoli in favore di soggetti non agricoltori”.

La Società presentava appello, denunciando in diritto, la falsa ed errata applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, così come modificato dalla legge di stabilità per l’anno 2014, il difetto dei presupposti di fatto e di diritto, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 165.

La Commissione Tributaria Regionale, ritenuta fondata la tesi dell’Ufficio circa la legittimità d’applicazione dell’aliquota in misura pari al 12 %, respingeva l’appello.

Avverso questa decisione, Società di progetto Brebemi S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Ufficio si è costituito con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. La Società di progetto Brebemi S.p.a., con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, che ha modificato il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 1, allegata, e della L. n. 147 del 2013, art. 1, dell’art. 1, comma 609, che ha modificato il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 1, allegata, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di considerare il merito delle ragioni di diritto offerte a supporto della applicazione dell’aliquota del 9% alla fattispecie concreta, trattandosi di provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, motivando la decisione invece con un semplice richiamo alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’aliquota del 12% senza considerare che nella specie non si sarebbe trattato di una cessione con atto contrattuale, ma di “un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità” ovvero un trasferimento coattivo di proprietà.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 165, comma 7, della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 609, e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 10, comma 1, e la falsa applicazione del comma 3 del richiamato art. 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la sentenza applicherebbe erroneamente l’art. 165, comma 7, cit., considerandola quale norma avente un “riflesso esclusivamente urbanistico e di carattere edilizio non specificatamente fiscale, concernendo le procedure di approvazione di progetti, di valutazioni di impatto ambientale e di localizzazione e di conseguente variazione automatiche relative agli strumenti urbanistici; non ha prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali se non recepito formalmente dai medesimi”

3. Entrambi i motivi sono fondati e vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

3.1. Non è contestato che Società di progetto Brebemi S.p.a. ha agito quale soggetto espropriante sui terreni ritenuti da acquisirsi per la costruzione di un’opera di pubblica utilità (autostrada).

La circostanza che la destinazione urbanistica (agricola) di alcuni terreni non sia stata oggetto di rettifica da parte dei Comuni – i quali avrebbero dovuto provvedervi – appare nella vicenda in esame irrilevante, poichè in ogni caso la cessione della proprietà dei terreni è avvenuta a seguito del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, per il quale non rilevano gli elementi relativi alla destinazione d’uso riportata nel C.D.U., ovvero la qualità dei soggetti che ricevono l’indennità.

In ogni caso è da riconoscere che la destinazione d’uso sarebbe dovuta essere considerata già modificata nel senso dell’esproprio, infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 165, comma 7: “L’approvazione (di un’opera strategica) determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata sono assoggettali al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 10”. Può quindi condividersi, pertanto, l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 4072 del 2011), richiamata dalla ricorrente, secondo cui la variazione automatica degli strumenti urbanistici comunali ha prevalenza sullo strumento urbanistico comunale, anche se non aggiornato formalmente, perchè, se anche tale recepimento fosse avvenuto, esso non sarebbe altro che “confermativo di un effetto giuridico già prodotto ex lege”.

Sulla base di queste considerazioni appare corretta l’applicazione dell’aliquota del 9% trattandosi di imposta derivante da provvedimento di espropriazione per pubblica utilità come specificatamente dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 1, allegata.

4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni e decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a 2.900 Euro per il giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a 2.900 Euro per il giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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