Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26653 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25017-2015 proposto da:

V.P., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESARE MASSINI 69, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE GAMBULI giusta

procura a margine del ricorso;121

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 26/06/2014, depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Michele Gambuli difensore dei ricorrenti che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue. P. ed V.A. ricorrono per cassazione, mediante un unico motivo, contro la decisione della CTR umbra di cui in epigrafe, che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza della CTP di Perugia. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto la richiesta dei contribuenti di annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni, relative a maggiori imposte di registro e catastale, per la rettifica delle superfici dei beni trasferiti con atto del (OMISSIS), per i quali i giudici tributari ritenevano inutilizzabili i benefici spettanti per la c.d. “prima casa”. La CTR – all’esito di una CtU all’uopo disposta – ha sostenuto che l’elaborato peritale aveva prospettato due alternative (tenendo conto o della normativa nazionale sulla determinazione della superficie di un immobile, ai fini dei benefici invocati, oppure, agli effetti del calcolo delle volumetrie, anche dei regolamenti comunali in funzione dell’abitabilità) e che dovesse essere seguita la prima tesi, giacchè il requisito dell’abitabilità era estraneo al rapporto tributario, mentre la superficie utile sarebbe stata quella dell’intero complesso costruttivo.

Con il loro ricorso, P. ed V.A. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2 bis Tariffa prima art. 7, comma 6 prima parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e della L. n. 488 del 1999, nonchè del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10 comma 2 e successive modifiche, in rapporto al criterio di abitazione di lusso. Infatti, sarebbe stato “pacifico ed incontroverso” che alcuni vani, esattamente identificati dal non erano di caratteristiche costruttive tali da non poter conseguire un’autonoma abitabilità, anche per la mancanza di luminosità, arieggiamento ed altezze sufficienti per costituire locali destinati ad un utilizzo pieno ed ordinario delle rispettive case. Da ciò la necessità di considerare un computo di superficie utile solo al 50%.

L’agenzia intimata non si è costituita.

Il motivo è manifestamente infondato. In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 10 comma 2 in forza del quale è irrilevante il requisito delrabitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione (Sez. 5, n.10191 del 18/05/2016; Sez. 5, n. 25674 del 15/11/2013; Sez. 5, n. 23591 del 201/12/2012).

Al suddetto, consolidato principio si è attenuta la CTR umbra, con una valutazione in fatto logica e congrua che – anche perchè fondata sugli esiti di una CTU sfugge a qualunque sindacato di legittimità.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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