Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26652 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26652 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 19173-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2431

LUCCHESI CRISTIANA,
0

DONZUSO RITA VENERA,

FICCI

GIUSEPPE, DONZUSO SALVATORE;
– intimati –

Data pubblicazione: 28/11/2013

e sul ricorso 20481-2008 proposto da:
FICCI

GIUSEPPE,

DONZUSO

LUCCHESI

SALVATORE,

CRISTIANA, DONZUSO RITA VENERA, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che li

– controri correnti e ricorrenti incidentali contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1634/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2007 R.G.N.
8044/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale.

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 luglio 2007 la Corte d’appello di Roma, in riforma
della sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2003, ha dichiarato la
nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con Poste
Italiane s.p.a. decorrente dal 2 dicembre 1998, per quanto attiene a Lucchesi

aprile 1999 per quanto attiene a Donzuso Salvatore e Rita Venera e, per
l’effetto, ha dichiarato che tra le parti sussiste un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e ancora in atto a far data dal 2
dicembre 1998 relativamente a Lucchesi Cristiana, dall’i marzo 2000
relativamente a Ficci Giuseppe, dal 1° aprile 1999 relativamente a Donzuso
Salvatore e Rita Venera, ed ha condannato Poste Italiane s.p.a. al
pagamento in favore delle controparti, a titolo risarcitorio, di un importo
pari alle retribuzioni maturate a far tempo dalla data di costituzione in mora
nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Corte territoriale ha considerato che i contratti in questione sono stati
stipulati dopo lo spirare del termine massimo di vigenza della
contrattazione collettiva che autorizzava le ipotesi ulteriori di apposizione
del termine ai contratti con le Poste Italiane ai sensi dell’art. 23 della legge
56 del 1987.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane
articolato su quattro motivi.
Resistono con controricorso Lucchesi, Ficci, Donzuso e Venera che
svolgono anche ricorso incidentale articolato su due motivi, ed hanno
presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

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Cristiana, dall’ l marzo 2000 per quanto attiene a Ficci Giuseppe, dall’ l°

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, dell’art. 8 CCNL
26/11/1994, nonché degli accordi sindacali del 25/9/97, del 16/1/98, del
27/4/98, del 2/7/98, del 24/5/99 e del 18/1/2001 in connessione con gli artt.
1362 e segg. cod. civ.. In particolare si lamenta che la corte territoriale ha

efficacia temporale dell’accordo integrativo 25/9/97.
Con il secondo motivo si assume omessa ed insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., con riferimento alla fonte di individuazione della volontà delle
parti di fissare alla data ultima del 30/4/98 il termine finale di efficacia
dell’accordo integrativo del 25/9/97.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
421, 425 e 437 cod. proc. civ. in connessione con gli artt. 1362 e segg. cod.
civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che
la Corte territoriale non avrebbe esaminato correttamente le informazioni
assunte per interpretare la volontà contrattuale delle parti.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1217 e 1233
cod. civ., e si deduce, in particolare, che la statuizione della corte
territoriale riguardo alla condanna al pagamento delle retribuzioni dalla
data della messa in mora violerebbe il generale principio della
corrispettività delle prestazioni.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione degli artt.
112, 114 e 432 cod. proc. civ., e 1218, 1219 e 1227 cod. civ. In particolare
si deduce che il giudice d’appello, limitando il riconoscimento delle
retribuzioni al triennio successivo alla messa in mora, si sarebbe
pronunciato su un’eccezione non proposta dal datore di lavoro; inoltre la

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ritenuto di individuare nella data del 30/4/98 il termine ultimo di validità ed

liquidazione equitative sarebbe comunque illegittima essendo facilmente
calcolabile l’effettivo danno costituito dalle retribuzioni non percepite.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, con
riferimento alla limitazione del riconoscimento delle retribuzioni senza

I primi tre motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente
riguardando tutti il termine di efficacia della previsione contrattuale che
autorizza il ricorso ai contratti a termine. Osserva il Collegio che la Corte
di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in
esame sono stati stipulati per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 8 del
CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997,
in data successiva al 30 aprile 1998 (e anteriormente alla operatività del
CCNL del 2001), in epoca cioè in cui “era venuta meno la contrattazione
autorizzatoria”. Tale considerazione, in base all’indirizzo ormai consolidato
in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente
anteriormente al CCNL del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001), è sufficiente
a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine
apposto ai contratti de quo. Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo
2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione
collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi
casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del
1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto
delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per
i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite
della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a
termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde,
pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento
fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di

alcuna giustificazione data dal comportamento del creditore.

lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad
assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063, Cass. 20
aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei

questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle
previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della
disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa
delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto
2006 n. 18378). In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite
temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi
integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità
della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto
2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n.
2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente
affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine
di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997,
integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo
accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria,
relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente
ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in
corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve
escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile
1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore
conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra
le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450;

contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo

Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass.
18378/2006 cit.). Tanto basta per respingere i motivi di ricorso in esame
relativi tutti al limite temporale a cui sono subordinate le assunzioni a
termini delle Poste Italiane, così confermandosi la declaratoria di nullità del
termine apposto al contratto de quo.

tale riguardo, il seguente quesito di diritto:

“Per il principio di

corrispettività della prestazione, il lavoratore — a seguito
dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine
stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di
riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di
lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della
disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ. “.
Tale quesito risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla
fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole
vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad
esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v.
fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di
inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata
di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve
essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es.
Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un
quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che “è
inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione
si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito
medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla

Anche il quarto motivo di ricorso è infondato. La ricorrente formula, a

sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U.
30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla
sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica
sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463). Peraltro

risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra
nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte
territoriale sul punto, senza che la ricorrente indichi se e in che modo il
punto stesso (per nulla trattato nell’impugnata sentenza) sia stato oggetto di
specifico motivo di appello da parte della società (cfr. Cass. 15-2-2003 n.
2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).
Per ragioni del tutto analoghe a quelle ora esposte riguardo al quarto
motivo del ricorso principale, deve dichiararsi inammissibile il ricorso
incidentale i cui due motivi in cui esso è articolato, sono entrambi corredati
da quesiti di diritto che costituiscono mere enunciazioni di principio senza
alcun diretto riferimento alle fattispecie per cui è causa.
La reciproca soccombenza induce alla compensazione fra le parti delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale;
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2013.

neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo

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