Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26652 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11643/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI

5, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/04/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in

data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in

forma semplificata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.R., notaio, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2002 al 2005, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, riteneva vincolante il giudicato costituito dalla sentenza, n. 154709/06 depositata il 26 marzo 2007 della medesima Commissione Regionale e divenuta definitiva per mancata impugnazione, in quanto emessa sulla base degli stessi presupposti di fatto e di diritto alla base della presente controversia.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., laddove il Giudice di appello aveva ritenuto che una precedente sentenza emessa tra le parti dalla stessa C.T.R. per annualità di imposta diverse costituisse giudicato esterno vincolante rispetto all’odierna controversia.

2. La censura è fondata. Costituisce, invero, orientamento consolidato di questa Corte quello per cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (cfr. Cass n. 6953 del 08/04/2015, id. n.ri 23658 del 2008. 20029 del 2011, 4832 del 2015).

3. Nel caso in esame, appare, pertanto evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di merito nel ritenere vincolante il giudicato formatosi su diversa istanza di rimborso relativa a diversa annualità di imposta rispetto a quella oggetto del presente giudizio laddove la sentenza, ritenuta vincolante, aveva accertato l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sulla base di elementi di fatto (entità e qualità dei beni strumentali, presenza o meno di lavoratori dipendenti) mutevoli nel tempo.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbe i restanti attinenti al merito della controversia.

5. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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