Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26651 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9469-2010 proposto da:

A.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CCASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 6449/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 19/11/2009, depositato il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al TAR Campania il 13.9.2000 e definito il 31.7.2009.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado, ha liquidato per il ritardo di 5 anni e 10 mesi, la somma di Euro 2.540,00, in considerazione della mancata presentazione dell’istanza di prelievo e della natura collettiva del giudizio presupposto.

Parte ricorrente formula 4 motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte Europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

b) ha erroneamente valutato la natura “collettiva” del giudizio presupposto;

c) ha erroneamente valutato la mancata presentazione dell’istanza di prelievo;

3.- Il ricorso è fondato perchè la somma liquidata si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c. in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Peraltro, la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul “gruppo”, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non consente, in carenza di ulteriori argomenti, un irragionevole discostamento dal parametro della Corte EDU. Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 5.083,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto e del ritardo pari a circa 5 anni e 8 mesi, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.083,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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