Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26650 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26650 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

senten:a con motiva:ione
semplificato

COMI Annunziata (CM0 NNZ 30C45 C335K), ZOCCO Bruno (ZCC BRN
48S18 G751Z), STRAGAPEDE Antonio (STR NTN 50P10 H047W),
CUTRINO Donato (CTR DNT 64D03 B086C), NEGRO Luigi (NGR LGU
44E26 B0860), DANESE Ines (DNS NSI 52L53 B086R), NEGRO
Salvatore (NGR SVT 41D26 B086K), DELL’ANNA Donato (DLL DNT
32H04 E563Z), rappresentati e difesi, per procura speciale
a margine del ricorso, dall’Avvocato Cosimo Luperto,
elettivamente domiciliati in Roma, via Oderisi da Gubbio n.
214, presso Remo Colaci;

– ricorrenti contro

2,27J (‘

Data pubblicazione: 28/11/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

in persona del Ministro pro tempore,

pro

rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza
depositato in data 14 dicembre 2012. Ci ).
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 11

novembre 2011 presso la Corte d’appello di Potenza, Zocco
Bruno, Comi Annunziata, Cutrino Donato, Danese Ines,
Dell’Anna Donato, Negro Luigi, Negro Salvatore e Stragapede
Antonio chiedevano la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata del procedimento avente ad
oggetto il fallimento della Venturi Investimenti s.p.a.,
dichiarato dal Tribunale di Lecce con sentenza dell’il
ottobre 1993, non ancora definito alla data della domanda;

legge;

che

l’adita Corte d’appello riteneva che

il

procedimento fallimentare presupposto, durato diciassette
anni avuto riguardo alla data di insinuazione al passivo
dei ricorrenti, avesse avuto una durata irragionevole di

della complessità della procedura in nove anni, e
condannava quindi il Ministero al pagamento
dell’indennizzo, liquidato in euro 4.000,00 per ciascun
ricorrente, oltre agli interessi legali dalla domanda al
saldo, applicando un criterio di liquidazione riduttivo
rispetto agli standards fissati della giurisprudenza di
legittimità (750,00 euro per i primi tre anni e di euro
1.000,00 per ciascuno degli anni successivi di ritardo),
tenuto conto dell’importo dei crediti ammessi al passivo e
del comportamento processuale dei ricorrenti “pressoché
contemplativo”;
che per la cassazione di questo decreto Comi
Annunziata, Zocco Bruno, Stragapede

Antonio,

Cutrino

Donato, Negro Luigi, Danese Ines, Negro Salvatore e
Dell’Anna Donato hanno proposto ricorso sulla base di tre
motivi;
che

l’intimato

Ministero

controricorso.

3

ha

resistito

con

otto anni, stimando quella ragionevole, in considerazione

Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti

2001 e vizio di motivazione, dolendosi della determinazione
della durata del giudizio presupposto, sostenendo che la
Corte d’appello avrebbe errato nel determinare la durata
ragionevole in nove anni, laddove il termine di durata
ragionevole per le procedure fallimentari di una certa
complessità è stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
in sette anni, e che per di più siffatta determinazione non
sarebbe sorretta da adeguata motivazione, anche perché ai
fini della individuazione del

dies a quo non si è fatto

riferimento alla data di dichiarazione del fallimento;
che con il secondo motivo, i ricorrenti deducono ancora
violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché
violazione dell’art. 2056 cod. civ., dell’art. 1 della
legge costituzionale n. 2 del 1999 e dell’art. 6, par. 1,
della CEDU, e vizio di motivazione contraddittoria,
censurando il provvedimento impugnato in relazione al
quantum dell’indennizzo liquidato, immotivatamente
inferiore agli ordinari criteri di liquidazione (750,00
euro per i primi tre anni e di euro 1.000,00 per ciascuno
degli anni successivi di ritardo), adducendo una

denunciano violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del

motivazione

quella del comportamento processuale

pressoché contemplativo tenuto da essi ricorrenti
inidonea giustificare la disposta riduzione;
che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano

d’appello avrebbe fatto indebitamente riferimento all’art.
2-bis della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n.
134 del 2012, rilevando che la detta disposizione non
poteva trovare applicazione,

ratione temporis,

in un

giudizio iniziato prima della data di entrata in vigore
della stessa legge (11 settembre 2012);
che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la
Corte territoriale si è discostata dal principio per cui
«in tema di equa riparazione per la violazione del termine
di durata ragionevole del processo, a norma dell’art. 2,
comma secondo, della legge n. 89 del 2001, la durata delle
procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile
dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, è
di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni
caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del
numero dei creditori, la particolare natura o situazione
giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie,
beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi
o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti –

5

ulteriore violazione di legge, sostenendo che la Corte

non può superare la durata complessiva di sette anni»
(Cass. n. 8468 de12012; Cass. n. 9254 del 2012);
che il secondo e il terzo motivo, all’esame dei quali
può procedersi congiuntamente, sono fondati, atteso che la

applicazione, sia pure a fini interpretativi, della
disposizione di cui all’art.

2-bis della legge n. 134 del

2012, certamente non applicabile

ratione temporis

nel

presente giudizio, senza svolgere alcuna autonoma
valutazione in ordine alla rilevanza della posta in gioco e
quindi dei crediti dei ricorrenti ammessi al passivo;
che il ricorso deve quindi essere accolto, con
conseguente cassazione del decreto impugnato;
che,

tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito;
che invero, atteso che la durata ragionevole della
procedura fallimentare presupposta va individuata in sette
anni in considerazione della sua complessità, deve
ritenersi intervenuto nel caso di specie un ritardo di
circa undici anni in relazione ai quali l’indennizzo può
essere determinato, in assenza di elementi idonei a
giustificare una deroga dagli ordinari criteri stabiliti
dalla giurisprudenza di questa Corte in aderenza alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Corte d’appello ha applicato un criterio riduttivo facendo

(750,00 euro per i primi tre anni e di euro 1.000,00 per
ciascuno degli anni successivi di ritardo), in 10.250,00
euro, oltre agli interessi legali dalla data della domanda
al saldo;

condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei
ricorrenti, della somma indicata e al pagamento delle spese
dell’intero giudizio, liquidate in dispositivo quanto al
giudizio di merito ai sensi del d.m. n. 127 del 2004 e,
quanto al giudizio di legittimità, con riferimento al d.m.
n. 140 del 2012.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei
ricorrenti, della somma di euro 10.250,00 oltre agli
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna il ministero al pagamento delle spese dell’intero
giudizio che liquida, quanto al giudizio di merito, in
complessivi euro 2.500,00, di cui euro 50 per esborsi, euro
1.300,00 per diritti ed euro 1.150,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, quanto al
giudizio di legittimità, in euro 1.800,00 per compensi,
oltre ad euro 100, per esborsi e agli accessori di legge.

che il Ministero della giustizia deve quindi essere

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,

il 5 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA