Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26650 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 22/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16536/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI PISCITELLI e

PATRIZIA MALTAGLIATI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IRCSS – AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN MARTINO” – IST –

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

ALOI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

uditi gli avvocati Stefania CONTALDI per delega dell’avvocato Mario

Contaldi e Massimiliano ALOI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2005 il Dott. P.M. percepiva dall’IRCSS – Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nelle more d’un giudizio d’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, arretrati retributivi riferiti ad una ricostruzione di carriera retrodatata all’ottobre 1988.

Tuttavia, con sentenza n. 6403/06, il Consiglio di Stato rigettava (pur ritenendola ammissibile) la domanda di ottemperanza proposta dal Dott. P.: ritenevano i giudici amministrativi che non fossero dovute le retribuzioni arretrate, ma il mero risarcimento del danno, la cui successiva domanda innanzi al TAR – proposta sempre dal dott. P. – incontrava, però, la decadenza di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 (in quanto successiva alla data del 15.9.2000).

Nel contempo, l’IRCSS – Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, otteneva nei confronti del dipendente decreto ingiuntivo per la restituzione delle retribuzioni ormai indebitamente corrisposte.

La successiva opposizione del Dott. P. al decreto ingiuntivo era respinta con sentenza n. 487/14 del Tribunale di Genova, così come era respinto il suo gravame con sentenza (pubblicata il 23.12.14.) della Corte d’appello della stessa sede.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Dott. P.M. affidandosi a tre motivi.

L’IRCSS – Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 e degli artt. 1, 5 e 37 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario invece di quella del giudice amministrativo: obietta il ricorrente che le retribuzioni prima pagate e, poi, chieste in restituzione dall’azienda ospedaliera risalivano ad epoca in cui la giurisdizione in materia di pubblico impiego era del giudice amministrativo, giurisdizione su cui vi era ormai il giudicato costituito dalla citata sentenza n. 6403/06 del Consiglio di Stato, che rigettando la domanda di ottemperanza aveva però affermato la propria giurisdizione.

1.2. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 634 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’appello malgrado il difetto di prova scritta – tanto al momento dell’emissione del decreto quanto al momento della sentenza – dell’indebito pagamento.

1.3. Il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2034 c.c., per avere i giudici di merito negato l’irripetibilità del pagamento in quanto adempimento di obbligazione naturale.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di queste S.U., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente nei confronti dell’ente datore di lavoro diretta ad accertare l’illegittimità della pretesa restitutoria dell’amministrazione, ove la richiesta dell’ente medesimo sia successiva al 30.6.98.

Invero, nel caso di ripetizione d’indebito, integrano la nozione di “questione” ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, non solo i fatti rilevanti ai fini della sussistenza del diritto del lavoratore, ma anche la mutata valutazione e qualificazione della fattispecie concreta operata dall’ente con la richiesta di restituzione, atteso che solo a seguito di quest’ultima può dirsi insorta la lite tra l’amministrazione e il dipendente (cfr. Cass. S.U. n. 24668/09).

Infatti, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale individuato in relazione alla data del 30.6.98 – tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico dall’avverarsi delle circostanze materiali poste alla base della pretesa avanzata, sulla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. In tal modo si attribuisce decisività, ai predetti fini, alla collocazione temporale dell’episodio (la ripetizione di indebito, nel caso in oggetto) che ha prodotto la lesione definitiva dell’interesse per la cui tutela si ricorre al giudice (cfr. Cass. S.U. n. 5282/09; in senso sostanzialmente analogo v., altresì, Cass. S.U. n. 5029/10, pronunciatasi in ipotesi di ripetizione di importi retributivi erroneamente corrisposti in epoca anteriore alla data del passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario).

Nè può invocarsi l’efficacia c.d. panprocessuale della precedente affermazione di giurisdizione del giudice amministrativo contenuta nella summenzionata sentenza n. 6403/06 del Consiglio di Stato.

Si consideri a tale riguardo che, le sentenze dei giudici ordinari di merito, così come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno (anche) in punto di giurisdizione, determinandone l’incontestabilità (cosiddetta efficacia panprocessuale), solo nei giudizi tra le stesse parti che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e coperte dal giudicato (cfr. Cass., S.U., n. 26620/07; Cass., S.U., n. 9337/06; Cass., S.U., n. 1621/05).

Indubbiamente la ripetizione di indebito oggettivo in esame è questione connessa, ma non identica, rispetto a quella relativa alle conseguenze retributive o risarcitorie – della ricostruzione di carriera che era stata decisa dalla citata sentenza n. 6403/06 del Consiglio di Stato.

2.2. Il secondo motivo è infondato in rapporto alla situazione esistente sia al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo sia a quello della sentenza. Riguardo al primo, basti ribadire la costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 6421/03) secondo la quale l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi od originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se – in astratta ipotesi – non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione, mentre l’opponente non ha interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l’opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo.

Quanto al momento della sentenza, lo stesso ricorso ammette l’avvenuto pagamento delle retribuzioni (che – infatti – i giudici di merito hanno considerato pacifico) e ammette altresì il tenore della successiva sentenza del Consiglio di Stato che ne ha, invece, negato il diritto.

Poco importa che tale pagamento fosse avvenuto in base ad un’autonoma valutazione dell’azienda ospedaliera: la successiva sentenza n. 6403/06 del Consiglio di Stato, nel respingere la domanda di ottemperanza, aveva negato il diritto alle retribuzioni, riconoscendone uno di natura soltanto risarcitoria, il che di per sè fondava il diritto alla ripetizione d’indebito per cui oggi è causa.

2.3. Neppure il terzo motivo può essere accolto, per l’assorbente rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. (v. Cass. n. 3028/08), cui va data continuità, in caso di pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo non può invocarsi l’irripetibilità ai sensi dell’art. 2034 c.c., atteso che i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell’ente medesimo.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, Sezioni Unite:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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