Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2665 del 05/02/2018

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2665 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 2653-2016 proposto da:

H.B.,

elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato L., rappresentata e

difesa dall’avvocato L. giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrentecontro

DIRETTORE GENERALE pro tempore DELL’AZIENDA SANITARIA

LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dott. PA.

nella qualità di Commissario Liquidatore della

soppressa U.L.S.S. di Chieti, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso

1

Data pubblicazione: 05/02/2018

lo studio dell’avvocato IT, rappresentato

e difeso dall’avvocato GF giusta procura

speciale in calce al controricorso;

MINISTERO DELLA SALUTE 6047640584 in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,

DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti nonchè contro

GROUPAMA SPA, ASSITALIA SPA, SOCIETA’ REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI, MILANO ASSICURAZIONI SPA SARA

ASSICURAZIONI SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1256/2014 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. FG;

2

presso l’AVVOCATURA GENERALE

FATTI DI CAUSA

H.B. convenne in giudizio, in data 1/2/2005,

dinanzi al Tribunale di Chieti, il Ministero della Salute e l’Azienda ASL

di Chieti, per sentirli dichiarare responsabili, a titolo sia contrattuale

che extracontrattuale, per i danni da trasfusioni di sangue infetto,

nascita prematura presso l’Ospedale Civile di Chieti. Affermò che, a

seguito di tale trasfusione, aveva contratto un’epatite post

trasfusionale HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale,

rimanendo irreversibilmente danneggiata.

Il Tribunale de L’Aquila, competente per territorio, rigettò la domanda

sul presupposto dell’accertata intervenuta prescrizione quinquennale

del diritto al risarcimento ex art. 2947 c.c.

La Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato l’appello con il quale si

censurava la scelta del giudice di primo grado di far decorrere la

prescrizione dal 14/7/1992, giorno nel quale l’attrice apprendeva di

essere positiva al virus HCV-AB.

La Corte d’Appello ha considerato vari momenti nei quali la H.B.

avrebbe potuto acquistare consapevolezza della contratta infezione e

precisamente il 14/7/1992, data della diagnosi, o al più tardi, il

momento della richiesta di indennizzo, avanzata, ai sensi della L.

210/1992, in data 7/4/1997. Pertanto, pur volendo considerare quale

dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento

del danno da responsabilità extracontrattuale non la data della prima

diagnosi ma quella di inoltro della domanda di indennizzo e cioè il

7/4/1997, anche in tal caso il diritto al risarcimento del danno da

responsabilita extracontrattuale sarebbe certamente prescritto.

Avverso la sentenza H.B. propone ricorso per

cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

3

provocatole da una trasfusione effettuata pochi giorni dopo la sua

Resistono con controricorso la ASL di Chieti in persona del

Commissario Liquidatore della soppressa ULSS di Chieti e il Ministero

della Salute.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa

2934 – 2935 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione

all’art. 360 c.p.c. n. 3 nonché l’omesso esame di fatto decisivo per la

controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.).

La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha

stabilito la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al

risarcimento del danno dall’esame del sangue del 14/7/1992, non

riconoscendo valenza interruttiva all’unico atto che aveva reso la

ricorrente consapevole del nesso di causalità tra la malattia contratta

e la trasfusione infetta e cioè la nota del 25/3/2001, con la quale la

Commissione Medica aveva attestato l’acquisizione della malattia

virale e la sua rapportabilità causale alla terapia effettuata.

Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe viziata da omessa o

apparente motivazione in quanto non avrebbe dato conto di tutte le

circostanze specifiche del caso concreto ed in particolare del fatto che

la danneggiata, all’epoca del primo esame del sangue, aveva appena

10 anni, che il Ministero aveva tenuto a lungo un atteggiamento

perplesso circa l’effettiva eziologia del danno e che, soltanto con la

nota del 25/3/2001, poteva dirsi ragionevolmente radicata la

consapevolezza in capo alla H.B. della malattia quale danno

ingiusto conseguente a comportamento del terzo secondo l’ordinaria

diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze

scientifiche all’epoca diffuse.

Anche a voler ritenere, alla stregua di un orientamento della

giurisprudenza di questa Corte, che il dies a quo della prescrizione

non possa essere spostato oltre la domanda di indennizzo, in quanto

4

applicazione delle norme in materia di prescrizione – art. 2947 –

nel momento in cui detta domanda è inoltrata deve presumersi una

ragionevole consapevolezza, da parte del malato, sia dell’eziologia

causale sia dell’entità e delle dimensioni della malattia, anche in tal

caso la prescrizione non potrebbe considerarsi decorsa.

Occorre a tal proposito distinguere la responsabilità dell’Azienda

tra la H.B. e l’Azienda Sanitaria è un rapporto di tipo contrattuale

e la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno

derivante dalla responsabilità contrattuale o da contatto sociale della

ASL deve essere fatta decorrere al più tardi dalla data di

presentazione della domanda di indennizzo e cioè dal 7/4/1997.

Rispetto a detta data se la responsabilità extracontrattuale del

Ministero della Salute per omessa vigilanza sulle sacche di sangue

infette deve ritenersi prescritta non altrettanto deve riconoscersi per

la responsabilità contrattuale dell’Azienda Sanitaria che, correlata ad

una decorrenza decennale, non era affatto prescritta alla data di

notifica della citazione introduttiva del giudizio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la data di

presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni

richieste (Cass., U, n. 581/2008) per consentire al soggetto

danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della

malattia ma una certezza in merito alla percezione della medesima e

al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno

generata. Il termine prescrizionale ricorre non dal giorno in cui il

terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento

in cui la malattia si manifesta all’esterno bensì da quello in cui tale

malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto

conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza

e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Fatto il necessario distinguo tra responsabilità del Ministero e della

Azienda Sanitaria il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione,

5

Sanitaria da quella del Ministero della Salute. Il rapporto intercorso

nella parte in cui non ha distinto la responsabilità del Ministero, di

natura extracontrattuale, da quella dell’Azienda Ospedaliera, di

natura contrattuale e non ha riconosciuto come validamente azionato

il diritto al risarcimento derivante dalla responsabilità contrattuale

dell’Azienda.

ASL di Chieti con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte

d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso relativamente alla responsabilità

contrattuale della ASL, cassa la sentenza, rinvia la causa alla Corte

d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione e rigetta per il resto il

ricorso. In ragione dell’esito del giudizio ritiene sussistere giusti

motivi per compensare le spese del medesimo.

Così deciso in Roma, il 18/10/2017

Il Presidente

Conclusivamente il ricorso merita di essere accolto nei confronti della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA