Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2665 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, (ud. 26/06/2020, dep. 04/02/2021), n.2665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1465-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRASSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CANESSA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A, (già EQUITALIA CERIT S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza definitivo n. 882/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositata il 17/09/2013 R.G.N. 2306/2011;

avverso l’ordinanza definitivo della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 6/11/2014 R.G.N. 951/2013.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza confermata ex art. 348 bis c.p.c. dalla Corte d’appello di Firenze, ha accolto l’opposizione proposta da A.G. avverso la cartella notificata a cura dell’Inps per il pagamento dei contributi, gestione commercianti, per gli anni 2010 e 2011 dovuti quale socio amministratore della snc Po. Immobiliare di G.A. & C.

La Corte ha rilevato che la soc Po. Immobiliare era proprietaria di un immobile sito a (OMISSIS) dato in locazione; che l’attività della società era limitata alla gestione della locazione; che la A. non risultava avesse svolto alcuna attività nella società, nè di carattere direttivo, nè esecutivo; che l’Inps non aveva svolto alcun accertamento contrastante con i dati di fatto acquisiti.

Secondo la Corte, pertanto, non sussistevano i requisiti per l’iscrizione al commercio considerata che l’attività della società era limitata alla mera gestione del contratto di locazione e che la A. non svolgeva attività con carattere di prevalenza e abitualità.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste A.G. che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c.. Equitalia Centro è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318,2697 c.c. assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario ha il potere di gestione della società e che pertanto era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che era onere della A. provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.

5. Il ricorso è infondato dovendosi confermare quanto questa Corte ha già statuito nei precedenti intercorsi tra le stesse parti n. 15896/2018 e 18274/2019.

6. Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la Porticato snc di cui la A. è socia e legale rappresentante, si era limitata a svolgere operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa relativa alla gestione di un unico immobile di proprietà locato a terzi. Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016).

Va, altresì, ricordato il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato l’art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che la A. non aveva mai prestato alcuna attività nella società immobiliare.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3000, 00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonchè Euro 200, 00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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