Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2665 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETFA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18452-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio P.M.

di Roma del (OMISSIS), Rep. (OMISSIS), agli atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza n. 16577/2014 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE, depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato DANIELA DAL BO, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 16577/2014 la Corte di Cassazione, pronunziando sul ricorso del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avverso la sentenza n. 6117/2007 con la quale la Corte di appello di Roma aveva dichiarato il diritto dei lavoratori appellanti, fra i quali l’odierno ricorrente, ad essere ammessi al corso di riqualificazione e aggiornamento ed al relativo esame finale per l’accesso alla posizione economica C3, indetto con il bando prot. n. (OMISSIS) del 4/4/2001, ha così statuito: “la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di riqualificazione aggiornamento e al relativo esame finale per l’accesso alla posizione economica C2 indetto con il bando prot. n. (OMISSIS) del 4.4.2001. Respinge le ulteriori domande. Compensa tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio”.

Per la revocazione della decisione ha proposto ricorso M.A.. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con tempestivo controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorrente chiede la revocazione della sentenza n. 16577/2014 deducendone l’errore per non avere, il giudice di legittimità, “materialmente rilevato”, nell’espletamento dell’attività di istituto “che costituisce corredo della ricerca da parte del Collegio giudicante”, la sentenza n. 23329 del 2009 di questa Corte; con tale sentenza, resa a sezioni unite, in riferimento ad un caso analogo a quello deciso con la sentenza revocanda, era stato affermato il principio di diritto secondo il quale l’art. 15 c.c.n.l. 1998/2201 Comparto ministeri, nello stabilire che il passaggio dall’una all’altra posizione economica avvenga mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale, non esclude affatto che ai percorsi preordinati al passaggio di posizioni possano partecipare i dipendenti appartenenti a posizioni non immediatamente inferiori a quelle di accesso, dovendosi, al contrario, osservare che l’estensione della partecipazione a tutti i dipendenti dell’area professionale in tema di passaggi interni risulta esplicitata nella previsione di una rilevanza determinante, ai fini della graduatoria, della posizione di provenienza.

La decisione impugnata – si sostiene – ha deciso la causa in senso difforme dal principio affermato dalla richiamata pronunzia a sezioni unite incorrendo nella violazione della funzione nomofilattica della Corte stessa scaturente dal R.D. n. 121 del 1941, art. 65 nonchè nella violazione dell’art. 374 c.p.c., comma 3 che avrebbe imposto la rimessione alle sezioni unite della questione.

In subordine parte ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 391 bis cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3, 24, e 111 Cost. nella parte in cui non include tra i motivi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione l’error in procedendo costituito dalla violazione dell’art. 374 c.p.c., comma 3 e del R.D. n. 121 del 1941, art. 65.

In ulteriore subordine eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 374 c.p.c., comma 3, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede un rimedio esperibile contro le sentenze della Corte di cassazione adottate in violazione del disposto dell’art. 374 cod. proc. civ., ridetto comma 30.

Il ricorso deve essere qualificato come inammissibile in conformità della proposta del Consigliere relatore, non inficiata dalle deduzioni formulate nella memoria depositata da parte ricorrente.

Si premette che, in linea generale, secondo quanto ripetutamente chiarito da questa Corte, l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, il quale deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini e procedimenti ermeneutici (v., tra le altre, Cass. ss.uu. n. 561 del 2000, Cass. n. 4295 del 2005, Cass. n. 23856 del 2008, Cass. ss.uu., n 4413 del 2016); tale errore in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; esso, pertanto, non è configurabile in relazione a vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (v., tra le altre, Cass. n. 8180 del 2009).

Con riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è stato puntualizzato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicchè è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata; l’errore revocatorio è, quindi configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella ipotesi di pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. ord n. 3494 del 2013, Cass. ord. n. 22868 del 2012); in conseguenza, 1″istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere basata esclusivamente sull’errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo “a quo” ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità e non è configurabile nell’ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, essendo la loro violazione o falsa applicazione un errore di diritto (Cass. ord. n. 13367 del 2009)

Alla luce della configurazione dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 risultante dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, la istanza di revocazione formulata dal M. si rivela inammissibile in quanto intesa, attraverso una sofisticata ricostruzione delle norme di riferimento, a denunziare non un errore meramente percettivo ma un asserito errore di diritto della sentenza impugnata, per avere – si sostiene- deciso la controversia in contrasto con il principio affermato da sezioni unite n. 23329 del 2009.

Tale contrasto è peraltro, del tutto insussistente, conseguendone la irrilevanza, ai fini della decisione, delle prospettate questioni di illegittimità costituzionale.

Si premette che sezioni unite n. 23329 del 2009, per quel che qui rileva, ha affermato che in base all’art. 15 c.c.n.l. 1998/2001 comparto Ministeri doveva ritenersi consentita la progressione per saltum nell’ambito dei percorsi di qualificazione destinati a consentire, nell’ambito della medesima area l’accesso ad una posizione economica superiore.

Nello stesso contesto argomentativo era precisato che alcun significativo rilievo poteva assumere l’indicazione contenuta nella tabella di riepilogo dei passaggi interni, allegata al contratto la quale, nel prevedere soltanto il passaggio dalla posizione “C2” a quella “C3” aveva “evidentemente” valore descrittivo e non era comunque idonea a vanificare la precisa regolamentazione contenuta nella disposizione contrattuale. Nella decisione non è in alcun modo affrontata la questione del rapporto tra contratto collettivo nazionale e contrattazione integrativa in punto di disciplina delle procedure di accesso dei dipendenti alle posizioni economiche superiori. Esula, infatti, dal thema decidendum ogni questione attinente alla contrattazione integrativa, laddove proprio l’interpretazione delle disposizioni di cui al contratto integrativo, non esaminate – si ribadisce – da sezioni unite n. 23329 del 2009 – risulta alla base del decisum della sentenza della quale è chiesta la revocazione.

La sentenza impugnata si è, infatti, così espressa a riguardo: Il contratto collettivo nazionale, nel demandare alla contrattazione integrativa la concreta ed effettiva regolamentazione delle procedure e dei contingenti numerici per i quali i passaggi possono essere disposti, ha così lasciato alla regolamentazione più vicina all’amministrazione di riferimento anche la valutazione dei profili attinenti le ripercussioni dei passaggi interni nel quadro complessivo degli organici, che sono correlate alle possibili vacane che si determinano nelle posizioni di provenienza dei candidati. E vero poi che nell’Allegato A al CCNL si prevedono anche i requisiti per l’accesso alla posizione economica C3 dalle posizioni C1 e C1 s, individuandoli nell’esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza, ma ciò manifesta che tale progressione “per saltum” è consentita, non che essa è imposta. 4.2 Non ha quindi esorbitato dalle materie assegnate e dai limiti posti dal CCNL (così come prescritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40) l’Accordo integrativo per il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione, laddove ha stabilito all’art. 11, comma 3, che i passaggi nelle posizioni economiche B2, B3, C2 e C3 avvengano secondo l’allegato 1, che a sua volta prevede soltanto passaggi a posizioni immediatamente superiori (da C2 a C3) e non passaggi “per saltum” (da C1 a C3), specificandone i contingenti numerici ed i relativi costi. Tale previsione è peraltro coerente con la necessità di mutare la distribuzione del personale per adeguarla ai mutati assetti organizzativi, valorizzato nel precedente art. 10. Tale limitazione e specificazione dei contingenti è peraltro dettata (e trova la sua ragion d’essere) per le procedure di riqualificazione da attivarsi, secondo la previsione dello stesso contratto collettivo, entro 30 giorni dall’approvazione della revisione della distribuzione del personale di cui all’art. 10, e non smentisce quelli che sono i requisiti previsti in generale per l’accesso alla posizione economica C3 dal contratto collettivo nazionale, riportati nella stessa parte terza del contratto collettivo integrativo. 4.3. Nel caso, quindi, il bando indetto con prot. n. (OMISSIS) del 4/4/2001, che ha escluso la possibilità di partecipare alla riqualificazione per la posizione economica C3 per coloro che provenivano dalla posizione C1, è dipesa da una (legittima) scelta operata congiuntamente dall’amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo integrativo.

Deve quindi essere enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 il seguente principio di diritto: “Il C.C.N.L. 16/2/1999 del Comparto Ministeri, stipulato per il triennio 1998-2001, prevede bensì che l’accesso del personale alla posizione C3 avvenga dalle posizioni C1, C1 S e C2, ma rimette le relative procedure ai criteri stabiliti dalle singole amministrazioni. Per il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione l’Accordo integrativo stabilisce all’art. 11, comma 3, quanto alla progressione all’interno delle aree, che i passaggi nelle posizioni economiche B2, B3, C2 e C3 avvengano secondo l’allegato 1, che a sua volta prevede soltanto passaggi a posizioni immediatamente superiori (da C2 a C3) e non passaggi “per saltum” (da C1 a C3) e specifica i contingenti numerici ed i relativi costi. Nè sussiste alcun contrasto tra tale previsione e il Contratto nazionale, giacchè questo prevede soltanto la possibilità di progressione “per saltum”, ma non esclude ulteriori e restrittive previsioni della contrattazione integrativa. Ne consegue la legittimità del decreto ministeriale che prevede corsi di riqualificazione per il passaggio alla posizione C3 dalla posizione economica.

Dall’esame complessivo delle parte motiva della decisione impugnata si evince, quindi, innanzitutto che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso per revocazione, i giudici di legittimità avevano chiara consapevolezza del principio affermato da ss.uu. n. 23329 del 2009 in quanto, pur senza fare esplicitamente riferimento a tale decisione, hanno affermato che il contratto collettivo nazionale 1998/2001 – comparto Ministeri – consentiva (senza, tuttavia, imporre) la progressione per saltum da una posizione economica inferiore ad una non immediatamente superiore. In coerenza con tale presupposto ed in particolare con la non obbligatorietà della previsione dell’accesso per saltum a una posizione economica superiore hanno ritenuto che il contratto integrativo, al quale il contratto collettivo nazionale di comparto demandava la concreta ed effettiva regolamentazione delle procedure e dei contingenti numerici per i quali i passaggi potevano essere disposti, non contemplasse in concreto tale possibilità di passaggio per saltum.

Tali essendo le ragioni alla base della decisione della quale è chiesta la revocazione risulta del tutto evidente che la stessa non contiene alcuna affermazione in contrasto con il principio affermato dalla richiamata pronunzia a sezioni unite, principio che concerne la sola interpretazione dell’art. 15 ccnl 1998/2001 compatto Ministeri e che in alcun modo – si ribadisce – investe la specifica contrattazione integrativa alla base del decisimi della sentenza della quale è chiesta la revocazione.

In questa prospettiva è da escludere la asserita identità di questioni giuridiche affrontate dalla sentenza impugnata e da ss.uu. n. 23329 del 2009 in quanto a quest’ultima non era devoluta anche la interpretazione del contratto collettivo integrativo.

Neppure è sostenibile, come assume parte ricorrente in memoria, che il contrasto tra la sentenza del quale è chiesta la revocazione ed il principio affermato da sezioni unite nascerebbe dal diverso valore attribuito dalle due pronunce alla “Tabella riepilogativa dei passaggi interni” avente valore precettivo per la prima e meramente descrittivo per la seconda.

La decisione impugnata non ha attribuito infatti alcun intrinseco ed autonomo valore precettivo alla detta Tabella, in quanto le progressioni dall’una all’altra posizione, nella stessa contemplate assumono rilievo, nel contesto argomentativo della sentenza revocanda, solo in ragione del richiamo operato dall’art. 11, comma 3 del contratto integrativo.

A tanto consegue la manifesta irrilevanza, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23 della prospettata questione di costituzionalità. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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