Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26649 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14088/2013 R.G. proposto da:

IL CAMINO SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Fiori,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 56, presso lo

studio dell’avv. Giovanni Bonaccio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione n. 65, n.

171/65/2012, pronunciata il 29/11/2012, depositata il 13/12/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2020

dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Camino S.r.l., con distinti ricorsi, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo due avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRES, IRAP, IVA, per i periodi d’imposta 2005 e 2006, redditi non dichiarati derivanti dalla cessione di sette unità immobiliari;

il giudice di primo grado (sentenza n. 48/12/2011) rigettò la domanda rilevando, innanzitutto, che l’asserita violazione del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 7, non è sanzionata con la nullità dell’avviso di accertamento e che, nel merito, gli acquirenti dei sette immobili avevano dichiarato, in fase amministrativa, di avere versato “in nero” parte del prezzo;

2. la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, che prescrive che il ricorso in appello contenga, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione, in quanto, nella specie, l’atto di gravame si limitava a riformulare le domande e le deduzioni già proposte nel ricorso di primo grado, senza nemmeno fare cenno alla sentenza impugnata;

la CTR rileva, inoltre, (testualmente) “Ad abundantiam” che l’avviso è fondato nel merito in quanto fa riferimento ad un processo verbale notificato in precedenza alla contribuente e alle dichiarazioni degli acquirenti, confermate dalla documentazione bancaria in atti, circa alcuni pagamenti “in nero”;

3. la società ricorre con cinque motivi per la cassazione di questa sentenza; essa ha depositato una memoria; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, è priva di fondamento l’eccezione dell’Agenzia di difetto d’autosufficienza del ricorso per cassazione della contribuente;

per indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità, il requisito dell’autosufficienza, soprattutto quando la Corte è giudice del fatto processuale, si realizza con il sunto e l’indicazione (contrapposta alla integrale trascrizione) degli atti o documenti ai quali il ricorso fa riferimento; l’art. 366 c.p.c., n. 6, circoscrive in questa “virtuosa” dimensione la rilevanza dell’esigenza di compiutezza, semplificandola e traducendola nell’esibizione/localizzazione degli atti e dei documenti. Ciò è confermato da SU/2012/8077, SU/2011/22726;

nella fattispecie, la ricorrente riassume il ricorso introduttivo e la sentenza della CTP, spiega perchè ha riproposto in appello le stesse argomentazioni fatte valere in primo grado, ed esibisce (sub 19) l’appello stesso. In altri termini, la ricorrente modula il ricorso per cassazione in perfetta consonanza con le prescrizioni processuali in punto d’autosufficienza;

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che, optando per una rigida interpretazione del citato art. 53, ha dichiarato inammissibile l’appello, senza considerare che la pronuncia di primo grado giustificava la riproposizione di quanto già esposto e chiesto nel ricorso introduttivo, visto che nessuna delle domande della stessa società era stata accolta dalla Commissione provinciale;

2. con il secondo motivo (“2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla denunciata violazione del termine dilatorio previsto dal citato art. 12, comma 7;

3. con il terzo motivo (“3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), si censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare quanto denunciato dalla ricorrente in ordine all’omessa motivazione degli avvisi di accertamento;

4. con il quarto motivo (“4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere esaminato il dedotto difetto di legittimazione passiva della contribuente, desumibile dalla circostanza, affermata dall’ufficio, secondo cui “il supposto pagamento “officioso” del denaro” sarebbe stato effettuato nelle mani di una persona diversa dal legale rappresentante della società venditrice che, quindi, quale società di capitali, era un soggetto terzo rispetto all’accipiens;

5. con il quinto motivo (“5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 75, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla denunciata violazione, ascrivibile all’Amministrazione finanziaria, dell’art. 75 T.U.I.R., che impone di dedurre dalla maggiore base imponibile accertata i correlati costi;

6. il primo motivo è fondato;

6.1. con riferimento alla specificità dei motivi di appello, ponendosi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., questa Corte (ex multis: Cass. 15/01/2020, n. 608) ha ripetutamente chiarito che, nel contenzioso tributario: “in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice. Ciò non significa, tuttavia, che anche la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, posto che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l’intero atto impugnato.”;

6.2. nella fattispecie, la CTR si è discostata da questa regola di diritto in quanto, pur riconoscendo che, nell’atto di gravame, erano riprodotte le domande e le deduzioni già fatte valere in primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello, per violazione del citato art. 53, senza considerare che, come suaccennato, tale atto può anche consistere in una ripresa delle linee difensive del primo grado (Cass. sez. un. 27199/2017) e che la riproposizione, nel gravame, dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio è sufficiente per l’appello tributario, tanto a favore del Fisco (Cass. nn. 7369/2017, 4784/2011, 3064/2012, 32838/2018), quanto a favore del contribuente (Cass. nn. 1200/2016, 30525/2018, 32838/2018);

7. il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, concernenti asseriti vizi del merito della sentenza d’appello e, comunque, con riferimento ad un argomento svolto dalla CTR ad abundantiam, dopo che essa aveva già esaurito la potestas iudicandi, per effetto della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di gravame, sono inammissibili;

qualora, infatti, il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto (Cass. sez. un. 30/10/2013, n. 24469);

8. ne consegue che, accolto il primo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, la sentenza è cassata, in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo accolto, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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