Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26649 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 22/10/2018), n.26649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12274/2013 proposto da:

STUDIO RADIOLOGICO G. E P.Q.C. S.N.C., P.I.

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

Q.C.G., (OMISSIS), nella sua qualità di medico ragiologico

responsabile della convenzione con il SSN, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI TORRE MORENA 54, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PERLANGELI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA CORRENTE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4159/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/01/2013, r.g.n. 590/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 9 gennaio 2013, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha rigettato la domanda proposta dalla s.n.c. Studio Radiologico G. e P.Q.C. e da Q.C.G. per la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce alla corresponsione del contributo ENPAM del 12 per cento e la condanna della ASL Lecce al pagamento delle relative prestazioni dal 1995 in poi;

2. per la Corte di merito, indubbio che Q.C.G., originario titolare del rapporto di convenzionamento, ebbe poi a trasferirne la titolarità alla s.n.c., della quale era divenuto corresponsabile assieme a Q.C.P., in posizione assimilabile a quella del direttore sanitario, ciò implicava che, perduta la qualità di responsabile della convenzione in proprio, il predetto dottore Q.C.G. non aveva diritto alla contribuzione ENPAM;

3. avverso tale sentenza la s.n.c. Studio Radiologico G. e P.Q.C. e Q.C.G. hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con i motivi di ricorso i ricorrenti deducono errata valutazione delle norme di cui al D.P.R. n. 165 del 1980 e violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 40; errata valutazione dei rapporti intercorrenti tra i ricorrenti e il SSN con violazione della L. n. 833 del 1978, art. 48; violazione e falsa applicazione del predetto citata L. n. 833, art. 48 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 all’art. 33 Cost., e all’esclusione di applicabilità della L. n. 724 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo del 22 febbraio 1980 reso esecutivo con D.P.R. n. 165 del 1980; omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla disparità di trattamento tra convenzionati ex art. 48 che svolgano secondo le disposizioni di cui al D.P.R. del 1980 e convenzionati in proprio;

5. assumono i ricorrenti, in sintesi, di avere diritto alla contribuzione da versare al Fondo speciale gestito dall’ENPAM, che garantisce la copertura previdenziale obbligatoria ai medici e agli odontoiatri che operano presso studi professionali in regime di convenzionamento/accreditamento con il SSN, ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 40, contribuzione predeterminata per legge nella misura del 2 per cento a carico del professionista e del 10 per cento a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, trattandosi di prestazione resa personalmente attraverso la forma societaria, della quale resta direttamente e personalmente responsabile in virtù del rapporto che trova la sua genesi nella convenzione – accreditamento, nella branca specifica radiologica, stipulato ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48; deducono che la convenzione stipulata dal dottor Q.C.G., coerentemente con quanto previsto dal D.P.R. del 1980 è stata trasferita, ai sensi dell’art. 48 alla società e ne era rimasto corresponsabilizzato e la professionalità del predetto dottore veniva esercitata nell’ambito della società di persone con prestazioni di medico radiologo a carattere personale quale professionista convenzionato con il SSN nei termini e modi stabiliti dai D.P.R. del 1980 e D.P.R. n. 120 del 1988, come attuativi della L. n. 833 del 1978;

6. ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

7. struttura e compiti dell’ENPAM e il quadro normativo di riferimento sono stati già delineati in numerosi precedenti di questa Corte che hanno rimarcato l’identità, in linea generale, della prestazione professionale sanitaria, erogata dalle strutture pubbliche e da quelle private, agli effetti della medesima remunerazione (v., fra le ultime, Cass. 26 gennaio 2017, n. 2005, e i numerosi precedenti ivi richiamati);

8. quegli stessi precedenti di legittimità hanno anche già fornito un’esegesi della legislazione previdenziale e delle modifiche introdotte, rilevando che il D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13 modificando il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ed introducendo l’art. 15-nonies, con la precisazione recata dal comma 4 (“Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l’attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all’art. 8”), con ampia formulazione ha lasciato immutato l’obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, lasciando aperto il problema della sussistenza dell’obbligo contributivo e delle modalità di alimentazione del fondo speciale per le prestazioni specialistiche anche ambulatoriali eseguite nell’ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata;

9. la L. 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, è intervenuta disponendo, all’art. 1, al comma 39, che: “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”;

10. il successivo comma 40 prevede: “Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone”;

11. le richiamate disposizioni della L. n. 243 del 2004, commi 39 e 40 sono state recepite dall’ENPAM con Delib. del Consiglio di amministrazione 22 aprile 2005, n. 19, concernente modifiche al Regolamento del Fondo specialisti esterni, approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 24 novembre 2005 di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

12. tanto premesso, i mezzi d’impugnazione svolti con il ricorso all’esame postulano l’ultrattività dell’originario rapporto convenzionale con il dottor Q.C.G., da cui deriverebbe il diritto del professionista alla corresponsione del contributo previdenziale a carico della ASL, a prescindere da qualsiasi rapporto negoziale, così introducendo elementi di fatto che non si confrontano con la decisione gravata che ha compiutamente dato atto (v. pag. 10 della sentenza impugnata) della cessazione del rapporto convenzionale (ottenuto alla stregua della L. n. 833 del 1978, art. 48) e dell’instaurazione di un nuovo rapporto di accreditamento (rilasciato dalla Regione allo Studio Radiologico G. e P.Q.C. s.n.c.), con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, con la società in nome collettivo, previa stipula del relativo contratto;

13. al detto passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell’accreditamento descritto dalla Corte di merito i ricorrenti hanno opposto il carattere meramente personale delle prestazioni sempre rese dal dottor Q.C.G., ancorchè nell’ambito di una società di mezzi, sia nella trasformazione dell’attività da individuale a societaria, sia nelle variazioni intervenute nel tempo del rapporto convenzionale tra lo Studio radiologico e il Servizio Sanitario Nazionale, così ribadendo, agli effetti della tutela previdenziale pretesa, la prospettazione dell’ultrattività del rapporto convenzionale disciplinato dal citato L. n. 833 del 1978, art. 48 e la conservazione di quel rapporto negoziale senza tuttavia produrre, in questa sede di legittimità, o indicare dove prodotta, nelle sedi di merito, la convenzione originariamente stipulata e poi trasferita alla società per contrastare la statuizione impugnata in ordine all’evocato contratto di accreditamento stipulato dallo Studio radiologico;

convenzione originariamente stipulata e poi trasferita alla società per contrastare la statuizione impugnata in ordine all’evocato contratto di accreditamento stipulato dallo Studio radiologico;

14. inadempiuti tali oneri di specifica allegazione, particolarmente pregnanti nel ricorso all’esame in cui si contesta alla sentenza impugnata l’erronea ricostruzione, in fatto, dei rapporti negoziali di convenzionamento e i relativi effetti nel tempo, risulta preclusa la sussunzione della fattispecie nelle disposizioni normative censurate, conseguendone l’inammissibilità del ricorso;

15. le spese vengono regolate come da dispositivo;

16. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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