Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26648 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26648 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
VOLO Caterina (VLO CRN 47E62 H224K),

rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo,
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.
1, presso lo studio degli Avvocati Antonino Spinoso e
Simona Napolitani;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

in persona del Ministro pro tempore,

pro

rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui

Data pubblicazione: 28/11/2013

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– resistente e sul ricorso proposto da:

difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo,
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n.
1, presso lo studio degli Avvocati Antonino Spinoso e
Simona Napolitani;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore in persona del Ministro pro tempore,

pro

rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 19 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Domenico Polimeni;

BORRELLO Cosimo (BRR CSM 73L16 H224K), rappresentato e

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati in data 8

riuniti, Volo Caterina e Borrello Cosimo chiedevano la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento del
danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata
di un giudizio iniziato dinnanzi al Tribunale di Reggio
Calabria il 15 settembre 1994 e conclusosi con sentenza del
4 febbraio 2011;
che l’adita Corte d’appello, con decreto depositato il
19 aprile 2012, detratti alcuni segmenti addebitabili alle
parti, accertava una durata irragionevole di circa nove
anni e liquidava in fasvore di ciascuno dei ricorrenti un
indennizzo di euro 8.250,00, in base al criterio di 750,00
euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 euro per
ciascuno degli anni successivi;
che la Corte d’appello condannava altresì il Ministero
al pagamento di metà delle spese processuali, liquidate per
l’intero in complessivi euro 1.095, oltre accessori di
legge e spese generali, dichiarando compensata la restante
metà in considerazione del comportamento processuale del
Ministero;

3

novembre 2010 presso la Corte d’appello di Catanzaro e poi

che per la cassazione di questo decreto Volo Caterina e
Borrello Cosimo hanno proposto distinti ricorsi affidati a
tre motivi, illustrati da successiva memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con

di costituzione ai fini della partecipazione alla
discussione.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene
denunciata violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 274 cod. proc. civ. e all’art. 6, par.
1, della CEDU, e dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001,
perché la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che i
giudizi erano due ed avrebbe quindi dovuto procedere ad una
liquidazione che considerasse tale situazione, mentre ha
effettuato una liquidazione unitaria e perciò illegittima;
che il primo motivo dei ricorsi è inammissibile;
che i ricorrenti, invero, si limitano a denunciare la
mancata considerazione del fatto che i ricorsi di merito
erano due, ma non deducono neanche che la violazione del
criterio di autonomia dei due giudizi si sia risolto in una
violazione dei minimi tariffari, non potendosi neppure
ipotizzare che il provvedimento di riunione non determini

controricorso, ma ha depositato in entrambi i giudizi atto

la unificazione dei giudizi dalla sua adozione con la
conseguenza che diritti e onorari non possono essere
puramente e semplicemente raddoppiati, così come sembrano
ritenere i ricorrenti;

deduce la violazione degli articoli 91, comma 1 e 92, comma
secondo, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello
disposto la compensazione per metà delle spese processuali,
violando il principio della soccombenza e l’art. 92, nella
versione ratione

temporis

applicabile alla controversia,

che consentiva la compensazione delle spese solo in
presenza di giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione;
con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, rilevando che la
compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la
tutela apprestata alla parte che agisce in equa
riparazione;
che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi,
che per ragioni di connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono fondati;
che invero la Corte d’appello ha disposto la
compensazione

delle

spese

in

considerazione

che con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si

dell’atteggiamento non oppositivo tenuto dal Ministero, ma
tale ragione non è idonea a giustificare una deroga al
criterio della soccombenza nei giudizi di equa riparazione,
atteso che la mancata opposizione da parte

giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);
che accolti il secondo e il terzo motivo di entrambi i
ricorsi, il decreto impugnato deve essere cassato in
relazione alle censure accolte;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi ad elidere la compensazione parziale;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle
spese del giudizio di merito, come liquidate nel decreto
impugnato, ferma la disposta distrazione in favore dei
difensori dei ricorrenti;
che quanto alle spese del giudizio di legittimità, le
stesse, in considerazione del limitato accoglimento dei
ricorsi, possono essere interamente compensate;
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo motivo di entrambi i ricorsi,
accoglie il secondo e il terzo; cassa il decreto impugnato
in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito,
esclude la compensazione delle spese del giudizio di

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dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può

merito, come liquidate dal decreto impugnato, ferma la
disposta distrazione in favore dei difensori dei
ricorrenti; compensa per intero le spese del giudizio di
legittimità.

Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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