Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26647 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26647 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

SERBAN Liviu (SRB LVI 68H24 Z129B), rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato
Alberto Prosperini, presso lo studio del quale in Roma, via
dei Gozzadini 30, è elettivamente domiciliata;

ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dm.

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– resistente –

Data pubblicazione: 28/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 30 marzo 2012.
Udita

(Ar * e.&

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

in persona del Sostituto Procuratore

il P.M.,

generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 11 ottobre
2010 presso la Corte d’appello di Perugia, Serban Liviu
chiedeva la condanna del ministero della giustizia al
pagamento del danno

non

patrimoniale derivato dalla

irragionevole durata di un giudizio iniziato

dinnanzi

al

Tribunale di Roma, con citazione notificata il 28 febbraio
2001 e pendente in grado di appello alla data di
presentazione della domanda;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in cinque

anni,

riteneva che dalla durata complessiva dovesse essere
detratto il lasso di nove mesi intercorso per la
proposizione della

impugnazione

della sentenza di primo

grado, ulteriore rispetto al periodo di tre mesi valutato
come congruo,

nonché

l’ulteriore periodo di tre mesi,

conseguente ad un rinvio d’ufficio dell’udienza per
astensione dei difensori, sicché il ritardo di cui tenere

Stefano Petitti;

conto era di tre anni e sette mesi, in relazione ai quali
riconosceva alla ricorrente un indennizzo di euro 2.834,00,
oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle
spese di lite, liquidate euro 235,00 per diritti ed euro

che per la cassazione di questo decreto Serban Liviu,
ha proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da
memoria;
che l’intimato ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione della causa.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si
duole della liquidazione delle spese del giudizio, che, pur
se effettuata in assenza di nota spese, sarebbe comunque
avvenuta al di sotto dei minimi tariffari, in base ai quali
avrebbero dovuto essere determinate in euro 728,00 per
diritti oltre ad euro 37,31 per spese vive e ad euro 250,00
per indennità di trasferta;;
che il ricorso è parzialmente fondato;
che invero questa Corte, allorquando decide nel merito
ai sensi dell’art. 384 cod. pro. civ. le controversie di
cui alla legge n. 89 del 2001, è solita liquidare, con

3

465,00 per onorari;

riferimento a controversie il cui valore sia compreso, in
relazione al decisum,

tra euro 2.600,00 ed euro 5.200,00 –

come nella specie – un importo di euro 873,00, di cui euro
50,00 per esborsi, euro 445,00 per diritti ed euro 378,00

che, dunque, la Corte d’appello di Perugia, liquidando
la somma di euro 235,00 per diritti e 465,00 per onorari,
ha complessivamente violato i minimi tariffari sulla base
dei quali è stato elaborato il conteggio delle somme
dovute;
che dal ricorso risulta altresì documentata la
residenza del difensore in distretto diverso da quello ove
si è svolto il giudizio di merito, sicché devono ritenersi
dovute altresì le somme richieste a titolo di indennità di
trasferta, risultando altresì dalla documentazione prodotta
in questa sede, lo svolgimento di attività da parte del
difensore presso la Corte d’appello di Perugia, sicché alla
ricorrente sono dovuti altresì euro 250,00 a titolo di
trasferta;
che pertanto il ricorso va accolto;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di
merito in euro 1.123,00, di cui euro 50,00 per esborsi,

per onorari;

euro 445,00 per diritti, euro 311 per onorari ed euro
250,00 per indennità di trasferta;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle

oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
che quanto alle spese del giudizio di legittimità, le
stesse, liquidate in euro 506,25, per compensi, oltre agli
accessori di legge e ad euro 100,00 per esborsi, in
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a
carico dell’amministrazione intimata;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore del difensore della ricorrente,

Avvocato

Alberto

Prosperini, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato limitatamente alla determinazione delle spese
processuali, che, decidendo nel merito, determina, per il
giudizio di merito, in euro 1.123,00, di cui euro 50,00 per
esborsi, euro 445,00 per diritti, euro 378,00 per onorari
ed euro 250,00 per indennità di trasferta, oltre alle spese
generali e agli accessori di legge; condanna quindi il
Ministero della giustizia al pagamento del detto importo,
nonché al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che si liquidano in euro 506,25 per compensi,

spese liquidate nel complessivo importo di euro 1.123,00,

oltre agli accessori di legge e ad euro 100,00 per esborsi,
dichiarando compensata la restante metà. Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore del
difensore della ricorrente, Avvocato Alberto Prosperini,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

per dichiarato anticipo.

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