Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26646 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13940-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL CASA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, P.zza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO FROGIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/11/2012; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott.

ROSITA D’ANGIOLELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con avviso di accertamento per l’anno 2006, l’Agenzia delle entrate accertava, in capo alla società Edil Casa s.r.l., maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed Iva, relative a maggiori redditi d’impresa rispetto a quelli dichiarati; l’accertamento traeva origine da una verifica fiscale che rilevava difformità, discordanze e carenze della contabilità dell’impresa oltre che un’evidente antieconomicità dell’attività svolta per il periodo d’imposta oggetto di accertamento. La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento deducendo l’illegittimità e l’erroneità dell’avviso in quanto basato su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate; in particolare, evidenziava che vi era stato un errore formale di compilazione con riferimento allo studio di settore, allegato al modello Unico 2007, non essendo stata barrata la casella relativa al commercio al dettaglio, nonostante la società svolgesse, oltre che l’attività di costruzione edile, anche quella di vendita di materiali edili, come comprovato dalla visura della camera di commercio; aggiungeva che la ricostruzione dei ricavi eseguita dall’Ufficio era errata anche perchè non teneva in considerazione alcuni prodotti come il ferro che, da solo, rappresentava il 20% del volume delle vendite; concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’avviso e, in subordine, la riduzione della somma ripresa a tassazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, rideterminando, in meno, il reddito di esercizio, l’ammontare dei ricavi ed il valore della produzione netta. La società contribuente impugnava la decisione dei primi giudici innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello confermando integralmente la prima decisione.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo due motivi.

La società Edil Casa s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria, ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – così rubricato: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52, comma 5, e 54, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – la ricorrente Amministrazione erariale deduce il vizio di legge della decisione di appello per l’inosservanza dei principi che regolano il contraddittorio e il rapporto tra contribuente e amministrazione durante la fase di accertamento e di eventuale controversia (v. ricorso pag. 12); nello specifico, deduce che la Commissione regionale avrebbe violato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, in quanto, nel ricostruire il quadro probatorio idoneo a legittimare l’accertamento analitico-induttivo, non ha tenuto conto dell’inutilizzabilità in giudizio “dei documenti sottratti (in quanto non esibiti nel corso del procedimento) dalla società in sede di accesso e di verifica”. La difesa erariale assume che, seppur le risultanze degli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, è altrettanto vero che, in mancanza dell’esibizione nella fase amministrativa di tutti i documenti contabili necessari per superare la presunzione, tali dati possono legittimare autonomamente l’avviso. Richiama, all’uopo, la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26635 del 2009.

In fatto, deduce che la società in sede amministrativa non ha esibito le schede contabili di ogni conto patrimoniale ed economico richieste con il questionario, e non ha esibito gli inventari analitici raggruppati in categorie omogenee delle rimanenze iniziali di magazzino e la nota illustrativa dei criteri di valutazione adottati, ciò nonostante l’accertamento fosse basato sul raffronto tra prezzo di acquisto e quello di rivendita anzichè sull’inventario generale. 2. Le censure articolate con il primo mezzo riguardano, dunque, la valenza probatoria (indiziaria) della documentazione su cui si è fondato l’accertamento e mirano ad espungere dal processo la documentazione offerta a discarico solo in giudizio e non nel contraddittorio amministrativo; la ricorrente invoca l’erroneità della decisione impugnata per non avere considerato che, in base ai dati offerti dal contribuente in sede amministrativa, non era stato superato il quadro indiziario offerto dall’amministrazione per l’applicazione dei cd. studi di settore.

2.1. Tale motivo di ricorso è infondato.

2.2. E’ principio costantemente affermato da questa Corte che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. Sez. 5, Sentenza, 27/09/2013, n. 22126, Rv. 628934-01; Sez. 5, Sentenza, 10/01/2013 n. 453, Rv. 624728-01; conf. n. 11765 del 26/05/2014 e n. 27069 del 27/12/2016).

2.3. E’ stato specificato che, inviato il questionario (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 32, comma 4) – che assolve la funzione di assicurare, in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni – è necessario che l’Amministrazione, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse; trattandosi di obblighi cd. “di informativa”, conseguenti ai doveri di correttezza e collaborazione, grava sull’Amministrazione l’onere di provare il rispetto di tale sequenza procedimentale (costituita dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza), senza che sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario (cfr. Sez. 5, Sentenza, 27/09/2013, n. 22126).

2.4. Dal rispetto di tali obblighi informativi la prima conseguenza che ne discende è che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa e non trova applicazione il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (cfr. Sez. 5, Sentenza 14/05/2014, n. 10489, Rv. 630815-01).

2.5. Tuttavia, laddove tale obbligo è stato rispettato ed in virtù della sua reciprocità, che impone alle parti la diligenza nell’informare l’altra parte e nell’informarsi circa le situazioni rilevanti del rapporto giuridico, l’eventuale dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, non sempre preclude, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa. Ed invero, tale preclusione si verifica solo laddove vi sia stata da parte del contribuente una dichiarazione mendace e dolosa e, cioè, diretta ad impedire l’ispezione documentale in violazione dei richiamati principi di lealtà e correttezza (cfr., Sez. 5, Sentenza, 09/11/2016 n. 22743; Sez. U., 25/02/2000 n. 45); viceversa, in virtù degli stessi principi, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell’accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito).

3. Non sussiste dunque l’errore denunciato avendo i secondi giudici correttamente ritenuto l’utilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, in mancanza della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32.

3.1. Va evidenziato, altresì, che con riguardo all’eccezione d’inattendibilità della contabilità sollevata dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale ha, in primo luogo, motivato sulla regolare tenuta da parte della società delle scritture contabili nonchè del risultato reddituale positivo “in presenza di una crisi grave del settore edilizio”, inoltre, ha escluso l’antieconomicità della gestione dell’impresa sul decisivo rilievo della valenza probatoria forte dei dati offerti dal contribuente (quali il prospetto dei ricavi d’esercizio basato sulla media aritmetica ponderata, nonchè le fatture per il ricalcolo della media da applicare al costo del venduto, avendo l’Ufficio preso in considerazione solo n. 7 prodotti contro i n. 16 offerti dalla società e senza calcolare l’incidenza di un prodotto come il ferro il quale da solo rappresentava il 20% del venduto) sui quali, poi, ha accolto l’appello della società contribuente.

3.2. I secondi giudici hanno, dunque, annullato l’accertamento specificando, con argomenti pertinenti, le ragioni per le quali hanno ritenuto che i rilievi dell’Ufficio sull’antieconomicità della gestione imprenditoriale, non fossero sintomatici di possibili violazioni di disposizioni tributarie (cfr., Sez. 5, 07/04/2017, n. 9084, Rv. 643626-01). D’altro canto, l’antieconomicità del comportamento del contribuente può desumersi anche da un unico elemento presuntivo purchè preciso e grave tra cui rientra senz’altro la priorità della percentuale di ricarico applicata, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. 5, 30/10/2018, n. 27552, Rv. 650956-01).

3.3. Tali considerazioni risultano in linea con l’orientamento di questa Corte richiamato dalla difesa erariale, secondo cui al di là della regolarità delle scritture contabili, l’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), è legittimo qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza,18/05/2012, n. 7871, Rv. 622907-01; Sez. 5, Sentenza, 03/11/2016, n. 22176, Rv. 641642-01), posto che proprio quest’ultimo profilo è stato escluso dal giudice di merito con la verifica in concreto delle risultanze di causa.

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta “poca significatività” della manchevolezze rilevate in contabilità.

Poichè oggetto d’impugnazione è una sentenza pubblicata in data 28/11/2012 e, quindi, in epoca successiva al 1,29/2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il mezzo è inammissibile.

4.1. In ogni caso, si evidenzia che con tale mezzo si deduce l’insufficienza di una motivazione sì carente, ma che, in realtà, non è apparente o totalmente omissiva, così come evidenziato innanzi; inoltre, l’elemento che si assume come trascurato dai secondi giudici (v. ricorso, pag.18, n. 3) non risulta decisivo.

5. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione erariale e si liquidano come da dispositivo.

7. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società Edil Casa s.r.l., che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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