Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26646 del 22/12/2001

Cassazione civile, sez. un., 22/12/2016, (ud. 07/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14950/2015 proposto da:

R. & C. DI R.N. S.A.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABIO MESTO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MICHAEL KORS ITALY S.R.L., con socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

BROCCHIERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMILIANO BIOLCHINI, GAETANO IORIO FIORELLI, per procura speciale

in atti;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

8663/2014 del TRIBUNALE di BARI;

uditi gli avvocati Angelo Fiore TARTAGLIA, Fabio MESTO, Gaetano

FIORELLI IORIO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di rigettare il ricorso.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con regolamento preventivo di giurisdizione notificato il 9 giugno 2015 la sas R. & C. di R.N., parte attrice nella causa promossa davanti al tribunale di Bari (RG 8663/14) contro la Michael Kors Italia srl (in prosieguo però individuata come Michael Kors Italy), ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano e “il difetto di giurisdizione del Giudice Svizzero”.

Ha esposto che la domanda concerne il pagamento di somme accreditate in esecuzione di un contratto di agenzia; che la convenuta Kors ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in forza di clausola contrattuale derogativa; che detta clausola è per più ragioni nulla e che la controversia è sorta tra due soggetti domiciliati in Italia, aventi sede legale in (OMISSIS), cosicchè non sarebbe soggetta al Regolamento Comunitario n. 44/200, nè alla Convenzione di Lugano del 2007.

Kors ha resistito con controricorso in cui ha dedotto: che la clausola di deroga della competenza è valida anche in mancanza di specifica sottoscrizione, trattandosi di fattispecie regolata dalla Convenzione di Lugano del 30.10.2007 concernente la competenza giurisdizionale; che in subordine la efficacia della clausola scaturirebbe dalla L. n. 218 del 1995, art. 4.

Richieste al pubblico ministero conclusioni scritte ex art. 380 ter c.p.c., il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria di competenza giurisdizionale del Giudice elvetico indicato da parte resistente.

In sede di adunanza le parti, che hanno depositato memoria, sono state invitate a dedurre in ordine alla ammissibilità del ricorso.

2) Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (SU 9802/04), il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga “nei confronti dello straniero” (così disponendo il secondo comma dell’art. 37 c.p.c., il quale, nonostante l’abrogazione disposta dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l’ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell’art. 41 c.p.c., all’art. 37 c.p.c., costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d’inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio); ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell’istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorchè le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in (OMISSIS).

Tale orientamento è stato approfondito e confermato da SU n. 13569/2016.

Si è ivi osservato che una modifica di un certo rilievo è stata apportata al meccanismo di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c..

Essa riguarda l’abrogazione dell’art. 4 c.p.c., ad opera della L. n. 218 del 1995, art. 73, che ha fatto venir meno ogni riferimento allo “straniero”, “con la conseguenza che ai fini della determinazione dell’ambito della giurisdizione del giudice italiano, nel vigente sistema italiano del diritto internazionale privato assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obbiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero, come stabilito dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1 (cfr. in termini Cass. S.U. n. 2060 del 2003)”.

Proprio quest’ultima sentenza, prosegue la ordinanza 13569/16, “ha regolato preventivamente, su istanza di parte attrice, un caso in cui erano convenuti in giudizio cittadini italiani, ma lo ha fatto sul presupposto che questi ultimi erano residenti in (OMISSIS), nel Principato di Monaco, ed ivi era “ubicato anche il loro domicilio”.

3) La sede della società Kors è invece sita in (OMISSIS), come nell’ipotesi di recente regolata, ditalchè si è al di fuori del caso per il quale è stato previsto il regolamento preventivo di giurisdizione, consentito allorquando il convenuto non sia residente o domiciliato in (OMISSIS), cioè quando non sia operante il criterio generale che fonda la giurisdizione.

Come nel caso esaminato da Cass. n. 9802/2004 (anch’esso sorto in relazione ad accordo contrattuale sulla giurisdizione straniera), in cui i contendenti della causa di merito erano cittadini italiani, residenti e domiciliati in (OMISSIS), pertanto chiaramente non compresi “nell’ambito applicativo della norma in questione”, nel caso odierno è istante una società italiana e convenuta una società avente sede legale e domiciliata in (OMISSIS), come affermato in atti senza che vi sia stata contestazione alcuna.

Pertanto le parti non possono esporre un difetto di giurisdizione del giudice italiano L. n. 218 del 1995, ex art. 11, soltanto in relazione al quale sarebbe ammissibile il regolamento preventivo.

Il difetto di giurisdizione non può essere invocato tramite il regolamento dai convenuti “italiani”, come è già stato coerentemente affermato dalla Corte a Sezioni Unite (cfr. SU 4807/2005).

E’ pertanto legittimato a proporre regolamento preventivo, secondo l’insegnamento comunemente invalso, ciascuna delle parti (ex art. 41 c.p.c., cfr. Cass. 25047/05; 1540/93) solo se il convenuto sia domiciliato o residente all’estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorchè convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in (OMISSIS).

Ciò che ha avuto rilevanza per il legislatore italiano nel predisporre lo strumento del regolamento preventivo è la specifica condizione che si crea quando il soggetto non residente nè domiciliato in Italia (L. n. 218 del 1995 cit., art. 3) è evocato in giudizio, il che giustifica uno strumento processuale di definizione della questione di diritto internazionale privato che potrebbe sorgere.

La Corte di Cassazione non può estendere in via interpretativa l’ambito di operatività di uno strumento aggiuntivo rispetto alle facoltà ordinarie delle parti, che è di natura straordinaria ed eccezionale.

Pertanto in mancanza della condizione legittimante l’accesso allo strumento, ogni eventuale questione di giurisdizione può e deve essere scrutinata dal giudice di merito e può essere oggetto di impugnazione ordinaria.

Sempre Cass. 15369/16, i passi della quale sono stati qui ripresi, ha osservato che non vi è lesione alcuna al diritto all’equo processo in relazione alla determinabilità della giurisdizione.

Se è vero infatti che è utile che le parti abbiano certezza della giurisdizione adita nel più breve tempo possibile, va anche rilevato che “la scelta del legislatore è correlata anche alla valutazione dei possibili effetti asistematici di un ampliamento degli strumenti processuali. Un uso strumentale dei regolamento preventivo nelle cause in cui sia presente un convenuto “italiano” (L. n. 218 del 1995 cit., ex art. 3) e venga comunque in essere una questione di giurisdizione potrebbe risolversi in un meccanismo complessivamente inefficiente.

Il legislatore ha discrezionalmente scelto di limitare questa facoltà ed avrebbe persino potuto escludere Io strumento del regolamento preventivo – come si pensò che avesse fatto con l’abrogazione dell’art. 37 c.p.c., comma 2. Ha così bilanciato complessivamente il sistema”.

Infine la Corte ha ricordato che “l’interpretazione che le Sezioni Unite hanno dato nel 2004 è giunta dopo l’inserimento, nei 1999, dei principi del giusto processo nell’art. 111 Cost., sicchè sarebbe ancor più anomalo che in relazione ad una scelta consapevole intervenisse un mutamento giurisprudenziale non sorretto da una modifica normativa, mai voluta dal legislatore, correttivamente, negli anni sin qui trascorsi”.

Dunque come già ha fatto Cass. 9802/04, la quale pur in presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, si è astenuta dall’esaminare il regolamento, ritenuto inammissibile, va dato seguito a questo orientamento.

Resta salvo lo scrutinio della questione in sede di esame da parte del giudice di merito e la impugnabilità di un’eventuale soluzione in ipotesi ritenuta non corretta in termini di giurisdizione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

E’ possibile la compensazione delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, giustificata dalla eccezionalità del caso, documentata dalla rarità di precedenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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