Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26645 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26645 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 28/11/2013

depositato in data 16 aprile 2012.(?924)

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 29 luglio

2011 presso la Corte d’appello di Salerno, Dodaro Ornella
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio di appello iniziato
dinnanzi alla Corte d’appello di Catanzaro con citazione
notificata il 7 dicembre 2004 e definito con sentenza
depositata il 30 maggio 2011;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in due anni, riteneva
che il ritardo di cui tenere conto fosse di quattro anni e
sei mesi, in relazione ai quali riconosceva alla ricorrente
un indennizzo di euro 4.500,00, oltre agli interessi legali
dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite;
che per la cassazione di questo decreto Dodaro Ornella
ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività
difensiva in questa sede.

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generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento

Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si

avendo la Corte d’appello accolto integralmente la domanda;
che il ricorso è fondato;
che la Corte d’appello ha disposto la compensazione
delle spese di lite rilevando che l’indennità di cui alla
legge n. 89 del 2001 non può essere accolta se non previo
provvedimento giudiziario e che l’amministrazione convenuta
non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in
ordine alla configurabilità dell’avverso diritto;
che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo
vigente, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per
intero le spese tra le parti;
che appare fondata la censura dal punto di vista
motivazionale atteso che la mancata opposizione da parte
dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può
giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);
che pertanto il ricorso va accolto;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel

duole della disposta compensazione delle spese di lite pur

merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di
merito in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro
445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere

spese del giudizio di merito liquidate nel complessivo
importo di euro 873,00, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge;
che alla ricorrente competono altresì le spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 292,50,
per compensi, oltre agli accessori di legge e ad euro
100,00 per esborsi;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati Salvatore
Vetere e Stefania Iasonna, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo
nel merito, condanna quindi il Ministero della giustizia al
pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida
in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00
per diritti ed euro 378,00 per onorari, oltre alle spese
generali e agli accessori di

legge,

nonché al pagamento

delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 292,50, per compensi, oltre agli accessori di legge e

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condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle

ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la distrazione delle
spese come liquidate in favore dei difensori della
ricorrente,

Avvocati

Salvatore vetere e Stefania Iasonna,

per dichiarato anticipo.

Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 novembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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