Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26645 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13853-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.P., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. MARCO BUFALINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSITA D’ANGIOLELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Guardia di Finanza di Arezzo effettuava una verifica fiscale nei confronti della società General Motors s.r.l. dalla quale emergevano frodi fiscali volte ad eludere il pagamento dell’Iva da parte di alcune società operanti nel settore della rivendita di auto importate da paesi comunitari; tra queste società vi era la società Borgo Verde Auto s.a.s. di T.V. & C., di cui P.P. era stato individuato quale amministratore di fatto e socio occulto, con partecipazione stimata nella misura del 33,33%. L’Agenzia delle entrate di Arezzo emetteva, dunque, due avvisi di accertamento, per le annualità 2003 e 2004, nei confronti del contribuente P.C..

P.C. impugnava entrambi gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, eccependo, pregiudizialmente, la carenza della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, e nel merito, contestando la sua qualità di socio occulto, anche nella eventuale misura del 33%, della Borgo Verde Auto di T.V. & C. (v. ricorso e controricorso).

La Commissione tributaria provinciale, con due sentenze (n. 13/04/09 e n. 14/04/09) accoglieva i due ricorsi senza entrare nel merito ma ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dal contribuente di nullità del procedimento per carenza della notifica, nei suoi confronti, dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Treviso a carico della società Borgo Verde Auto di T.V. & C. s.a.s..

Avverso le due sentenze, L’Agenzia delle entrate proponeva distinti appelli innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, riuniti gli appelli, con la sentenza n. 34/05/2012, confermava la correttezza del dictum del primo giudice rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce il vizio di ultrapetizione e, quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, nella parte in cui i secondi giudici hanno pronunciato sull’eccezione pregiudiziale di vizio di notifica dell’avviso di accertamento, nonostante la domanda del P. era volta a contestare la sua qualità di socio. All’uopo, allega, tra la pagina 6 e la pagina 7 del ricorso, copia fotostatica del ricorso originario del P. in cui l’unico motivo di ricorso risulta così formulato: “Il sig. P.P. non è, nè lo è mai stato, socio della Borgo Verde Auto di T.W. & C. s.a.s; il tutto come documentato dalla visura storica rilasciata dalla CCIAA di Treviso che si allega (doc. 1).Da ciò consegue come nessuna violazione alle norme tributarie possa essere contestata all’odierno ricorrente e conseguentemente come nessuna sanzione amministrativa possa essere allo stesso irrogata”.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41 bis e 42, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per aver la CTR erroneamente annullato l’atto impositivo nonostante l’accertamento nei confronti del socio occulto scaturisse dall’accertamento in capo alla società divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

3. P.P. ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata assumendo la totale infondatezza dei motivi di gravame. Nella ricostruzione in fatto, deduce, tra l’altro, che poichè negli avvisi di accertamento gli era stata contestata la partecipazione alla società come socio occulto nella misura del 33,33%, aveva proposto impugnazione dell’avviso per non essere mai stato socio, neppure di fatto, della Borgo Verde Auto di T.V. & C. s.a.s. (v. controricorso, pag. 4, primo capoverso).

4. Come risulta dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso, l’intero giudizio di merito si è svolto nei confronti del solo P.P., quale soggetto passivo della pretesa fiscale nella qualità di amministratore di fatto e socio occulto.

5. Tuttavia, dagli stessi atti, risulta che l’amministratore palese e l’amministratore di fatto siano persone diverse da P.P..

6. Ed infatti, dal ricorso in cassazione emerge che l’amministratore palese della società Borgo Verde Auto di T.V. & C. s.a.s. fosse tale T.V. (v. ricorso, pag. 2, ultimo capoverso), mentre, dal controricorso risulta che il p.v.c. della Guardia di Finanza di Arezzo aveva indicato, quale amministratore di fatto della stessa società, tale B.D. (v. pag. 3, controricorso, che richiama il p.v.c. della G.d.F. di Arezzo).

6. Ciò nonostante, il contraddittorio processuale non risulta stato instaurato, nè nei confronti di T.V., nè nei confronti B.D..

Risulta, di converso, pacifico tra le parti che l’accertamento in capo alla società è divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso giurisdizionale.

7. Orbene, è principio consolidato di questa Corte che, qualora “uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuta non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 2)” (così, Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330- 01, p. 2.8, lett. b)).

8. In tal senso, è stato soggiunto che l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF (come nel nostro caso) ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri anche se il ricorso sia stato proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione (cfr., Sez. U. 4/06/2008, n. 14815; Sez. 5, Sentenza, 03/06/2014,n. 12375, Rv.640036-01; Sez.5, Sentenza, 11/02/2015, n. 2601, Rv.631535-01; Sez.5, Sentenza, 27/07/2016, n. 15566 Rv.640634-01; Sez.5, Ordinanza, 03/10/2018, n. 24025).

9. Da tali principi ne consegue che, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti soci – che sono litisconsorti necessari – il giudizio di merito è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

10. Il giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra tutti i soci della stessa, perchè la relativa decisione non può conseguire il suo scopo laddove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. In conclusione, poichè nella specie sussiste il litisconsorzio necessario, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

11. Il rilievo di nullità della sentenza e del procedimento rende inutile la trattazione dei motivi di ricorso con assorbimento degli stessi.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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