Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26644 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16476-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contenzioso trae origine dalla notifica degli avvisi di accertamento nei confronti della società CI.TRE di C. A. e M. s.n.c., nonchè dei soci C.A. e C.M., emessi all’esito di indagine sulla situazione fiscale della società, che per l’anno 2006 aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Con l’atto impositivo erano stati ripresi a tassazione i corrispettivi di due contratti di locazione, del complessivo imposto di Euro 30.873,00, e la plusvalenza del corrispettivo ottenuto dall’alienazione di un immobile, determinata in Euro 2.000.000,00 oltre Iva. Erano state conseguentemente comminate le sanzioni.

La società e i soci avevano impugnato i rispettivi avvisi d’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 68/08/2010 aveva in parte accolto i ricorsi, riducendo l’imponibile derivante dai canoni di locazione e la plusvalenza. La pronuncia era stata appellata da ciascuna parte, per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, con sentenza n. 19/16/2014, ora oggetto d’impugnazione, aveva accolto in parte i rispettivi motivi, e in particolare, per quanto qui d’interesse, aveva dichiarato non dovute le sanzioni applicate dall’Ufficio. In sintesi aveva ritenuto che la grave situazione finanziaria, in cui versavano società e soci, e l’infedele attività professionale del consulente fiscale dei contribuenti giustificasse, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1, la loro condotta omissiva.

L’Agenzia delle entrate, notificando il ricorso per cassazione ai due soci, anche nella qualità di successori della società, nelle more fallita e cancellata dal registro delle imprese, ha censurato la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che gli elementi addotti dai contribuenti integrassero l’esimente a giustificazione della disapplicazione delle sanzioni;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per aver fatto malgoverno delle prove, ritenendo dimostrata la situazione di grave crisi finanziaria in cui versavano i contribuenti e l’infedeltà del consulente fiscale;

con il terzo per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere viziata la sentenza da motivazione apparente;

con il quarto per omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i termini generici con i quali ha ritenuto provata la grave situazione economica dei contribuenti e l’infedeltà professionale del consulente fiscale.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni altra conseguente statuizione.

I resistenti, cui risulta ritualmente notificato l’atto di ricorso, non hanno inteso costituirsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i primi due motivi l’Amministrazione finanziaria ha denunciato l’errore di diritto nell’interpretazione del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, sotto il profilo della carenza dell’elemento psicologico per l’applicazione delle sanzioni, e comunque l’erroneo governo delle prove. Essi sono fondati e possono trattarsi congiuntamente per la loro intrinseca connessione.

Nella motivazione della pronuncia il giudice d’appello si è limitato a evidenziare che “risulta infatti adeguatamente documentata e provata la grave situazione finanziaria in cui versavano la società e i soci, e risulta altresì provato il comportamento infedele del consulente fiscale della società, che, oltre ad omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi, rifiutava di restituire la relativa necessaria documentazione. Non è dato riscontrare quindi la presenza dell’elemento psicologico della volontarietà del comportamento del contribuente, necessario D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 5, comma 1”.

Quanto alla infedele condotta professionale del consulente fiscale, a parte gli elementi addotti dalla ricorrente, che smentiscono l’esistenza di condotte ostative tenute dal consulente per impedire che la società tornasse nella disponibilità della documentazione fiscale, e l’incompatibilità degli anni nei quali si collocano i contenziosi tra il consulente medesimo e alcune società, peraltro diverse dalla CI.TRE dei C. (fatti collocabili prevalentemente nel 2008, mentre l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riguarda l’anno 2007 per le imposte relative all’anno 2006), è significativo che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato ha affermato che in tema di dichiarazione dei redditi il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, ma è altresì tenuto ad un’attività di vigilanza e controllo sulla loro effettiva esecuzione, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo nell’ipotesi di comportamento fraudolento dell’incaricato, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass., 18/12/2015, n. 25580; 09/06/2016, n. 11832; 17/03/2017, n. 6930).

Si è anche affermato che “l’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione – ovvero per la sola trasmissione – telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.” (Cass., 11832/2016 cit.; cfr ancora 15/06/2011, n. 13068 e 11/12/2013, n. 27712).

Nel caso di specie, a fronte della incontestata omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2006, la sentenza d’appello non ha neppure fatto cenno a quali concreti tentativi siano stati posti in essere dalla società per tornare nella disponibilità della documentazione fiscale a ciò necessaria. Mancano dunque gli elementi per comprendere su quali basi la commissione regionale abbia ritenuto di orientare il suo giudizio a favore della società, carenza che si traduce sia in una erronea interpretazione dell’art. 5 cit., ed in particolare dell’insussistenza dell’elemento psicologico della colpa per escludere l’applicabilità delle sanzioni, sia in un malgoverno degli elementi probatori atti alla formulazione di un corretto giudizio critico.

Quanto poi alla grave situazione finanziaria in cui versavano società e soci, la motivazione della sentenza impugnata si limita ad una affermazione, della quale non si rende alcuna spiegazione. Essa, che se isolata dalle ulteriori ragioni esplicitate a proposito della condotta del consulente, erronee ma esistenti, cadrebbe nell’ipotesi della motivazione apparente, non fa buon governo delle prove allegate al giudizio.

La fondatezza del primo e secondo motivo assorbe il terzo e il quarto.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione va cassata, nei limiti dell’oggetto del ricorso e dunque solo con riguardo alle statuizioni sulla disapplicazione delle sanzioni.

Il procedimento va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare le questioni relative alle sanzioni, tenendo conto dei principi di diritto illustrati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei limiti delle statuizioni impugnate, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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