Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26644 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P., R.M.L.A., T.T.,

Z.M.E., M.A., B.

A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv. Traverso Carlo Emilio, Graziella

Vittoria Simonati e Claudio Lucisano, elettivamente domiciliati nello

studio di quest’ultimo a Roma, via Crescenzio, n. 91;

– ricorrenti –

contro

R.G.C., BA.Se., BE.Li.,

CA.Mi., G.F., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Colleluori Rita, elettivamente domiciliati presso il suo studio in

Romas, via Gianturco, n. 11;

– controricorrenti –

e contro

MA.Ma.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

R.G.C., BA.Se., BE.Li.,

CA.Mi., G.F., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Rita

Colleluori, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma,

via Gianturco, n. 11;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

C.P., RO.Ma.Lu.Al., T.T.,

Z.M.E., M.A., B.

A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv. Carlo Emilio Traverso, Graziella

Vittoria Simonati e Claudio Lucisano, elettivamente domiciliati nello

studio di quest’ultimo a Roma, via Crescenzio, n. 91;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

MA.Ma.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1465 in data

17 maggio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Claudio Lucisano, Graziella Vittoria Simonati e

Bianca Maria D’Ugo, quest’ultima per delega dell’Avv. Rita

Colleluori;

sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi o, in subordine, per la rimessione della causa

alla pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” R.G.C. ed altri condomini dell’immobile sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio C.P. ed altri proprietari di un fondo finitimo servente per sentire: accertare e dichiarare l’esistenza ed opponibilità ai terzi in favore dei fondi di proprietà degli attori di servitù di passo, anche con veicoli, come descritta nell’atto di compravendita stipulato il 13 febbraio 1950 per notar Ronchetti; accertare l’impossibilità per gli attori, nella loro qualità di proprietari di fondi dominanti, di godere liberamente e comodamente della predetta servitù; condannare i convenuti a cessare ogni turbativa e ad astenersi in futuro e, comunque, a consegnare agli attori ogni strumento atto a consentire l’accesso al fondo servente, tanto dalla porzione di parti comuni del fondo dominante quanto dalla pubblica via; accertare e dichiarare comunque la responsabilità dei convenuti ex art. 1097 cod. civ. o art. 96 c.p.c., comma 1; condannare i convenuti a risarcire in via equitativa i danni patiti dagli attori.

Si costituivano i convenuti, i quali riconoscevano l’esistenza della servitù di passo, ma deducevano che l’estensione e le modalità di esercizio della servitù erano quelle che derivavano dal titolo originario. Chiedevano pertanto, in via riconvenzionale, l’accertamento del diritto di servitù degli attori, ma limitato alle modalità di esercizio esplicitate nell’atto di compravendita indicato in citazione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 24 aprile 2007, rigettava la domanda degli attori e, in accoglimento della riconvenzionale, accertava l’esistenza in favore dei fondi di proprietà del Condominio di (OMISSIS), della servitù di passo, anche di autoveicoli, come descritta nell’atto di compravendita stipulato il 13 febbraio 1950 per notar Ronchetti, con le modalità di esercizio ivi esplicitate, per il cui uso i condomini avrebbero dovuto richiedere al portiere dell’immobile di (OMISSIS) la chiave del cancello di chiusura verso la (OMISSIS);

condannava gli attori a rifondere ai convenuti le spese di giudizio.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 maggio 2010, ha accolto il gravame di R.G.C. ed altri e, in riforma della pronuncia del Tribunale, accertata l’esistenza e l’opponibilità ai terzi e segnatamente ai convenuti, in favore dei fondi di proprietà degli attori, di servitù di passo anche con veicoli gravante sui fondi dei convenuti, come descritta nell’atto di compravendita per notar Ronchetti, ha condannato i convenuti a cessare ogni turbativa e ad astenersene in futuro, ha condannato i convenuti a consegnare agli attori strumenti idonei a consentire l’accesso al fondo servente in modo conforme al titolo, ha respinto le ulteriori domande degli attori, ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C. P. e gli altri consorti hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

R.G.C. e gli altri intimati hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi. Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art. 1079 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3, nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) si lamenta che la Corte territoriale abbia accolto la doglianza degli appellanti relativa all’accertamento della turbativa data dalle molestie giuridiche all’esercizio del diritto in sè operata dai convenuti, ritenendo sussistente la ragione degli attori ad una pronuncia di accoglimento della loro domanda di accertamento della servitù e di inibitoria della turbativa al suo esercizio. Si sostiene che dovrebbe essere esclusa la ravvisata molestia, essendosi i convenuti limitati a pretendere che la servitù venisse esercitata in conformità al titolo.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha dato ampio conto del proprio convincimento, logicamente motivato, in ordine alla ritenuta sussistenza della turbativa, richiamando le missive (del 16 dicembre 2002 e del 27 gennaio 2003) con cui si invitava a non consegnare la chiave del cancello a nessuna altro che non fosse proprietario o utente dei boxes e si precisava che l’utilizzo della chiave da parte del condominio era unicamente riservato allo scarico del gasolio e a lavori condominiali e non ad uso individuale. La sentenza impugnata è prive delle mende logiche e giuridiche che ad essa vengono rivolte, perchè l’inibitoria della turbativa è stata pronunciata sul corretto accertamento che i convenuti miravano in realtà, con le loro lettere, a restringere l’uso della servitù. Il motivo di ricorso – al di là della deduzione anche del vizio di violazione e falsa applicazione di legge – si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

Il secondo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 1064, 1065, 1067 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) lamenta che la Corte d’appello abbia accolto la censura circa il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un diritto autonomo dei condomini dello stabile di (OMISSIS), di avere a loro disposizione le chiavi di accesso al fondo servente. La Corte di merito non si sarebbe avveduta del testo limitativo delle postille riportate in calce all’atto, non avrebbe dedicato il minimo cenno all’esistenza di due distinte servitù e agli scopi per cui furono costituite. Nel caso di specie, essendo chiaro ed esplicito il titolo nel definire le modalità di esercizio della servitù (consegna della chiave al portiere), non si sarebbe potuto ricorrere ad alcuna estensione interpretativa. La censura è infondata.

La Corte di merito ha preso in considerazione l’unica servitù in contestazione, quella di passo, e – per delinearne l’ambito – ha valutato il titolo costitutivo, in base al testo scritto e al comportamento complessivo delle parti anche posteriore all’atto.

Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha ritenuto che – a fronte di una previsione contrattuale a termini della quale “per l’uso i condomini o chi per essi, dovranno richiedere al portiere della casa di (OMISSIS) la chiave del cancello di chiusura verso (OMISSIS)” – “la consegna della chiave ai singoli condomini dell’immobile dominante è situazione equivalente alla consegna della chiave al portiere, il quale poi provvedere a consegnarla per il singolo utilizzo, soprattutto se il servizio di portineria viene ridimensionato : conferma ne è il fatto che se per ipotesi la portineria venisse soppressa non sarebbe più possibile utilizzare il cancello”.

La Corte del merito ha a tal fine evidenziato – alla luce della volontà espressa nell’assemblea del 10 giugno 1991 e nella missiva del 20 giugno 1991 – che dal comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione dell’atto, emerge che la volontà delle parti era quella di indicare la modalità della consegna delle chiavi mediante la portineria come una modalità non esclusiva e, comunque, non tale da determinare una riduzione dell’utilizzo del cancello o addirittura una soppressione del diritto di accesso (caso della possibile soppressione del servizio di portineria).

Non ricorrono le violazioni di legge lamentate. La Corte d’appello ha infatti fatto corretta applicazione dell’art. 1065 cod. civ., perchè l’ambito del diritto di servitù è stato stabilito in base al titolo e questo è stato interpretato secondo i criteri ermeneutici derivanti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ..

La censura dei ricorrenti mira ad ottenere in questa sede un nuovo giudizio di merito attraverso la revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice alla soluzione della controversia esaminata sulla base delle risultanze probatorie in atti.

Il primo motivo del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione degli artt. 1079, 2043 e 1226 cod. civ. e art. 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) lamenta che non sia stata accolta la domanda risarcitoria per lesione del diritto prediale.

La censura non è fondata, perchè la Corte di merito ha rilevato che nella specie non era stata raggiunta la prova che alla contestazione giuridica si fosse accompagnato il mancato godimento della servitù da parte dei titolari del fondo dominante.

Anche il secondo motivo – relativo alla compensazione delle spese (motivata dal giudice d’appello in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità e della difficoltà interpretativa degli atti di causa) – è privo di fondamento. Difatti, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

In conclusione, i ricorsi, principale ed incidentale, possono essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380- bis e 375 cod. proc. civ., per esservi, entrambi, rigettati”.

Lette le memorie di entrambe le parti.

Considerato che ad avviso del Collegio non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ. che consentono la definizione dei ricorsi in esito al procedimento camerale;

che pertanto, va disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza presso la 2^ Sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia, la causa alla pubblica udienza presso la 2^ Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta Sezione civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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