Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26643 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

avv. T.M.C., rappresentata e difesa da se medesima,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Macrì

Angelo Francesco, via Germanico, n. 101;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO

CALABRIA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, 1^ sezione

civile, in data 16 luglio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Angelo Francesco Macrì, per delega dell’Avv. T.

M.C.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha liquidato in favore dell’Avv. T.M.C. l’importo di Euro 1.854,50 per l’attività svolta a favore dell’indagata M.A., ammessa al gratuito patrocinio. Il Tribunale civile di Reggio Calabria, con ordinanza depositata il 16 luglio 2010, ha rigettato l’opposizione del D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, ex art. 170 proposta dalla T..

Ha rilevato il Tribunale che nel decreto di liquidazione erano stati osservati i minimi tariffari e che non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dei valori medi della tariffa.

Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale la T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 ed il 28 settembre 2010, sulla base di un motivo.

Gli intimati – l’Agenzia delle entrate e l’Ufficio del pubblico ministero – non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la contraddittoria ed omessa motivazione di elementi decisivi per il giudizio e per l’omessa indicazione dei criteri di liquidazione dei compensi nel gratuito patrocinio. La censura è infondata.

In tema di gratuito patrocinio, la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchè non al di sotto delle tariffe minime.

A tale principio si è attenuto il Tribunale di Reggio Calabria, rilevando che la somma liquidata appare congrua, con riferimento all’attività in concreto svolta dal difensore in relazione alla durata del mandato, alla sua natura ed effettiva complessità ed ai risultati raggiunti.

Il motivo di doglianza per un verso sollecita una diversa valutazione del merito della controversia, ritenendo – ma in via del tutto generica ed aspecifica – che il Tribunale non avrebbe tenuto conto “del numero delle imputazioni contestate, della gravita del fatto, delle questioni trattate, della complessità ecc.”; per l’altro, lamenta una violazione della tariffa professionale forense, senza specificamente indicare, in violazione del criterio della autosufficienza, le singole partite contestate e le corrispondenti voci violate della tariffa professionale.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta – 2 civile, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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