Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26642 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv. Pruiti Alessandro, per legge domiciliata

presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza

Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Messina depositato il 4

novembre 2009 (nel procedimento n. 1077/08 r.v.g.).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“L’Avv. V.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 4 novembre 2009 con il quale il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi ed onorari emesso dalla Corte d’assise di Messina per l’attività difensiva dalla medesima svolta in favore di un imputato collaboratore di giustizia.

Il ricorso per cassazione, proposto in data 27 maggio 2010, non è stato notificato ad alcuno.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte. L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

Va disattesa l’istanza di rimessione in termini per proporre e notificare ricorso nelle forme del codice di procedura civile, secondo il principio enunciato da Cass., Sez. 2, 17 giugno 2010, n. 14627, e da altre ordinanze interlocutorie successive conformi.

Difatti, all’applicazione della rimessione in termini osta nella specie la circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto molti mesi dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, da cui origina la svolta giurisprudenziale e l’abbandono del precedente indirizzo.

Pertanto, al momento della proposizione del ricorso, avvenuta il 27 maggio 2010, la ricorrente non poteva più fare affidamento sul pregresso consolidato orientamento, basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, che imponeva di promuovere il ricorso per cassazione nelle forme e secondo i termini del rito penale se l’opposizione era stata decisa da un giudice penale (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2011, n. 3030). Il ricorso è inammissibile perchè non notificato alla controparte interessata ad opporsi al suo eventuale accoglimento.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in mancanza di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA