Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26641 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

LINFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Massignani Armando, Andrea

Massignani e Federico De Geronimo, per legge domiciliata presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

SERMAN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Sudano Riccardo, per legge

domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1815 del 4 maggio

2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 320-bis cod. proc. civ.: “La s.r.l. Linfa proponeva opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catania con i quali era stato intimato ad essa società di versare alla s.p.a. Serman la somma complessiva di Euro 265.820,27 a titolo di pagamento di fatture emesse a fronte di prestazioni eseguite dalla Serman nei terreni agricoli di proprietà di essa opponente.

Quest’ultima eccepiva l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Catania, sostenendo che il rapporto contrattuale con la controparte era sorto a (OMISSIS), sede legale di essa Linfa, ove l’obbligazione dedotta doveva essere eseguita. Nel merito l’opponente chiedeva il rigetto della pretesa della Serman – sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto – con la revoca dei decreti opposti e con la condanna della opposta al risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento.

La società Serman, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione precisando che l’obbligazione di pagamento doveva essere eseguita presso il domicilio di essa società creditrice e che essa opposta aveva eseguito a regola d’arte tutti i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato con la s.r.l. Linfa.

Con sentenza 4/5/2010 il Tribunale di Catania revocava i decreti opposti e condannava la Linfa a pagare alla Serman Euro 210.533,87.

Osservava il Tribunale: che l’eccezione di incompetenza territoriale era infondata, dovendo applicarsi l’art. 20 c.p.c. – secondo cui per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione – e l’art. 1182 c.c., comma 3, secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore;

che, secondo quanto convenuto dalle parti, il pagamento doveva essere effettuato mediante bonifico bancario, ossia nel domicilio del creditore; che nella specie il credito era liquido in quanto l’obbligazione aveva ad oggetto una somma di danaro determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico; che nel merito l’opposizione era solo parzialmente fondata avendo l’opposta: errato nel quantificare le giornate lavorate; chiesto importi già domandati con precedenti fatture; chiesto il compenso per piante risultate mancanti e per innesti non attecchiti.

La detta sentenza è stata impugnata dalla s.r.l. Linfa con ricorso per regolamento di competenza basato sul seguente motivo: violazione dell’art. 1182 c.c., commi 3 e 4 in relazione all’art. 20 c.p.c. e degli artt. 28 e 29 c.p.c., nonchè vizi di motivazione. Deduce la ricorrente che: a) i crediti azionati dalla Serman sono regolati da contratti orali (e non scritti come affermato dal tribunale) senza predeterminazione di un corrispettivo da accertare al termine dei lavori a consuntivo con conseguente applicazione dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c.; b) solo nel passato erano stati stipulati contratti scritti con la previsione del pagamento con bonifici bancari; c) le fatture esibite dalla Serman fanno riferimento al prospetto allegato, il che dimostra che l’importo non può essere ritenuto predeterminato dal titolo negoziale; d) lo stesso tribunale ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio all’esito del quale ha ridotto la somma richiesta dalla Serman con gli opposti decreti ingiuntivi. La s.p.a. Serman ha resistito con memoria. Il relatore ritiene che il ricorso per regolamento di competenza debba essere rigettato dovendosi confermare la sentenza impugnata con la quale è stata affermata la competenza territoriale del Tribunale di Catania. A tale conclusione si perviene per la manifesta infondatezza delle censure mosse con l’unico motivo posto a base del ricorso alla luce dei seguenti principi più volte affermati da questa Corte:

– il principio fissato dall’art. 10 cod. proc. civ. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda, comporta che, nelle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, rientrano nella previsione dell’art. 1132 c.c., comma 3 quelle che siano come tali indicate dall’attore, mentre il diverso e successivo problema della sussistenza di esse attiene al merito (ordinanza 22/5/2003, n. 8121);

– la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (sentenza 18/4/2006, n. 8950);

– ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 cod. proc. civ. e art. 1182 cod. civ., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (ordinanze 21/5/2010, n. 12455; 13/4/2005, n. 7674).

Nella specie la Serman ha richiesto i decreti ingiuntivi in questione per somme determinate, costituenti il corrispettivo per la fornitura effettuate in favore della Linfa, risultanti dalle esibite fatture contenenti la minuziosa specificazione delle opere da eseguire con indicazione del costo di ciascuna opera, del prezzo per giornate di lavoro e del costo delle piante da innestare. Da ciò l’agevole determinazione (e verifica) della somma spettante in virtù di un semplice calcolo matematico, salva rimanendo la possibilità di contestazione in merito alla effettiva esecuzione delle opere indicate nelle fatture, al numero delle giornate lavorative ed al numero delle piante innestate. D’altra parte – come posto in evidenza dalla Serman nella memoria – la stessa Linfa negli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi ha fatto riferimento “al prezzo contrattuale” e al prezzo “stabilito in contratto”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che l’impugnata sentenza del Tribunale di Catania si è conformata al principio – di recente ribadito da questa Corte (Sez. 6-3, 17 maggio 2011, n. 10837) – secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 cod. proc. civ. e art. 1182 cod. civ., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito;

che pertanto, va rigettato il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Catania;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigretta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catania; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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