Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26640 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 01/07/2016, dep.21/12/2016),  n. 26640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIERA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18532/2015 proposto da:

O.I.N., elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA, giusta

procura speciale a margine del ricorso; (AMMESSO G.P.);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

9/12/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

La Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello principale del Ministero dell’interno e rigettando l’appello incidentale del sig. O.L.N., cittadino nigeriano, ha respinto la domanda di quest’ultimo di riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ovvero, in subordine, umanitaria.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, si lamenta che la Corte d’appello:

a) abbia negato la protezione sussidiaria sull’assunto della mancanza di prova della dedotta appartenenza dell’appellante incidentale al Massob, senza considerare che sul richiedente asilo grava soltanto un onere attenuato della prova, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3;

b) abbia del tutto trascurato di esaminare la domanda di protezione sussidiaria sotto il profilo, pure dedotto con l’appello incidentale, della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), in relazione alla quale, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il requisito della individualità della minaccia è fortemente attenuato.

1.1. – La censura sub a) è inammissibile, poichè la Corte d’appello non si è limitata a prendere atto dell’inottemperanza ad un onere probatorio, ma ha ritenuto provata la non appartenenza del ricorrente al Massob, argomentando dal trasferimento del medesimo in Italia da oltre un ventennio: il che costituisce accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

La censura sub b) è inammissibile sia per genericità, in difetto di specificazione della regione di provenienza del ricorrente tra quelle che compongono il vastissimo territorio nigeriano, sia perchè la Corte d’appello ha in realtà accertato in fatto la non pericolosità del rientro in patria del ricorrente, desumendola dalla circostanza che egli aveva già compiuto numerosi viaggi in Nigeria, non giustificabili con il dedotto legame con il Massob, dato che in occasione di uno dei rientri in Italia era stato arrestato e condannato per traffico di cocaina.

2. – Il secondo e il terzo motivo, con cui, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sono infondati per l’assorbente ragione che presupposto di tale protezione è il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani per il richiedente in caso di rimpatrio: presupposto nella specie insussistente alla luce degli accertamenti in fatto dei giudici di merito.

3. – Il ricorso va pertanto rigettato.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la insussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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