Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26640 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sulla richiesta di regolamento di competenza d’ufficio avanzata dal

Giudice di pace di Torino nel giudizio vertente tra:

A.V. e la s.p.a. Soris.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il precedente consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

” A.V. ha impugnato innanzi al Tribunale di Torino l’ingiunzione di pagamento emessa dalla s.p.a. Soris Concessionaria della riscossione per il Comune di Torino per la riscossione di sanzioni per violazioni al codice della strada.

regolamento di competenza Con sentenza 67909/2009 il Tribunale di Torino – rilevato che si trattava di sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. e che era irrilevante la forma di riscossione prescelta dall’ente – ha dichiarato la propria incompetenza, affermando la competenza per materia del Giudice di pace ex art. 204 bis C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 22-bis.

Il giudizio è stato riassunto dall’ A. innanzi al Giudice di pace, il quale, con ordinanza 30/3/2010, ha proposto di ufficio regolamento di competenza rilevando: che la competenza del giudice di pace non riguarda i ricorsi avverso gli atti di riscossione e, in particolare, avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione di somme dovute quali sanzioni amministrative per violazioni a norme del C.d.S.; che il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della procedura di riscossione coattiva prescelta; che l’ingiunzione opposta poteva essere equiparata all’atto di precetto con conseguente applicazione degli artt. 7 e 9 c.p.c.; che quindi la controversia era ricompresa nella competenza per valore del Tribunale di Torino. Il relatore ritiene che il regolamento di competenza richiesto di ufficio debba essere deciso – in rigetto dell’istanza – nel senso dell’affermazione della competenza del Giudice di pace, dovendosi al riguardo richiamare: A) il principio affermato da questa Corte con la sentenza 9/4/2010 n. 8460 secondo cui “le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni per le quali il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, (nel testo, applicabile ratione temporls, anteriore all’abrogazione da parte della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 224, prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, atteso che il riferimento alle altre entrate è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8-quinquiesdecies, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; B) quanto disposto dal D.L. n. 247 del 2007, art. 36 secondo cui “La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo 2^ del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248″.

La questione in esame va quindi risolta affermando la competenza per materia del Giudice di pace a conoscere l’opposizione proposta da A.V. all’ingiunzione emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione a norme del C.d.S. e ciò perchè dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;

che è assorbente il rilievo che nella specie è pacifico che l’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1 è stata proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione a verbale, avendo l’attore lamentato l’omessa notifica dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada;

che da ciò deriva che la disciplina applicabile va conformata a quella dettata per l’azione recuperata (Cass., Sez. 2, 7 agosto 2007, n. 17312);

che va pertanto dichiarata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, e art. 204-bis C.d.S., la competenza per materia del Giudice di pace di Roma;

che trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza per materia del Giudice di pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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