Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2664 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2664 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 5047-2014 proposto da:
NIKENNY CORPORATION IN LIQUIDAZIONE SRL in persona
del liquidatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE
TALLARICO, PIERO FUSCONI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente 2017
1860

contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI in persona del Presidente p.t., domiciliati
ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

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Data pubblicazione: 05/02/2018

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi
per legge;
– controricorrenti avverso l’ordinanza n. 5332/2013 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/11/2013;

consiglio del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

in

persona del Sostituto Procuratore generale

ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto che la Corte di
Cassazione accolga il ricorso proposta da Nikenny
Corporation in liquidazione s.r.1., annullando la
sentenza gravata del Tribunale di Bologna con rinvio
della causa alla Corte di appello di Bologna;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

FATTI DI CAUSA
Nikenny Corporation in liquidazione s.r.l. impugna la sentenza
n. 21048 del 2/10/2012 del Tribunale di Bologna, pronunciata ex art.
281 sexies, in riferimento alla quale la Corte d’Appello di Bologna ha
emesso ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in data

Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo si chiede il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l’interpretazione delle norme
comunitarie asseritamente violate; con il secondo si censura la
violazione del Regolamento CE/2232/96 e della Decisione della
Commissione n. 217/1999, autorizzanti la commercializzazione in
Italia di prodotto contenente il “0-Butirrillatato di butile”, aroma in
precedenza escluso dalla previgente normativa.
La decisione del Tribunale di Bologna ha statuito la legittimazione
passiva esclusiva della Regione Emilia Romagna e della ASL di Forlì
che, in esecuzione del provvedimento emanato dall’Assessorato alla
Regione, indicante la contrarietà a norme interne della normativa
comunitaria, aveva disposto la sospensione della vendita del prodotto
citato per non conformità alla normativa nazionale.
Il Tribunale ha statuito che il provvedimento di inibizione non era
stato adottato da amministrazioni periferiche dello Stato ma da enti
autonomi muniti di prerogative e potestà proprie non riconducibili,
neppure nell’ipotesi di delega, a responsabilità dello Stato neppure
indirettamente, giacchè

“non si può imputare al convenuto

l’inosservanza dell’obbligo di rendere la legislazione nazionale
conforme alle norme comunitarie, dal momento che il provvedimento
di che trattasi è stato adottato in violazione di norme comunitarie di
immediata efficacia nell’ordinamento dello Stato, trattandosi di un
regolamento e di una decisione della commissione che non
necessitano di alcuna attuazione per acquistare forza vincolante

3

16/12/2013.

nell’ambito interno, rispetto alle quali non è configurabile alcuna
responsabilità

in omittendo

delle amministrazioni convenute ma

semmai una responsabilità in committendo delle amministrazioni che
hanno adottato e che hanno eseguito l’inibitoria di cui si duole
l’attrice.”

impugnazione rispetto alla domanda dell’appellante secondo la quale
la responsabilità statale deriverebbe dalla mancata disapplicazione
della normativa nazionale (il decreto legislativo n. 107 del 1992) che
non comprendeva l’aroma del ginseng malese, ha ribadito che il
compito di disapplicare le norme nazionali, in contrasto con quelle
comunitarie, deve essere svolto dalle autorità competenti per il
sequestro dei prodotti e per l’irrogazione di una sanzione, ossia le
ASL delle Province menzionate da parte appellante, che non sono enti
statali.
Avverso la sentenza del Tribunale ricorre, ex art. 281 sexies c.p.c., la
Nikenny Corporation in liquidazione s.r.l. con ricorso affidato a due
motivi. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con
controricorso illustrato da memoria.
Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni nel senso
dell’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza del
Tribunale di Bologna e rinvio della causa alla Corte d’Appello di
Bologna in diversa composizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, premesso un

excursus della vicenda

processuale e delle norme asseritamente violate, la Nikenny chiede il
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex
art. 267 del Trattato CE perché stabilisca se il Regolamento
CE/2232/96 e la Decisione del 23/2/1999 siano o meno
immediatamente precettivi nella Repubblica Italiana e se la loro
sostanziale disapplicazione da parte delle autorità italiane competenti

4

La Corte d’Appello di Bologna, che ha sancito l’inammissibilità della

dia o meno luogo al diritto dell’impresa danneggiata di agire con
un’azione di risarcimento del danno per violazione di norme
comunitarie immediatamente applicabili. Che lo Stato italiano abbia
ritenuto, erroneamente, necessario dare attuazione alla disciplina
comunitaria sugli aromi alimentari si trarrebbe conferma dalla tardiva

nell’allegato VII del d.lgs. n. 107/92 l’aroma 0-butirrillattato di butile,
segno che, nell’intenzione del legislatore la commercializzazione dei
prodotti contenenti il suddetto aroma era necessariamente
condizionata dalla modifica della normativa nazionale. Le autorità
dello Stato italiano, di fronte ad una disciplina comunitaria di
immediata applicazione, avrebbero dovuto provvedere alla
disapplicazione della previgente disciplina nazionale contrastante con
la nuova disciplina comunitaria ed eventualmente intervenire con i
poteri sostitutivi previsti dall’art. 120 Cost. per dare attuazione alla
stessa normativa comunitaria. Lo Stato italiano non avrebbe, infatti,
potuto addurre a sua esimente che la violazione fosse dipesa
dall’articolazione interna del potere amministrativo assegnato ad enti
dotati di autonomia amministrativa ed anche di autonoma capacità di
indirizzo politico. E non vi è dubbio che vi sia obbligo per lo Stato di
risarcire i danni derivanti dalla mancata applicazione di una normativa
comunitaria non necessitante di alcuna attuazione, avendo l’impresa
subìto il blocco dell’intera sua attività commerciale ed il fermo dei
container nel porto di Genova.
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE affinché
chiarisca le modalità applicative della normativa comunitaria non può
essere accolta in quanto il Tribunale ha correttamente escluso ogni
margine interpretativo della disciplina comunitaria, la cui portata
normativa consiste nell’aggiungere, all’elenco delle sostanze
aromatizzanti

consentite

commercializzazione

del

nel

territorio

ginseng

malese.

5

dell’Unione,
Il

Tribunale

la
ha

emanazione del D.M. n. 106/2008 con il quale è stato inserito

correttamente escluso di dover interpretare una normativa
comunitaria a rime obbligate ed escludente qualunque profilo di
discrezionalità interpretativa nei giudici nazionali.
Con il secondo motivo la Nikenny solleva violazione dell’art. 360 c.p.c.
comma 1 n. 3 con riguardo al Regolamento CE n. 2232/96 e alla

41, 117 e 120 della Costituzione; delle norme dei Trattati istitutivi
dell’Unione Europea e dell’art. 8 della L. 131/2003. Deduce la
violazione delle norme indicate in epigrafe, asserendo che lo Stato
sarebbe direttamente responsabile, oltre agli enti che non hanno
provveduto alla disapplicazione della disciplina nazionale divenuta
incompatibile con le norme comunitarie, a titolo omissivo, per non
aver provveduto ad adeguare la normativa interna a quella
comunitaria, tanto più che tale adeguamento non richiedeva
l’esercizio di alcuna discrezionalità ma solo l’inserzione, in una tabella
ministeriale, dell’aroma del ginseng malese.
Non si discute che gli Stati membri e dunque anche l’Italia debbano
adeguare le norme interne a quelle comunitarie difformi, ma ciò
riguarda le norme contenute nelle Direttive che richiedono
discrezionalità di applicazione e non quelle contenute nei Regolamenti
e nelle Decisioni di immediata applicazione. Ma anche a voler
ammettere, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata in
ricorso, che l’obbligo di adeguamento sussista anche per gli atti con
effetto diretto, in ogni caso manca il nesso di causalità tra il preteso
mancato adeguamento dello Stato ed il danno, posto che il medesimo
è stato prodotto dai provvedimenti delle autorità amministrative che
avevano illegittimamente ritenuto di non disapplicare la normativa
interna in contrasto con quella comunitaria. L’impresa avrebbe
dovuto, pertanto, impugnare i provvedimenti amministrativi davanti
al giudice amministrativo dotato di giurisdizione e chiedere, in quella

6

Decisione n. 1999/217/CE e successive modificazioni; degli artt. 3,

sede, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice
del Processo Amministrativo.
Non avendolo fatto, l’odierna ricorrente è decaduta dalla facoltà
di richiedere i danni e non può avanzare oggi, nei confronti dello
Stato, una domanda di risarcimento per mancato adeguamento ad

interno.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze
di legge sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, e sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione liquidate in C 3.200 (oltre C 200 per esborsi),
più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 co. 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma a titolo di
contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso a norma del
co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 3/10/2017

una disciplina già pienamente valida ed efficace nell’ordinamento

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