Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2664 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16905-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e LUIGI CALIULO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALOGERO TERMINE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2485/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, che si riporta;

udito l’Avvocato DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, che si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 2485/2014 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l’istituto previdenziale a corrispondere alla ricorrente, G.P., la somma di Euro 24.995, 25, oltre perequazione, come per legge, oltre accessori, a titolo di incremento pensionistico in cifra fissa L. n. 160 del 1975, ex art. 10, comma 3 sul trattamento pensionistico erogato in regime di pro rata. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sul difetto di specificità dei motivi di gravame. La Corte di merito, in particolare, ha osservato che a fronte delle articolate argomentazioni con le quali il primo giudice aveva disatteso le eccezioni di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e di prescrizione avanzate in prime cure dall’INPS, l’istituto appellante si era limitato a riprodurre “testualmente” le identiche deduzioni fattuali esposte nella comparsa di primo grado, omettendo di contrastare con specifici rilievi il procedimento logico giuridico alla base del decisum di primo grado.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; G.P. ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la decisione sul rilievo che la riscontrata genericità dei motivi di gravarne in tema di decadenza e prescrizione non giustificava la declaratoria di inammissibilità del gravame con riferimento a tutti i profili oggetto di impugnazione; l’atto di appello aveva, infatti, investito anche la correttezza dell’interpretazione della L. n. 160 del 1975, art. 10 comma 3 condivisa dal giudice di primo grado; inoltre, era stato dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la sommatoria dei pro rata nella titolarità della assicurata non produceva un importo di entità superiore al minimo, così venendo meno i presupposti dell’incremento in cifra fissa L. n. 160 del 1975, ex art. 10 rivendicato con la originaria domanda. In merito tali censure nulla aveva argomentato la decisione di secondo grado.

Il motivo deve qualificarsi come manifestamente fondato, in adesione alla proposta del Consigliere relatore condivisa dal Collegio.

Preliminarmente deve essere respinta la deduzione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366, commi 1, 3, 4 e 6, formulata da parte contro ricorrente Il ricorso per cassazione contiene, infatti, la ricostruzione della vicenda processuale dei gradi di merito nonchè la specifica indicazione dell’atto (ricorso in appello) sul quale è fondato il motivo e dei dati necessari al relativo reperimento (allegato 1 fascicolo INPS di appello – v. ricorso, pag. 3); di tale atto sono riprodotti i brani pertinenti alla censura articolata.

Nel merito si rileva che dall’esame dell’atto di appello dell’INPS si evince che i motivi di gravarne non investivano soltanto il rigetto da parte del primo giudice delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate in prime cure dall’istituto previdenziale – motivi dei quali l’INPS non contesta la valutazione di genericità da parte della sentenza di secondo grado – ma concernevano anche ulteriori profili. In particolare, con l’atto di gravame era contestata, la interpretazione dell’art. 10, comma 3, cit. propugnata dalla originaria ricorrente, interpretazione che si asseriva il contrasto con la sentenza Corte cost. n. 34 del 1981; in questa prospettiva si ribadiva che gli aumenti in quota fissa previsti dalla norma richiamata spettavano solo se la pensione liquidata, considerando i soli contributi italiani, superava il trattamento minimo; si deduceva, inoltre, la carenza di prova anche della circostanza che il cumulo dei due pro rata determinasse un trattamento pensionistico complessivo superiore al minimo, contestandosi la idoneità a riguardo del documento prodotto, costituito dall’estratto dall’archivio telematico in uso all’INPS.

L’esame di tali censure è stato del tutto pretermesso dalla Corte di merito che ha limitato la valutazione alla base della statuizione di inammissibilità dell’appello alle sole censure attinenti alla decadenza ed alla prescrizione.

A tanto consegue la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado per l’esame delle richiamate censure.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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