Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26639 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26639 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 28965-2007 proposto da:
FATTORIA

CASISANO

COLOMBAIO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo
studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
2106

contro

CASINI PIERI TOSCA, PIERI ALESSANDRO;
– intimati –

sul ricorso 111-2008 proposto da:
PIERI ROBERTO PRIRRT65B111726Q, PIERI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 28/11/2013

PRILSN68P11I7260,
CSNTSC35A45A461R,

CASINI
eredi

PIERI

del

fu

TOSCA

MAR1(0 PIERI,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO
9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO GIANFRANCO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

– controricorrenti ricorrenti incidentali contro

FATTORIA

CASISANO

COLOMBAIO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo
studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

1748/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Vv”}-°Csb”AT1
udienza del 16/10/2013 dal Gen~~ Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Mario PASSARO, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Giuseppe CONSOLO, difensore
del ricorrrente e contudito l’Avvocato roricorrente
incidentale che si è riportato agli atti depositati e
ha chiesto accoglimento;
udito l’Avvocato PALERMO Gianfranco, difensore dei
controricorrenti e ricorrenti incidentaliche si è
riportato agli atti depositati e ne ha chiesto

MASINI ROBERTA;

l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e per

l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 19.5.2000 la Fattoria
Casisano Colombaio, in persona del legale rappresentan-

Marino Pieri, titolare dell’omonima ditta, proponendo
opposizione

avverso

il

decreto

ingiuntivo

21.3.2000,emesso a suo carico dal Presidente del Tribunale , su ricorso dell’opposto Pieri Marino, per la somma di £ 13.050.000, a titolo di pagamento prezzo per
“lavori di movimento terra”.
Esponeva l’opponente che i lavori di aratura, scasso e
livellatura dei terreni erano incompleti perché il Pieri li
aveva ingiustificatamente interrotti tanto che era stata
costretto a rivolgersi, per il completamento, ad altra
ditta ( Fabio Rossi). In via riconvenzionale chiedeva la
condanna della opposta al risarcimento dei danni derivati dal ritardato completamento dei lavori.
Si costituivano Casini Tosca, Pieri Roberto e Pieri Alessandro, quali eredi di Pieri Marino, assumendo che i lavori erano interrotti per unilaterale decisione della committente. Espletata C.T.U. ed assunta prova testimoniale,
con sentenza 30.7.2004, il Tribunale accoglieva
l’opposizione e revocava il D.I., condannando gli opposti
al pagamento, in favore della Fattoria Casisano Colombaio, di € 123.450,00, oltre interessi e rimborso delle

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te, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siena,

spese di lite.
Avverso tale sentenza Casini Tosca, Pieri Roberto e
Pieri Alessandro proponevano appello cui resisteva la

Con sentenza depositata il 30.10.2006 la Corte d’Appello
di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni
avanzata dall’appellata Fattoria e confermava il decreto
ingiuntivo opposto; compensava fra le parti le spese
dei due gradi di giudizio,condannando la Fattoria Casisano Colombaio alla rifusione della residua parte.
Osservava la Corte territoriale che non vi era prova della non corretta esecuzione dei lavori da parte del Pieri
né la Fattoria aveva provato quali erano state le maggiori spese sostenute per il completamento e la risistemazione dei lavori affidati alla ditta Rossi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Fattoria Cassano Colombaio formulando due motivi con i
relativi quesiti di diritto, illustrati da successiva memoria.Resistono con controricorso Tosca Casini Pieri, Roberto Pieri e Alessandro Pieri, quali eredi di Marino
Pieri, avanzando ricorso incidentale, sulla base di un unico articolato motivo, subordinatamente all’ipotesi in
cui il ricorso di controparte fosse ritenuto fondato.
A sua volta il ricorrente propone controricorso al ricor-

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Fattoria Casisano Colombaio.

so incidentale.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:

tivazione e dispositivo e violazione dell’art.1460 c.c.,
nonché omessa e/o errata motivazione

circa un fatto

controverso e decisivo per il giudizio, laddove la Corte
di merito aveva confermato il decreto ingiuntivo riconoscendo il diritto di credito azionato dal Pieri, benché
ne fosse stato accertato l’inadempimento per il mancato completamento delle opere commissionate,

con con-

seguente impossibilità per la committente Fattoria di
mettere a dimora i vigneti;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227,co. 2
c.c. in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c. nonché errata e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e
decisivo del giudizio; il giudice di merito aveva accertato il difetto di ordinaria diligenza da parte del creditore, in difetto di un’espressa istanza del debitore in tal
senso; nella specie i Pieri non avevano espressamente
sollevato l’eccezione di cui all’art. 1227 co. 2 c.c., come desumibile dal chiaro tenore letterale del secondo
motivo di appello.
Con il ricorso incidentale viene lamentato l’omesso esame, da parte del giudice di appello, delle doglianze

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1) nullità della sentenza per contrasto assoluto fra mo-

doglianze sub 2) dell’atto di appello ove

veniva dedot-

to la “sosta necessaria dei lavori del Pieri durante il
periodo invernale”, considerato che notoriamente, nel

terreni “sono allentati per le nevicate e le piogge” con
la conseguente inutilizzabilità delle macchine agricole
per eseguire lavori; peraltro, avendo gli appellanti evidenziato che i lavori eseguiti dall’impresa Rossi (succeduta alla impresa originaria di Pieri Marino), si erano
protratti con lunghe interruzioni mai contestate dalla
committente,doveva ritenersi che “la durata di lavori
rientrava nella norma” e che controparte non avesse subito danni.
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 .p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima
sentenza.
Il ricorso principale è infondato.
In ordine al primo motivo va rilevato che la dedotta
violazione dell’art. 1460 c.c.( eccezione di inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive) costituisce questione nuova, come tale inammissibile, in
quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
La censura è infondata quanto all’altro profilo relativo
al contrasto fra dispositivo della sentenza e motivazione, posto che la statuizione sulla conferma del decreto

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periodo invernale primaverile, salvo casi eccezionali, i

ingiuntivo è stata rapportata al rigetto della domanda riconvenzionale con cui l’ opponente Fattoria Casisano
Colombaio chiedeva il risarcimento dei danni derivati

Pieri. Al riguardo la Corte di merito ha respinto tale domanda, con motivazione esente da vizi logici ed errori di
diritto, laddove ha evidenziato che il committente delle
opere era rimasto inerte i nonostante la addotta urgenza
dei lavori, serbando il silenzio per un lungo intervallo
di tempo, decorrente dall’abbandono dei lavori ( novembre 1997) fino al novembre 98, allorché la Fattoria, con
lettera racc. 12.11.98, lamentava il mancato completamento dei lavori e la pessima esecuzione di quelli effettuati. Sulla base di tali argomentazioni / fatte valere con il
terzo motivo di appello, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente “la prova logica dell’evitabilità del danno
da parte dell’appellata”, se pure la stessa non aveva
fatto espresso richiamo alla norma dell’art. 1227 c.c.
Privo di fondamento è pure il secondo motivo, posto
che l’esclusione del risarcimento del danno, ex art. 1227
c.c.( danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) risulta motivata, nella sentenza
impugnata i con riferimento al fatto incontroverso, eccepito da parte opposta, che solo a distanza di oltre un anno dalla data di interruzione dei lavori la Fattoria a-

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dal ritardato completamento dei lavori commissionati al

veva contestato al Pieri l’abbandono dei lavori. Da tale
comportamento del creditore della prestazione, il giudice di appello ha logicamente desunto l’insussistenza di

aggiungendo che non vi era prova della non corretta esecuzione dei lavori. Tale valutazione del comportamento
del creditore, in quanto sorretta da idonea motivazione,
esula dal sindacato di legittimità.
Va poi rammentato che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, ove vi sia stata rituale allegazione dei
fatti incontroversi, il Giudice può trarre di ufficio ( anche nel silenzio della parte interessata)tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione
del danno Cass. S.U. n. 1099/98). Peraltro l’art. 1227 2°
co. c.c.„ nel porre la condizione dell’evitabilità del danno, da parte del creditore, con l’uso della normale diligenza, non si limita a richiedere a quest’ultimo la mera
inerzia, di fronte all’altrui comportamento dannoso, ma
gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di detto
comportamento (Cass. n. 2422/2004; n. 2063/2004; n.
15231/2007).11 ricorso principale, per quanto osservato,
va rigettato; rimane assorbito il ricorso incidentale in
quanto condizionato all’accoglimento di quello principa-

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un danno ascrivibile alla Fattoria Casisano Colombaio,

le. Consegue,secondo il criterio della soccombenza, la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come da di-

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale,
assorbito quello incidentale condizionato;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7200,00 di cui E 200,00 per esborsi
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16.10.2013

spositivo.

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