Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26639 del 21/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 01/07/2016, dep.21/12/2016),  n. 26639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIERA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13354/2014 proposto da:

COMUNE di BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio

dell’avvocato NATHALIE LUSI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO TRANE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SPA, in persona del curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ORNELLA LATARTERA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2466/2012 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Pasquale Trane (delega avv. Francesco Trane)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ornella Latarteradifensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. proposta dal Comune di Brindisi, che lamentava la mancata ammissione del suo credito di complessivi Euro 544.250,46, in larga parte basato su lodo arbitrale impugnato davanti alla Corte d’appello, ritenendo non potersi accogliere la domanda in mancanza della documentazione giustificativa, e in particolare del lodo arbitrale. Benchè, infatti, sarebbe stata in astratto possibile, sulla base del lodo, l’ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, comma 3, n. 3), la lettura del documento era tuttavia necessaria ai fini della comprensione del contenuto del ricorso in opposizione, segnatamente in ordine alle modalità di determinazione delle singole voci del credito vantato dalla opponente. Nè poteva essere ammessa, ad avviso del Tribunale, la richiesta di acquisizione documentale formulata per la prima volta all’udienza.

2. – Il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la curatela fallimentare intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia, si lamenta che il Tribunale non abbia in realtà risposto alla vera questione sottopostagli con l’atto di opposizione, che era una questione di puro diritto: se, cioè, un lodo arbitrale provvisoriamente esecutivo possa costituire titolo per l’ammissione con riserva (all’esito del giudizio di impugnazione), analogamente a quanto avviene per le sentenze.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè trascura del tutto di considerare la ragione – sopra indicata – per la quale il Tribunale ha ritenuto necessaria la produzione del lodo: ragione che impedisce di limitare il thema disputandum alla mera questione giuridica indicata dal ricorrente.

4. – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che il Tribunale abbia del tutto trascurato la richiesta, tempestivamente formulata dall’opponente con l’atto di opposizione, di acquisizione della propria istanza di ammissione al passivo, con annesso fascicolo di parte contenente (come precisato alle pagg. 4 e 5 del ricorso per cassazione) il lodo e l’ulteriore documentazione indicata nell’istanza, nonchè del provvedimento di rigetto del Giudice Delegato.

Tale richiesta, tempestiva e pertinente, è stata illegittimamente trascurata dal Tribunale.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo, invero, è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda L. Fall., ex art. 93, sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento L. Fall., ex art. 99, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio. Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione L. Fall., ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 16101/2014).

Nè può accogliersi la tesi della curatela controricorrente secondo cui la richiesta stessa, non essendo stata riproposta all’udienza di comparizione e all’udienza di discussione, doveva ritenersi rinunziata. Una tale implicita rinunzia, invero, non è ricavabile da alcuna norma, tenuto conto – in diritto – del carattere camerale del procedimento di opposizione allo stato passivo (cui dunque non si applica, in linea di principio, la disciplina del giudizio ordinario), oltre che – in fatto – della pacifica richiesta di acquisizione documentale formulata dall’opponente all’udienza di comparizione”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superato dalle osservazioni contenute nella memoria di parte controricorrente;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame all’esito dell’acquisizione documentale richiesta dall’opponente;

che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, casa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA