Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26639 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sulla richiesta di regolamento di competenza d’ufficio avanzata dal

Giudice di pace di Roma nel giudizio vertente tra:

C.A., il Comune di Roma e la s.p.a. Monte dei Paschi

di Siena;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione “ex art. 615 c.p.c., comma 1” C.A. ha chiesto l’annullamento della cartella esattoriale notificata il 22/8/2008 con la quale le era stato intimato il pagamento di Euro 99,94 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per infrazione al C.d.S. avvenuta il (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS);

che con ordinanza pronunciata all’udienza del 5/10/2009 l’adito Giudice di pace di Civitavecchia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio affermando la competenza del Giudice di pace di Roma in applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che la causa è stata riassunta dalla C. con atto notificato ai convenuti Comune di Roma e s.p.a. Monte dei Paschi di Siena che non si sono costituiti;

che con ordinanza 13/4/2010 il Giudice di pace di Roma ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza osservando: che, a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 1 l’opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c.; che per le cause di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. competente per territorio è il giudice del luogo dell’esecuzione salva la disposizione dell’art. 480 c.p.c., comma 3;

che, secondo quanto disposto da tale ultimo articolo, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, l’opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato; che nella specie l’atto impugnato non conteneva nè l’indicazione di residenza, nè l’elezione di domicilio ed era stato notificato all’opponente in luogo rientrante nell’ambito della competenza per territorio del Giudice di pace di Civitavecchia; che il foro dell’opposizione all’esecuzione è inderogabile .

Rilevato che il precedente consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2011, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., concludendo nel senso della inammissibilità del regolamento, sul rilievo che il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. (sia esso di prosecuzione innanzi a sè del giudizio di opposizione all’esecuzione, a norma dell’art. 175 e segg. c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente per valore) costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine all’individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla sua competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta (anche di ufficio) del regolamento di competenza.

Considerato che il Collegio non condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che infatti nella specie il regolamento di competenza d’ufficio è stato richiesto da parte del giudice di pace nel corso di un giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, e non a seguito di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. 3, 30 giugno 2010, n. 15629);

che pertanto il regolamento di competenza d’ufficio va dichiarato ammissibile (Cass., Sez. 2, 15 aprile 2011, n. 8704);

che nella specie è pacifico che l’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, è stata proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione a verbale, avendo l’attrice lamentato l’omessa notifica nei termini del verbale di accertamento;

che da ciò deriva che la disciplina applicabile va conformata a quella dettata per l’azione recuperata (Cass., Sez. 2, 7 agosto 2007, n. 17312);

che poichè l’accertamento della violazione del codice della strada è avvenuto nel territorio del Comune di Roma, va dichiarata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 204-bis C.d.S., la competenza del Giudice di pace di Roma;

che trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Roma.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2,della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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