Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26638 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. I, 22/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 22/10/2018), n.26638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4357/2014 proposto da:

R.L., B.A., elettivamente domiciliate in Roma,

Via Oderisi da Gubbio n. 31, presso lo studio della dott.ssa

Borzacchiello Assunta, rappresentate e difese dall’avvocato Truppi

Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.F., in proprio e nella qualità di titolare ditta

individuale (OMISSIS) di V.F., domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Leone Antonio, giusta procura

in atti del 21/03/2018;

– controricorrente –

contro

Fallimento dell’Impresa Individuale (OMISSIS) di V.F. e di

V.F.; P.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/01/2014;

lette le memorie ex art. 380-bisl c.p.c. depositate dalle parti

costituite;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha revocato il fallimento dell’impresa individuale “(OMISSIS) di V.F.” – dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza del 4/07/2013, su istanza di R.L. e P.T. (in data 31/05/2013) nonchè di B.A. (in data 27/06/2013) disattendendo l’eccezione preliminare di tardività del reclamo ex art. 18 L. Fall. sollevata dalle creditrici istanti.

2. In particolare, per quanto rileva in questa sede, il giudice d’appello ha ritenuto tempestivo il reclamo proposto dal fallito in data 13 agosto 2013, facendo decorrere il dies a quo del termine di giorni trenta per l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non già dalla data del 4 luglio 2013 – in cui essa era stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo PEC, al difensore costituito del fallito – bensì dalla data del 15 luglio 2013, in cui essa era stata notificata personalmente al fallito ai sensi dell’art. 137 c.p.c..

3. Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli R.L. e B.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui V.F. ha resistito con controricorso.

IV. Gli intimati Fallimento (OMISSIS) di V.F. e P.T. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (dichiarato “preliminare”) le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 L. Fall., D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), artt. 115,116,136 e 137 c.p.c., art. 2964 c.c., nonchè “omessa valutazione del fatto decisivo della notifica della sentenza n. 36/13 come da risultanze documentali”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la Corte d’appello trascurato la piena validità della notifica della sentenza di fallimento effettuata dalla cancelleria in data 04/07/2013 a mezzo PEC, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, con conseguente tardività del reclamo proposto dal fallito il 13/08/2013.

2. Con il secondo mezzo, relativo ai presupposti soggettivi ed oggettivi del dichiarato fallimento, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,5 e 15 L. Fall., artt. 2214,2217,2424 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5).

3. Il primo motivo – che, come il secondo, non appare inficiato dai profili di inammissibilità eccepiti dal controricorrente, poichè i diversi vizi, seppure cumulativamente prospettati, risultano autonomamente individuabili – è fondato, con assorbimento del secondo.

4. In materia di reclamo ex art. 18 L. Fall., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18,comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.” (Sez. 1, sent., 20/05/2016 n. 10525; diff. ord. nn. 5374/16 e 18278/15; conf. Sez. 6-1, ord. 30/01/2017 n. 2315; Sez. 1, sent. 20/04/2017 n. 9974; Sez. 1, ord. 09/10/2017 n. 23575, ove si precisa che “il meccanismo previsto dall’art. 18, comma 14, L. Fall. ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione”).

5. In particolare, è stato precisato che il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b) (convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014) – in base al quale “Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.” – non si applica laddove norme speciali stabiliscano diversamente, come appunto l’art. 18, commi 14 e 15, L. Fall., per la sentenza di fallimento, poichè la novella “è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione – se integrale – di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (…) che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria” (Cass. n. 10525/16 cit.; conf. Cass. Sez. 6-3, 05/11/2014, n. 23526). In tali casi resta dunque ferma la disciplina generale di cui alla D.L. n. 179 del 2012, art. 16 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) che, modificando l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, ha disposto – per quanto qui rileva – che il biglietto di cancelleria deve contenere “il testo integrale del provvedimento comunicato” (comma 3, lett. c) e che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (comma 4).

6. I principi sopra richiamati sono applicabili anche alla notifica della sentenza di fallimento effettuata ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. Fall. – in base al quale “entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’art. 137 c.p.c. al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art. 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento” – poichè il riferimento alla tradizionale notifica ex art. 137 c.p.c. deve essere letto alla luce del più volte citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16,(applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ai sensi del comma 9), che ha profondamente innovato il sistema delle comunicazioni di cancelleria nei procedimenti civili, generalizzando e rendendo esclusiva la modalità telematica, da eseguire all’indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (comma 4), con possibilità di ricorrere all’applicazione degli artt. 136 e 137 c.p.c. solo “quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario” (comma 8), fatto salvo il deposito in cancelleria nell’ipotesi di mancato assolvimento all’obbligo di munirsi di un indirizzo di p.e.c. (per i soggetti per i quali è prescritto) nonchè nei casi di mancata consegna del messaggio di p.e.c. per cause imputabili al destinatario (comma 6).

6.1. Ed invero, questa Corte ha già statuito che “A seguito delle modifiche al processo civile apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Sez. 1, 22/12/2016, n. 26773; conf., per il giudizio di cassazione, Cass. Sez. 6-2, 13/03/2017, n. 6369, con espresso riferimento alla necessità della “notifica telematica D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 – e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136 c.p.c., comma 3, e artt. 137 c.p.c. e ss. – per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata”).

7. “Nè potrebbe sostenersi” – come si è precisato in Cass. n. 9974/17 cit. – “la decorrenza del termine dalla data dell’avvenuta notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza del D.L. n. 179 del 2012, art. 14, comma 4, cit., “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi…” di talchè la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto”

8. Applicando i richiamati principi al caso in esame, il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dal fallito in data 13 agosto 2013 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività – avuto riguardo alla data della notificazione della sentenza di fallimento effettuata dalla cancelleria all’indirizzo p.e.c. indicato dal suo difensore costituito (4 luglio 2013) – per superamento del termine di trenta giorni prescritto dall’art. 18, comma 1, L. Fall., non applicandosi pacificamente la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, ai sensi del successivo art. 3 della legge cit., in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941.

9. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso (e con assorbimento del secondo) la sentenza della Corte d’appello qui impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, poichè il giudizio non poteva essere proseguito, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento tardivamente reclamata.

10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra le parti, stante il recente consolidarsi dell’orientamento cui è stata data continuità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il,secondo, e cassa la sentenza impugnata perchè il richiamo era inammissibile. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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