Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26638 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 09/05/2016, dep.21/12/2016), n. 26638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIERA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24555/2015 proposto da:
T.H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI
ROMA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 6991/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 23/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.H., di nazionalità nigeriana, avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto di quella città con decreto del 23 settembre 2014.
Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’autorità intimata.
2. – Con il primo e il terzo motivo di ricorso si censura, rispettivamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto e dell’omesso esame di fatti decisivi, la statuizione di rigetto dell’eccezione di inespellibilità del ricorrente ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, in relazione al pericolo di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
2.1. – Entrambi i motivi sono inammissibili.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente commissione in sede amministrativa, non impugnato dal richiedente, l’opposizione alla conseguente espulsione, basata sulla causa d’inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse, quanto meno dal punto di vista soggettivo (per essere state, cioè, ignorate), da quelle che già sono state oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 4230/2013, 15296/2012, 824/2010, 26252/2009, 7572/2009); ragioni la cui novità l’opponente ha pertanto l’onere di specificare.
Il ricorrente, invece, pur premettendo che la sua domanda di protezione internazionale era stata respinta per ben due volte dalla commissione, omette poi del tutto di far riferimento alla diversità della ragioni addotte a fondamento dell’opposizione all’espulsione ai sensi del richiamato art. 19, comma 1.
3. – Il secondo motivo di ricorso, con cui viene riproposta la questione della violazione del diritto alla c.d. partenza volontaria dell’espulso, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, è inammissibile, rilevando tale questione ai soli fini della esecuzione dell’espulsione, non anche della legittimità del decreto con cui viene disposta (Cass. 10243/2012, 15185/2012)”;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;
che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2013, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016