Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26638 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Caldiero Vito, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Laura Maggiulli in Roma, via

Lanciani, n. 74, int. 9/A;

– ricorrente –

contro

SIEMENS s.p.a., in persona dei legali rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Cuccia Andrea, elettivamente domiciliata nel

suo studio in Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

2465 del 28 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Andrea Cuccia;

sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” P.M. – quale titolare della ditta Poltero Impianti – conveniva in giudizio la s.p.a.

Cerberus esponendo: che aveva concluso un contratto di fornitura con la s.r.l. Bonder per la realizzazione ed installazione di un sistema di sicurezza costituito da un insieme di impianti con funzioni specifiche quali rilevazione intrusione, controllo accessi; che aveva poi affidato l’incarico per la realizzazione degli impianti di antintrusione e controllo accessi alla filiale di (OMISSIS) della società convenuta; che i due detti impianti non erano mai stati funzionanti, presentando gravi inefficienze, tanto che esso attore era stato costretto a smantellare tali impianti ed a sostituirli.

L’attore chiedeva quindi la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1668 c.c. con obbligo della Cerberus alla restituzione del prezzo già pagato, oltre al rimborso delle spese sostenute per gli interventi tecnici e al risarcimento danni. La s.p.a. Siemens Building Tecnologies divisione Cerberus si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto. La Cerberus chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dalla Poltero Impianti della somma di L. 13.025.301 a titolo di saldo dovuto per la fornitura in questione.

Il P. proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, reiterando le tesi difensive sopra riportate.

Riunite le cause, il Tribunale di Milano, con sentenza in data 10/2/2005, accoglieva le domande del P., revocava il decreto opposto, dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura in questione, rigettava la domanda di pagamento dell’opposta e condannava la Siemens alla restituzione della somma di Euro 28.921,59. Avverso la detta sentenza la società soccombente proponeva appello al quale resisteva il P.. Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28/9/2009, la Corte di appello di Milano, in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda del P., osservando: che era ravvisabile un comportamento pregiudizievole del P. che era valso ad impedire in radice qualsiasi utile verifica e accertamento in ordine alle condizioni di operatività e funzionalità dei due impianti forniti dalla Cerberus; che, pur gravando sulla venditrice l’onere di provare l’assenza di ogni responsabilità in merito al mancato funzionamento di detti impianti, spettava ancor prima al P. di procurare alla controparte la possibilità di fornire la prova a discarico al riguardo, ovvero di conservare quanto acquistato o di sottoporlo per tempo ad un accertamento tecnico al fine di descrivere lo stato delle cose o i dati storico-fattuali su cui poi la società venditrice, nell’esercizio del contraddittorio, avrebbe dovuto argomentare l’assenza di difetti ad essa ascrivibili; che la Siemens non aveva dato la prova di avere esattamente adempiuto a causa del comportamento del P. il quale, senza premurarsi di far risultare in maniera oggettiva la situazione degli impianti, aveva smantellato gli impianti forniti, il che aveva precluso al c.t.u.

ogni indagine; che pertanto non poteva farsi carico alla venditrice di dare la prova di aver esattamente adempiuto, in quanto tale prova era stata resa impossibile dallo stesso acquirente.

La cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano è stata chiesta da P.M. con ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la s.p.a. Siemens.

Con l’unico motivo di ricorso il P. denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., deducendo che la motivazione posta a base della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria. La corte di appello non ha tenuto in alcun conto le risultanze processuali e le richieste di esso ricorrente ed ha errato nel porre l’onere della prova dell’inadempimento a carico della parte che l’aveva dedotta, ossia ad esso P., pur avendo dichiarato di aver restituito parte delle componenti degli impianti forniti e di aver per il resto messo tali componenti a disposizione della fornitrice per il ritiro. La Cerberus non ha mai provveduto al ritiro e tale comportamento non può essere imputato ad esso ricorrente, il quale non era tenuto a fornire la prova in ordine alla sussistenza dei difetti degli impianti in questione: incombeva alla Cerberus provare l’esattezza dell’adempimento. Esso P. ha fornito tutti gli elementi a sua diposizione rispettando quanto richiesto a chi contesti l’inesatto adempimento, mentre la società fornitrice nulla ha dimostrato per provare la funzionalità del bene consegnato. La stessa c.t.u. espletata in primo grado poteva offrire elementi comprovanti l’inadempimento della società fornitrice. In ogni caso la corte di appello ben avrebbe potuto ammettere la prova testimoniale chiesta da esso ricorrente volta a dimostrare l’esistenza dei lamentati difetti e anomalie: su tale richiesta il giudice di appello non si è neanche pronunciato.

Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per la manifesta inammissibilità o infondatezza delle riportate censure che – pur se titolate come vizi di motivazione – si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa. Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che 1’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Al riguardo va osservato che, come sopra riportato, la Corte di appello ha affermato che la società fornitrice si è trovata senza colpa nell’impossibilità di assolvere all’onere della prova sulla stessa incombente – volta a dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione di fornire impianti funzionanti e privi di difetti e vizi – per fatto addebitatale al committente, avendo questi smantellato gli impianti forniti dalla Siemens in tal modo impedendo qualsiasi indagine in ordine agli asseriti difetti e vizi e alle cause del mancato funzionamento di tali impianti. Il giudice di appello è pervenuto alla detta conclusione con corretto apprezzamento di merito (dopo aver proceduto ad un attento esame delle risultanze istruttorie) sorretto da motivazione ineccepibile e da argomenti congrui e coerenti ed ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Sono poi inammissibili – per la loro genericità oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito – le censure mosse dal ricorrente relative alla mancata considerazione delle risultanze processuali e delle richieste di esso P.. Nessun necessario ed indispensabile chiarimento ha fornito il ricorrente in ordine alle specifiche risultanze processuali non considerate dalla corte di appello ed alle richieste avanzate dal P.. Del pari quest’ultimo non ha riportato ih ricorso: a) il contenuto della c.t.u. espletata in primo grado e che – secondo il P. – afferirebbe elementi a dimostrazione dell’inadempimento della Siemens; b) le circostanze oggetto della prova testimoniale richiesta e non ammessa. Tali omissioni non consentono il controllo della decisività – in relazione alla risoluzione della controversia – dei fatti riportati nella c.t.u. e da provare”.

Letta la memoria della società controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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