Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26637 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28998-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PUBBLICITA’ GRAFICHE PE. SRL elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato TONINO PRESTA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/2014 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La D.P. di Cosenza notificò a Pubblicità Grafiche Pe.s.r.l. un avviso di accertamento, con cui – in applicazione degli studi di settore – aveva rettificato per l’anno d’imposta 2004 il reddito d’impresa dichiarato, da zero ad Euro 67.680,00. La società impugnò detto avviso con ricorso, accolto dalla C.T.P. di Cosenza con sentenza n. 74/9/11. La C.T.R. della Calabria dichiarò inammissibile l’appello dell’Ufficio con sentenza del 22.4.2014, osservando che l’appellante non aveva tempestivamente depositato la ricevuta della spedizione dell’appello stesso, eseguita per posta raccomandata.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente evidenzia che la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè al momento della costituzione non era stata depositata la ricevuta di spedizione dell’atto, erroneamente escludendo che detto deposito potesse eseguirsi anche all’udienza di trattazione, come avvenuto nella specie.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente si duole della medesima declaratoria di inammissibilità, benchè dall’avviso di ricevimento del plico (depositato in uno con l’atto di gravame notificato) risultasse che l’impugnazione era stata comunque tempestivamente proposta, ciò che costituisce la ratio delle disposizioni rubricate.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Premesso, anzitutto, che il termine di trenta giorni previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 13452/2017, decorre non già dalla spedizione del plico, bensì dalla sua ricezione da parte del destinatario, ritiene la Corte che del tutto correttamente la C.T.R. abbia affermato che la prova della tempestività dell’appello non possa essere fornita all’udienza di discussione del ricorso, ma debba invece essere immediatamente evincibile all’atto della costituzione in giudizio da parte dell’appellante (di recente, Cass. n. 15182/2018 ha ribadito che “Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia delle entrate che aveva depositato la distinta attestante la data di spedizione della raccomandata soltanto all’udienza)”).

3.1 – Il secondo motivo è invece fondato.

La ricorrente ha infatti dedotto di aver comunque depositato, all’atto della costituzione in appello, l’avviso di ricevimento del plico contenente il gravame, da cui risultavano i dati relativi alla ritualità e tempestività dell’appello, implicitamente ritenuti irrilevanti dalla C.T.R. In proposito, la già citata Cass., Sez. Un., n. 13452/2017 ha affermato che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (conf., Cass. 11559/2018).

Orbene, dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria datata 1.12.2014, ritualmente prodotta in questa sede, risulta che l’avviso di ricevimento del plico contenente l’appello (correttamente indicato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) era stato effettivamente versato in atti già all’atto della costituzione in giudizio dell’Agenzia, sicchè la C.T.R. avrebbe dovuto verificare se la prova della tempestività della notifica dell’appello fosse evincibile da detta documentazione, anzichè pronunciare tout court l’inammissibilità del gravame, sull’erroneo ed implicito presupposto della esclusiva idoneità, a tal fine, della sola ricevuta di spedizione.

3.1 – In definitiva, il primo motivo è infondato, mentre il secondo è accolto. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che procederà all’esame della documentazione suddetta nonchè, in caso di ritenuta regolarità degli adempimenti previsti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, all’esame del gravame dell’Agenzia delle Entrate, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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