Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26637 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13670/2015 proposto da:

R.A.M., D.M.V., D.B.E.,

D.B.C., R.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI

MARTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO CASERTA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10048/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 5/11/2014, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.M.V., R.A.M., D.B.E., D.B.C. e R.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali compensando le spese del giudizio di appello.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte. La parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso fondato sulla violazione della disciplina processuale in tema di condanna alle spese della parte soccombente è manifestamente fondato, essendo questa Corte ferma nel ritenere che nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 si applica l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a). Ora, posto che in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa – cfr. Cass. n. 16037/24 – non potendo desumersi dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto – cfr. Cass. n. 22793/2015 – nessuna motivazione la CTR ha fornito sulla disposta compensazione delle spese nel giudizio di appello.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie li ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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