Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26636 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26636 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, 5- /f
Presidente
Dott. Mario Adamo

tePONTATO IN CANCELMA
It.
2013:

2 8 EV..

T

Data pubblicazione: 28/11/2013

Ct 12247/2011
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 11479/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
Soc. Termoacciai
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 40/2/2010

emessa inter partes dalla

Commissione Tributaria Regionale di Potenza
PREMESSO

111.0.14
Che con nota 36980/2012 la Direzione Provinciale di .Nuv ala ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 1/10/2012

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:

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