Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26636 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28166-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI,

15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PASSIATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DAMASCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2935/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

R.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, col quale era stato accertato un maggior reddito per presunta distribuzione di utili extracontabili della società a ristretta base SUDAUTO srl, anno d’imposta 2005, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento, motivato, per il quale non vi era obbligo di contraddittorio e legittima la presunzione di distribuzione utili in mancanza di idonea prova contraria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con dichiarazione del 3 maggio 2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per aderire alla definizione dei debiti L. n. 145 del 2018, ex art. 1, commi 184 e 185.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 18 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA