Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26636 del 18/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28166-2017 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI,
15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PASSIATORE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DAMASCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2935/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
R.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, col quale era stato accertato un maggior reddito per presunta distribuzione di utili extracontabili della società a ristretta base SUDAUTO srl, anno d’imposta 2005, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento, motivato, per il quale non vi era obbligo di contraddittorio e legittima la presunzione di distribuzione utili in mancanza di idonea prova contraria.
L’Agenzia resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con dichiarazione del 3 maggio 2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per aderire alla definizione dei debiti L. n. 145 del 2018, ex art. 1, commi 184 e 185.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 18 ottobre 2019