Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26635 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26635 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comèglichi. 9
Roma,5 0/!,5
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
,5
“TATO WCANtELIM
IL
A3
2 a M. 2013′
Data pubblicazione: 28/11/2013
C’t. 8125/11 (Avv. Damiani )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 8963/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor GALLINA ANTONIETTA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 69/01/11
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
PREMESSO
Che con nota del 13/09/12 prot. n° 166690 , la Direzione Provinciale III
di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 17/10/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale