Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26635 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.21/12/2016), n. 26635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13574/2015 proposto da:
GRAPHITE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. G. PORRO N. 8, presso lo studio
dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SIMONA ARPINATI, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
UFFICIO DOGANE DI RAVENNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1249/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE, di BOLOGNA del 13/06/2014, depositata il 20/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Anselmo Carlevaro difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La società Graphite srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa L dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato ritenuto illegittimo l’atto di accertamento doganale notificato alla società per mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12.
L’Agenzia delle dogane si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso per cassazione è inammissibile, risultando la proposizione dello stesso, passato all’ufficiale giudiziario in data 18 aprile 2015, di molto successiva alla scadenza del termine semestrale di impugnazione applicabile alla fattispecie, risultando la sentenza di appello pubblicata il 20 giugno 2014. Nè a diverso avviso può giungersi in relazione al procedimento di correzione della sentenza di appello promosso dall’Agenzia delle dogane che, riguardando l’indicazione della sede della società, non ha inficiato il contenuto della stessa e non era in grado di determinare lo spostamento in avanti del detto termine, non integrando un dubbio sull’effettivo contenuto della sentenza – cfr. Cass. n. 22185/2014.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016