Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26635 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. Ruta Carmelo in virtù di procura speciale in calce al

ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Oslavia, n.

14, presso lo studio dell’Avv. Daniela De Rosa;

– ricorrente –

contro

T.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione in

opposizione a decreto ingiuntivo, dall’Avv. Di Giacomo Danila e

domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– controricorrente –

e

O.G. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Modica, in

composizione monocratica, n. 10 del 2011, depositata in data 17

gennaio 2011 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

constatato che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria

difensiva, ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, in data 14 novembre 2011

e, quindi, oltre il termine cinque giorni prima dell’adunanza

camerale fissata per il 18 novembre 2011, con la conseguenza che la

stessa deve considerarsi tardiva (e, quindi, non valutabile), non

trovando applicazione, in proposito, il disposto dell’art. 134 disp.

att. c.p.c., comma 5 (cfr. Cass. n. 17726 del 2006 e, da ultimo,

Cass. n. 182 del 2011, ord.);

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha osservato in merito

alla suddetta relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” C.D., con ricorso notificato l’11 febbraio 2011 e depositato il 24 febbraio successivo, ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10 del 2011, depositata il 17 gennaio 2011, del Tribunale di Modica, in composizione monocratica, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in applicazione della clausola arbitrale (riportata al n. 9) stipulata tra le parti ( C. e T.) nel contratto di appalto del 17 ottobre 2007, con la conseguente nullità dell’opposto decreto ingiuntivo e la disciplina delle spese processuali.

A sostegno del ricorso ex art. 42 c.p.c. il C. ha dedotto un unico complesso motivo con il quale ha denunciato l’inammissibilità dell’eccezione di competenza arbitrale per implicita rinuncia, la violazione degli artt. 36, 99 e 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per assoluta carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si è costituita in questa fase la sola intimata T. G..

Ritenuta l’ammissibilità del proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c. (così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22), dovendosi interpretare la sentenza impugnata come una statuizione declinatoria della competenza del giudice adito in favore della competenza arbitrale (v. Cass., S.U., N. 19047/2010, ord., e Cass. n. 5510/2011, ord.), ritiene, tuttavia, il relatore che il ricorso proposto sembra manifestamente infondato, anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Essendo pacifica la circostanza dell’avvenuta previsione della clausola arbitrale nel contratto di appalto intervenuto tra il C. e la T., la prima doglianza del ricorrente tende a far affermare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato la sopravvenuta rinuncia della T. a far valere la suddetta clausola sul presupposto che, nel proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe, oltre a dedurre l’eccezione riconducibile all’operatività della clausola arbitrale, comunque impostato la sua difesa nel merito, formulando anche domanda riconvenzionale e istanza di chiamata in causa di un terzo.

Il motivo pare destituito di fondamento perchè – per come rilevato nella sentenza impugnata – la T. aveva chiesto, in via preliminare, la carenza di giurisdizione (rectius: di competenza) del giudice adito proprio fondando la relativa eccezione sulla menzionata clausola emergente dal contratto, non rinunciando a difendersi, comunque, anche nel merito. Pertanto, in questa sede, deve al riguardo trovare conferma il principio già affermato da questa Corte secondo cui, in tema di arbitrato, pur configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria da far valere nelle forma delle eccezioni in senso proprio, la contestuale proposizione di tale eccezione e della domanda riconvenzionale nel primo atto difensivo non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima (v., per tutte, Cass. n. 12684/2007).

Nella fattispecie, dunque, non sembra ricorrere, nemmeno, la supposta violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè il Tribunale di Modica si è pronunciato correttamente proprio su un’eccezione ritualmente e tempestivamente dedotta, così come non appare configurabile il presunto vizio di omessa motivazione avendo lo stesso Tribunale, nella sentenza impugnata, non solo valutato preventivamente la validità della clausola arbitrale ma anche considerato specificamente come la parte opponente non avesse affatto inteso rinunciare alla relativa eccezione, chiedendo “in via preliminare” e assorbente che il giudice adito si spogliasse della controversia in quanto avrebbe dovuto ritenersi operativa la suddetta clausola.

Alla stregua delle esposte argomentazioni sembra, in definitiva, che emergano le condizioni, in relazione al disposto dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (come richiamato dall’art. 380 ter c.p.c., comma 1), per poter pervenire al possibile rigetto del proposto regolamento di competenza per sua manifesta infondatezza”.

Rilevato che il Collegio condivide pienamente argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della T.G., che si liquidano come in dispositivo, nel mentre non occorre adottare alcuna statuizione in ordine al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e l’intimato O.G., non essendosi quest’ultimo costituito in questa fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di T.G., delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA