Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26634 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14398-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI LORENTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

– intimata –

EQUITALIA SUD S.P.A., avverso la sentenza n. 148/2013 della

COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso in data 23.4.2008 P.M. impugnava la cartella di pagamento notificatale il 14.2.2008 con cui il concessionario della riscossione Gerit s.p.a., a seguito del ruolo ordinario reso esecutivo dall’Agenzia delle Entrate di Roma, le richiedeva il pagamento di quanto dovuto in base all’avviso di rettifica e liquidazione ai fini INVIM.

Deduceva l’illegittimità della stessa in quanto non preceduta dalla notifica dell’atto presupposto nonchè la decadenza dell’Amministrazione finanziaria a richiedere l’imposta stante il tempo trascorso.

La CTP di Roma con sentenza in data 13.10.2010 accoglieva il ricorso ritenendo irrituale la notifica dell’atto di accertamento e quindi illegittima la iscrizione a ruolo.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia Sud s.p.a., la CTR del Lazio, con sentenza in data 19.4.2013, lo rigettava.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso P.M.. Equitalia Sud s.p.a. non si è costituita.

Parte resistente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c. e separata istanza con cui chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo stante il decesso di P.M..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente va osservato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo.

Venendo al ricorso, con il primo motivo rubricato “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme indicate essendo la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che in ogni caso il procedimento notificatorio posto in essere dall’amministrazione era del tutto legittimo.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che in tema di contenuto della sentenza, è principio acquisito che la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (vedi da ultimo Cass. Sez. 3, n. 29721/19).

Nella specie la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione limitandosi a riportare dopo “Motivi della decisione” la dizione “Parziale riforma” e quindi non riportando alcun argomento che possa supportare l’iter logico sotteso alla decisione di rigetto dell’appello proposto.

Il secondo motivo è assorbito.

Ne deriva, pertanto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si pronunci in ordine alla impugnazione proposta.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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