Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26634 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 22/10/2018), n.26634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETA Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19971/2017 proposto da:

COMUNE DI SESTO CAMPANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO

EPIFANIO;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.V., con ricorso del 6 agosto 2011, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Campano, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il Comune di Sesto Campano si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza, disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e, con sentenza n. 753 del 2012, accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Sesto Campano ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

C.V. non si costituiva.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 36 del 2017, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia l’appello andava rigettato perchè il Comune non aveva rispettato le norme dettate in materia di segnalazione della postazione autovelox. Infatti, il Prefetto di Isernia aveva emanato un decreto che intimava al Comune di adeguarsi alla normativa introdotta in materia dal D.L. n. 11 del 2007, che imponeva di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale con segnali stradali di indicazione e con segnali stradali luminosi.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Sesto Campano per un motivo. 1.- Il Comune di Sesto Campano lamenta: la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione all’art. 245 c.p.c.. Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione. E di più, secondo il ricorrente il Giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che la segnaletica per poter utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità e anche ben visibile.

C.V. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso poteva essere dichiarato fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380 bis c.p.c..

1.1.- In via preliminare, va dichiarata inammissibile, per genericità, la censura relativa all’ammissione della prova testimoniale, dovendo considerare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa, ovvero, non esaminata, in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.

1.2.- Fondata è, invece, la censura relativa alla violazione di legge. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione (Cass. 7949 del 2017) la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Con l’avvertenza, comunque, che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox”, non sia indicato, se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

1.2.- Va, altresì aggiunto che, come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, nè assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti, che proseguano lungo la medesima strada.

1.3.- A maggior chiarezza va qui osservato che nè la legge, nè il D.L. n. 117 del 2007, nè altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perchè ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purchè sia adeguato e comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente. D’altra parte, lo stesso D.L. n. 117 del 2007, art. 2, al comma 6 bis, specificando che “(…) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice (….)”, lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico utilizzando, proprio la disgiunzione “o”: o cartelli o dispositivi luminosi.

Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Isernia ha ampiamente disatteso questi principi. Risulta dalla stessa sentenza, e sembra un dato pacifico, che la sussistenza dell’apparecchiatura di controllo elettronico della velocità, di cui si dice, era pubblicizzata con segnaletica stradale verticale e tale segnaletica era stata posta ad una distanza di 400 metri (dall’Autovelox). Piuttosto, il Tribunale di Isernia avrebbe potuto accertare che la distanza rilevata (di 400 metri) non era adeguata per le caratteristiche della strada di che trattasi e/o comunque, che la specifica segnaletica non era ben visibile, epperò tali accertamenti non sembrano siano stati effettuati, nonostante le chiare indicazioni contenute nel verbale di contestazione.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi. Il Tribunale di Isernia provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile di questa Corte di Cassazione, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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