Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26634 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13459/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRUGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GLAUCO

EBNER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINO

MARIA EBNER, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6440/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAI di MILANO del 9/10/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in ricorso che ha respinto l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza di primo grado, con la quale era stato annullato l’accertamento redditometrico emesso a carico di D.M.G. per l’anno 2006 sul presupposto del mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio, applicabile retroattivamente anche per i redditi accertalinell’anno 2009.

La parte intimata si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo proposto dall’Agenzia delle entrate, relativo al carattere irretroattivo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, nella parte in cui aveva introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo, è manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte, con l’ordinanza n. 3885 del 26 febbraio 2016, ha ricordato come le Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015), nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato proprio nel D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” un argomento per escludere l’esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio per le ipotesi non specificamente contemplate dal legislatore.

Quanto all’applicabilità retroattiva della novella introdotta dall’art. 22 ult. cit., la medesima decisione ha ritenuto che con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportare l D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass. n. 21041/2014; ribadita da Cass. n. 22746/2015), in tal modo escludendo la natura retroattiva della normativa sopravvenuta.

Sulla base di tali considerazioni, vertendosi come risulta dalla sentenza impugnata in tema di accertamento relativo a redditi per l’anno 2006, la CTR non poteva ritenere applicabile l’art. 38 cit., come novellato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, ed ha quindi errato nell’annullare l’atto per assenza del contraddittorio preventivo.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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