Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26633 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29316/2015 R.G. proposto da:

Associazione A.C. New Team Sa. S.S.D., in persona del legale

rapp.te p.t., N.N. e G.C., elett.te dom.ti in

Roma alla Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avv. Sabina

Ciccotti da cui sono rapp.ti e difesi come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913/30/15 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sez. distaccata di Mestre, depositata il

26/5/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

luglio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 913/30/15, depositata il 26 maggio 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. distaccata di Mestre, rigettava l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 564/4/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, Irap ed Iva, in relazione all’anno di imposta 2008, nonchè di un atto di contestazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute alla fonte, atti che conseguivano un PVC redatto dalla Guardia di Finanza con cui veniva contestata l’inosservanza della normativa fiscale prevista per le associazioni sportive dilettantistiche;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso; la sentenza di primo grado era stata confermata dalla CTR che aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio a fronte delle riscontrate irregolarità, con intenti elusivi, nella tenuta della documentazione contabile;

4. avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 17 dicembre 2015, affidato a tre motivi, a cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con nota del 13 ottobre 2017 i ricorrenti hanno depositato la documentazione attestante la presentazione delle domande di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

2. con memoria del 18-2-20, premesso l’integrale pagamento del dovuto e l’annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’atto di contestazione, hanno chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

OSSERVA CHE:

1. La definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. l’istanza presentata dai contribuenti risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. con nota del 16.11.2018 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli avvisi di accertamento oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto, nonchè l’annullamento in autotutela dell’atto di contestazione, e formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

4.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

4.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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