Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26633 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14509/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 2083/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 25/11/2014 e depositata il

01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso a titolo di Irpef per contestazione di maggior reddito da plusvalenza realizzata, D.P.R. n. 917 del 1986, con la compravendita di quota-parte di terreno parzialmente edificabile (giusta atto notarile registrato il 28.2.2002), fondata sul maggior valore di vendita accertato in via definitiva (a seguito di accertamento con adesione) ai fini dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate impugna la decisione di secondo grado favorevole alla contribuente.

2. Con l’unico motivo di ricorso, censura la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro un mero indizio, non suffragato da ulteriori elementi da parte dell’amministrazione ed invece superato dalla perizia prodotta dalla contribuente.

3. La censura è manifestamente infondata.

4. Invero, dopo un’iniziale oscillazione, puoi dirsi consolidato l’indirizzo di questa Corte (v. Cass. Sez. 5, sent. nn. 6135/16, 7488/16; sez. 6-5 ord. un. 16932/16, 11543/16) in base al quale il principio di presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro – salvo dimostrazione incombente sulla parte contribuente di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore – deve ritenersi ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che così testualmente recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

5. Trattandosi espressamente di norma d’interpretazione autentica, essa è applicabile retroattivamente (v. L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2), con l’effetto che nemmeno nelle controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente la presunzione di cui sopra può essere legittimata “solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro”, dovendosi invece fare rigorosa applicazione del disposto dell’art. 68, comma 1, per cui, in relazione al precedente art. 67, le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ben ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente c bene medesimo, essendo onerata l’amministrazione di allegare specifiche (e diverse) prove dell’esistenza della sottostima accertata (in termini, da ultimo, Cass. sez. 6-5, ord. n. 11543/16 cit.).

6. Può dirsi dunque normativamente superato il precedente orientamento secondo il quale l’Amministrazione finanziaria era legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile, in base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro e sulla presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato, salva la possibilità per il contribuente di provare – anche con ricorso ad elementi indiziari – di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16705/14 e 14571/13; v. anche Cass. sez. 5, sent. n. 14264/16, deliberata però prima dei precedenti difformi).

7. Il ricorso va quindi respinto. Non avendo l’intimata svolto difese, le spese processuali restano a carico della parte ricorrente soccombente, che le ha anticipate. Non ricorrono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cast., S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-L n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese anticipate dal ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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