Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26632 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18928/2014 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia s.r.l., già SERIT Sicilia s.p.a., in persona del

legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Caltanissetta in Viale della

Regione n. 106, presso lo studio dell’avv. Antonio O. Campione, da

cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso;

domicilio in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– ricorrente –

contro

N.G., elett.te dom.to in Caltanissetta alla via Don

Minzoni n. 20 presso lo studio dell’avv.to Pasquale Giorgio

Middione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/21/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta,

depositata il 13/1/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

luglio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 64/21/14, depositata il 13 gennaio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Caltanissetta, rigettava l’appello proposto dalla Serit Sicilia s.p.a., avverso la sentenza n. 230/4/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un fermo amministrativo rispetto al quale il contribuente contestava di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento sottostanti;

3. la CTP di primo grado aveva accolto il ricorso dopo aver constatato l’assenza delle notifiche; la sentenza era stata confermata dalla CTR sul rilievo che anche in sede di appello non era stata offerta la prova della notifica delle cartelle;

4. avverso la sentenza di appello, la Concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 11 luglio 2014, affidato a due motivi, a cui il contribuente non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per carenza di motivazione in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando l’impugnata sentenza per aver omesso di valutare i motivi di appello con cui si faceva valere l’avvenuta e regolare notifica delle cartelle;

2. con il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le prati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver valutato che le relate di notifica erano state allegate già nel giudizio di primo grado.

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità.

1.2 In entrambi i motivi, nel primo sotto il profilo della nullità della sentenza per l’omesso esame dei motivi di appello, nel secondo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che non fosse stata data la prova della notifica delle cartelle esattoriali sottostanti il provvedimento di fermo impugnato, benchè le relate di tali notifiche fossero state esibite sin dal giudizio di primo grado.

2. Ai fini della verifica di fondatezza di tali censure, sarebbe stato dunque indispensabile per questa Corte avere contezza sia dell’effettiva esibizione in giudizio di tali relate, sia della loro regolarità, al fine di rilevarne la decisività quali prove dell’avvenuta notifica delle cartelle presupposte; nella specie, infatti, la verifica delle relate non attiene al controllo processuale della regolare instaurazione del contraddittorio, bensì al rispetto della sequenza procedimentale che ha portato all’adozione del provvedimento di fermo impugnato.

2.1 Questa Corte ha più volte affermato che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto). (Vedi Cass. n. 13625 del 2019 e n. 18506 del 2006).

Si aggiunga che “In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (In Cass. n. 31038 del 2018 e n. 5185 del 2017)

3. Nella specie, la ricorrente non ha trascritto nel ricorso, nè prodotto in giudizio, il contenuto delle relate, non ha specificato a quali cartelle le stesse facessero riferimento, essendo stato compiuto in primo grado, a suo dire, un errore nella lettura dei numeri, nè quale fosse il procedimento notificatorio seguito; non ha riportato le parti degli atti dei precedenti gradi di giudizio in cui tali elementi sarebbero stati allegati, nè ha indicato esattamente in quale fascicolo ed in quale fase processuale tali relate sarebbero state depositate, limitandosi, in palese violazione del principio di autosufficienza, ad un generico riferimento al giudizio di primo grado.

4. Il secondo motivo presenta poi un ulteriore profilo di inammissibilità.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondano, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

Nessuna indicazione di un fatto storico omesso è stata invece formulata in ricorso, risolvendosi il motivo in un’inammissibile doglianza in merito all’assenza di valutazione di relate già esibite.

La CTR invece con una esauriente motivazione, ha valutato il motivo di appello e ritenuto che non fosse stata proprio offerta la prova della notifica delle cartelle oggetto di causa; la censura, pertanto, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, è certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5.1 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

2.2. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA