Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26632 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 22/10/2018), n.26632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21378/2017 R.G. proposto da:

A.C. SOLUZIONI S.R.L., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO n. 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI Coop. a R.L., P.I. (OMISSIS),

(già FATA Assicurazioni Danni S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE FORNACI n. 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

che la rappresenta e difende;

– resistente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FIORAVANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI Coop. a R.L., P.I.(OMISSIS) (già

FATA Assicurazioni Danni S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE FORNACI n. 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 851/2017 del

TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 4/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto

alla Corte di rigettare il ricorso di AC Soluzioni S.R.L.

dichiarando l’inammissibilità di quello incidentale di

F.D..

Fatto

CONSIDERATO

che:

A.C. Soluzioni S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Sora, FATA Assicurazioni Danni S.p.a. (ora Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.) e F.D., esponendo che: 1) in data 5 luglio 2010 l’auto Opel Corsa targata (OMISSIS), di proprietà del F., assicurata dalla predetta compagnia assicuratrice, era stata tamponata dalla Golf TDI, targata (OMISSIS), assicurata dalla Lloyd Adriatico, di proprietà e condotta da C.C., come da quest’ultima riconosciuto dal modello CAI dalla medesima sottoscritto; 2) l’attrice aveva accettato in pagamento una cessione di credito per Euro 570,00 dal F., già creditore nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del già ricordato sinistro; 3) in particolare, era stato stipulato in data (OMISSIS) il contratto di cessione parziale di credito tra il F. e la A.C. Soluzioni S.r.l., nel quale era precisato che oggetto di cessione era la quota parte, pari ad Euro 570,00, dell’intero credito sorto in conseguenza del sinistro del (OMISSIS), sicchè, ad avviso dell’attrice, i debitori ceduti (i coobbligati al risarcimento dei danni patiti dal F.) sarebbero stati tenuti ad estinguere l’unico credito contratto con l’incidente in parola corrispondendo Euro 570,00, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo, alla A.C. Soluzioni S.r.l. ed ogni ulteriore somma dovuta al F. o ad altri suoi aventi causa; 4) tale cessione era stata comunicata; 5) la FATA Assicurazioni Danni S.p.a. (ora Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.), benchè diffidata ad adempiere, nulla aveva corrisposto in forza della cessione; tanto premesso, l’attrice chiese di accertare e dichiarare la sussistenza del credito ceduto e il corrispondente obbligo della FATA Assicurazioni Danni S.p.a. (ora Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.) di corrispondere alla società cessionaria l’importo di Euro 570,00 ceduto dal F., con condanna della compagnia assicuratrice a corrispondere all’attrice la somma di Euro 570,00, nonchè al risarcimento dei costi sostenuti per l’attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza danni e per l’acquisizione della documentazione necessaria al giudizio, pari rispettivamente ad Euro 200,00 e ad Euro 26,84, oltre il danno emergente, conseguente alla indisponibilità delle somme dovute, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo; in via alternativa, in caso di insussistenza del credito ceduto, l’attrice chiese la condanna del F., “garante del credito ceduto pro solvendo quale datio in solutum, a liquidare all’attrice il corrispettivo pattuito per la prestazione fruita di Euro 570,00 nonchè condannare la parte cedente, per aver ceduto un credito inesistente e/o insufficiente, a risarcire i costi sostenuti dall’attrice per l’attività di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza danni e per l’acquisizione della documentazione necessaria al giudizio, pari rispettivamente ad Euro 200,00 e ad Euro 26,84, oltre il danno emergente, conseguente alla indisponibilità delle somme dovute, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo;

il F. si costituì, aderì alla domanda principale dell’attrice e chiese il rigetto della domanda alternativa proposta nei suoi confronti; confermò la cessione parziale in questione e chiese di accertarsi, previa constatazione di sussistenza e capienza del credito originario, che la prestazione in favore della cessionaria era dovuta dalla ceduta FATA Assicurazioni Danni S.p.a. (ora Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.);

la società assicuratrice convenuta si costituì, impugnò la domanda proposta nei suoi confronti e contestò la competenza territoriale del giudice adito;

il Giudice di pace di Sora, con sentenza del 18 luglio 2012, dichiarò la propria incompetenza per territorio, per essere competente a conoscere la controversia alternativamente il Giudice di pace di Roma o di Civitavecchia, e condannò l’attrice alle spese di lite in favore della società convenuta;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Sora A.C. Soluzioni S.r.l. propose appello;

si costituì il F., il quale aderì alla domanda proposta dall’appellante nei confronti della società assicuratrice, domandò “l’accertamento dell’esistenza del credito ceduto con conseguente condanna di parte debitrice ceduta a corrispondere quanto dovuto a parte creditrice cessionaria, senza nulla eccepire in tema di competenza territoriale” e chiese ed ottenne rinvio per notificare alla società appellata contumace, in quel grado, l’appello incidentale;

il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 851/2017, pubblicata in data 4 luglio 2017, rigettò l’appello proposto da A.C. Soluzioni S.r.l.;

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino A.C. Soluzioni S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria;

Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. (già FATA Assicurazioni Danni S.p.a.) ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.;

F.D. ha depositato “controricorso con ricorso incidentale”, fondato su un unico motivo, cui ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c. la compagnia assicuratrice;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di A.C. Soluzioni S.r.L., con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale del F.;

Considerato che:

come pure rilevato dal P.G., il ricorso incidentale del F. è inammissibile, in quanto la proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta il disposto dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., in cui si prevede che le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti; il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza (Cass., ord., 29/09/2005, n. 19131; v. anche Cass., ord., 16/07/2012, n. 12143);

con l’unico motivo proposto, lamentando “violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 e dell’art. 33 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, A.C. Soluzioni S.r.l. censura il provvedimento impugnato per aver il Tribunale ritenuto tempestiva, corretta ed esaustiva l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società di assicurazione non in comparsa di costituzione ma solo a verbale all’udienza del 16 settembre 2011, svolgendo peraltro l’attività argomentativa e probatoria al riguardo soltanto nelle note depositate in data 25 ottobre 2011; ad avviso della ricorrente, l’eccezione formulata, oltre che tardiva, sarebbe comunque da considerarsi come non proposta, in quanto priva dell’indicazione di tutti i giudici alternativamente competenti in luogo di quello contestato e comunque non completa.

Diritto

RITENUTO

che:

nei giudizi dinanzi al Giudice di pace la costituzione delle parti avviene con la massima libertà di forme e non è individuabile alcun meccanismo preclusivo in riferimento agli atti introduttivi, mentre le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza davanti al giudice, ex art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza per territorio c.d. semplice può essere eccepita fino alla prima udienza di comparizione (Cass. 11/11/2003, n. 16939; v. anche Cass. 2/02/2007, n. 2306); pertanto, entro tale udienza l’eccezione in parole deve essere compiutamente formulata;

nella specie è assorbente il rilievo che l’eccezione così come formulata dalla società assicuratrice convenuta, comunque entro l’udienza ex art. 320 c.p.c., non si riferisce tuttavia a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c.(Cass., ord., 21/07/2011, n. 15996), non avendo detta società contestato la competenza del giudice adito con riferimento al criterio di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 19 c.p.c., non potendosi in alcun modo considerarsi implicitamente proposta siffatta contestazione, come ritenuto, invece, dal Giudice di Pace e dal Tribunale (che sul punto ha affermato di condividere la sentenza di primo grado), alla luce di quanto si evince chiaramente dal tenor della comparsa di costituzione della FATA Assicurazione Danni S.p.a., riportata nella stessa sentenza impugnata in questa sede, peraltro di contenuto diverso della comparsa di costituzione della medesima società allegata alla memoria della ricorrente, e non valendo certo, per la precisazione e completezza di tale contestazione, quanto al riguardo indicato nelle note autorizzate dal Giudice di Pace;

ne consegue che, in mancanza di tale contestazione, l’eccezione deve essere considerata incompleta, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attrice, con correlativa competenza del giudice adito (Giudice di pace di Sora);

ogni ulteriore questione pure sollevata dalle parti resta assorbita;

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sora; la sentenza impugnata va, quindi, cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cassino, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass., ord., 21/05/2010, n. 12455);

le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito;

stante l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sora; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cassino; spese rimesse; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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