Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26632 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.21/12/2016), n. 26632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11563/2015 proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in CROMA, VIALE
JONIO, 143, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FIORAVANTI, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVATOCATURA GENPRALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1606/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 19/02/2015 e depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta la motivazione semplificata, osserva quanto segue.
1. In fattispecie riguardante un avviso di rettifica Irpef dell’anno 2006, il contribuente ha dedotto: con il primo motivo di ricorso, la “nullità della sentenza o del procedimento e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5”; con il secondo, la “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; con il terzo, infine, la “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fitto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la violazione di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 e della L. n. 890 del 1982, art. 3”.
2. Lo stesso ricorrente ha poi depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, datato 10.10.2016 e corredato da relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 12.10.2016.
3. Detta rinuncia esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c., in quanto compatibile con la procedura camerale in essere e tempestivamente formulata in riferimento alle relative scansioni procedimentali (v. Cass. Sez. ord. n. 6418/15).
3. In mancanza di difese dell’amministrazione intimata, non vi e luogo a pronuncia sulle spese, le quali restano a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
4. Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).
PQM
LA CORTE, dichiara l’estinzione del giudizio, l’irripetibilità delle spese anticipate dal ricorrente e l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016