Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26632 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11563/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in CROMA, VIALE

JONIO, 143, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FIORAVANTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENPRALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1606/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 19/02/2015 e depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta la motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. In fattispecie riguardante un avviso di rettifica Irpef dell’anno 2006, il contribuente ha dedotto: con il primo motivo di ricorso, la “nullità della sentenza o del procedimento e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5”; con il secondo, la “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; con il terzo, infine, la “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fitto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la violazione di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 e della L. n. 890 del 1982, art. 3”.

2. Lo stesso ricorrente ha poi depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, datato 10.10.2016 e corredato da relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 12.10.2016.

3. Detta rinuncia esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c., in quanto compatibile con la procedura camerale in essere e tempestivamente formulata in riferimento alle relative scansioni procedimentali (v. Cass. Sez. ord. n. 6418/15).

3. In mancanza di difese dell’amministrazione intimata, non vi e luogo a pronuncia sulle spese, le quali restano a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.

4. Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).

PQM

LA CORTE, dichiara l’estinzione del giudizio, l’irripetibilità delle spese anticipate dal ricorrente e l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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